CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, rigettando l'impugnazione dell'imputato e, escludendo l'attenuante ed aumentando la pena in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, la sentenza del 27 marzo 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., sostenendo che il fatto andrebbe qualificato come delitto di cui all'art. 496 cod. pen., è inammissibile in quanto generico, atteso che la Corte di appello ha diffusamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, mentre l'imputato non si confronta con tali argomenti, limitandosi a ribadire la censura già formulata con l'atto di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di Jna somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2