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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 14720/2026

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persona del legale rappresentante p.t.,avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 10 dicembre 2025, il Tribunale di Udine ha rigettato larichiesta di riesame proposta dai ricorrenti, confermando il decreto del 08/09/2025 con ilquale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ha convalidato il sequestro probatorioeseguito il 06/09/2025 dalla Guardia di finanza di Tarvisio ed avente ad oggetto 1) veicolotipo DAF, con rimorchio polacco, utilizzato per il trasporto, 2) 15.052,80 chilogrammi ditabacco lavorato, in relazione al reato di cui all’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024.2.

Avverso l’indicata ordinanza, Ditta AJ [OSCURATO:PERSONA], quale vettore delcarico, e Waber s.r.o., quale destinatario del carico, a mezzo del comune difensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.2.1.

Con un primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge, per inosservanzadegli artt. 253 e 355 cod. proc. pen., per l’omessa motivazione del decreto di convalida diperquisizione e sequestro del Pubblico ministero.Lamenta la difesa che il Pubblico ministero, nel decreto di convalida di perquisizione esequestro, ha omesso qualsiasi motivazione, non rappresentando le risultanze processuali eneppure spiegando l’ipotesi di reato indicata nel decreto di convalida e le ragioni a sostegnodella ipotesi stessa; il Pubblico ministero si è, infatti, limitato ad indicare il titolo del presuntoreato ed a richiamare il verbale di perquisizione e sequestro della Guardia di finanza diTarvisio, omettendo di indicare i beni nei cui confronti era intervenuta la convalida disequestro, senza esprimere alcuna motivazione sul fumus commissi delicti, sul rapporto dipertinenzialità tra la res e l’illecito, sulla finalità probatoria perseguita con il provvedimentoablativo, ignorando del tutto la fattispecie concreta e la stessa natura del prodottosequestrato.Aggiunge la difesa che gli operanti avevano sequestrato il tabacco, asserendo che taleprodotto sarebbe costituito da tabacco trinciato e lavorato, senza spiegare le ragioni di talegiudizio, così esprimendo una valutazione apodittica ed in contrasto con i documenti ditrasporto.2.2.

Con un secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge, in relazioneagli artt. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, 39-bis, comma 2, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 504 del 1995, 253,355 e 324, comma 7, cod. proc. pen., 94, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, 240, commi 2 e3, cod. pen.Deduce la difesa che la documentazione di accompagnamento al prodotto in sequestroriportava il codice di classificazione 24013000 che identifica i cascami di tabacco, che,ancorchè fumabili, non sono classificabili come tabacco da fumo e, per essere consideratiaccisabili, devono essere stati anche preparati per la vendita al minuto.

Per cui la difesalamenta che le conclusioni cui eran giunta la Guardia di finanza, considerando il tabacco inquestione come tabacco trinciato, erano erronee, come anche emerso dai rapporti di provadell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da cui era risultato la compatibilità del campione ditabacco sottoposto ad analisi con la definizione di cascami di tabacco.Conseguentemente, la difesa eccepisce la illegittimità del sequestro, perché trattavasidi cascami di tabacco che, pur essendo fumabili, non erano preparati per la vendita alminuto, ma confezionati in scatoloni del peso di oltre 150 chilogrammi cadauno, incompatibilicon la vendita al dettaglio, con la conseguenza che non erano soggetti ad accisa e non eraconfigurabile una ipotesi di contrabbando, richiamando in proposito giurisprudenza dilegittimità, sicchè sia il tabacco, sia il veicolo avrebbero dovuto essere restituiti alle ricorrenti.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle ricorrenti, conla quale, nel richiamare le pronunce di legittimità nn. 47306 del 2024 e 5441 del 2026, cheavevano avuto ad oggetto fattispecie sovrapponibili, si ribadisce che trattavasi di cascami ditabacco, come accertato dal laboratorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che ilconfezionamento dei cascami di tabacco in scatoloni da oltre cento chilogrammi eraincompatibile con il confezionamento per la vendita al minuto, sicchè il prodotto non eraassoggettabile ad accisa ed era, pertanto, insussistente il fumus commissi delicti del reato dicontrabbando.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozionedovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608).

Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensidell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017,Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898).

La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2.

Tanto premesso, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi,sono fondati.E’ emerso, infatti, dagli accertamenti tecnici sui campioni di tabacco fatti eseguire dallaAgenzia delle dogane e dei monopoli, che i predetti campioni fossero compatibili con ladefinizione di «cascami di tabacco», per cui va ribadito l’orientamento affermato da questaSezione nelle pronunce n. 47306 del 15/10/2024 e n. 5441 del 09/12/2025, dep. 2026.Nelle decisioni richiamate è stato ritenuto che il reato di contrabbando di tabacchilavorati esteri non sia configurabile in presenza di «cascami di tabacco non preparati per lavendita al minuto».In proposito, è stata innanzitutto richiamata la disciplina normativa di cui all’art. 39-bisd.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Il primo comma della disposizione citata precisa che «[i]tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa» e che «[p]er tabacchi lavorati si intendono: a) isigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino dausarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo; d) il tabacco da fiuto; e) iltabacco da masticare; e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione».

Il secondocomma del medesimo art. 39-bis fornisce la definizione dei tabacchi lavorati indicati alcomma 1.

In particolare, alla lett. a) espone l'ambito di applicazione della categoria dei sigarie sigaretti, alla lett. b) indica l'estensione della categoria delle sigarette e alla lett. c),descrive la nozione dei tabacchi da fumo.

Segnatamente, con riguardo a questi ultimi,specifica: «c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altromodo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successivatrasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, noncompresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami ditabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o dellafabbricazione di prodotti del tabacco».E’ stato conseguentemente affermato che i «cascami di tabacco», dal legislatore distintidal «tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette», peressere qualificabili come «tabacco da fumo», costituente a sua volta prodotto rientrantenell'ambito dei «tabacchi lavorati [...] sottoposti ad accisa», debbono anche essere«preparati per la vendita al minuto».Sul punto, è stato osservato che non sono desumibili indicazioni diverse dalla Direttiva2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisaapplicata al tabacco lavorato.

In particolare, infatti, l'art. 5, paragrafo 1, della Direttiva cit.recita: «l.

Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabaccotrinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumatosenza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco preparati per la venditaal minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono esserefumati.

Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle fogliedi tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti deltabacco».3.

Nel caso in esame, sono stati oggetto di sequestro 96 cartoni contenenti 15.052,80chilogrammi non di «tabacco trinciato», come indicato in sede di sequestro e come ritenutodall’ordinanza impugnata, bensì di «cascami di tabacco» - come tali qualificati all’esitodell’accertamento effettuato dal laboratorio chimico di Roma dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli sui campioni da detti cascami prelevati dalla polizia giudiziaria che ha operato ilsequestro - non «preparati per la vendita al minuto», secondo quanto risultante dalladescrizione fornita dai militari, evidentemente incompatibile con la sussistenza dellacondizione della preparazione dei medesimi per la vendita al minuto (i cascami di tabaccoerano contenuti in cartoni da circa 150 chilogrammi ciascuno).4.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'esclusione del fumus commissidelicti del contestato reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quale ipotesi delittuosaposta a fondamento del reato di sequestro assorbe le ulteriori censure e impone di annullaresenza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro emesso in data 8settembre 2025 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, nonchè di ordinare larestituzione dei beni sottoposti a vincolo, ed interessati dal presente ricorso, agli aventidiritto.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 8/9/2025 eordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] perl'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza aisensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante p.t.,avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10 dicembre 2025, il Tribunale di Udine ha rigettato larichiesta di riesame proposta dai ricorrenti, confermando il decreto del 08/09/2025 con ilquale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ha convalidato il sequestro probatorioeseguito il 06/09/2025 dalla Guardia di finanza di Tarvisio ed avente ad oggetto 1) veicolotipo DAF, con rimorchio polacco, utilizzato per il trasporto, 2) 15.052,80 chilogrammi ditabacco lavorato, in relazione al reato di cui all’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024.2. Avverso l’indicata ordinanza, Ditta AJ [OSCURATO:PERSONA], quale vettore delcarico, e Waber s.r.o., quale destinatario del carico, a mezzo del comune difensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.2.1. Con un primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge, per inosservanzadegli artt. 253 e 355 cod. proc. pen., per l’omessa motivazione del decreto di convalida diperquisizione e sequestro del Pubblico ministero.Lamenta la difesa che il Pubblico ministero, nel decreto di convalida di perquisizione esequestro, ha omesso qualsiasi motivazione, non rappresentando le risultanze processuali eneppure spiegando l’ipotesi di reato indicata nel decreto di convalida e le ragioni a sostegnodella ipotesi stessa; il Pubblico ministero si è, infatti, limitato ad indicare il titolo del presuntoreato ed a richiamare il verbale di perquisizione e sequestro della Guardia di finanza diTarvisio, omettendo di indicare i beni nei cui confronti era intervenuta la convalida disequestro, senza esprimere alcuna motivazione sul fumus commissi delicti, sul rapporto dipertinenzialità tra la res e l’illecito, sulla finalità probatoria perseguita con il provvedimentoablativo, ignorando del tutto la fattispecie concreta e la stessa natura del prodottosequestrato.Aggiunge la difesa che gli operanti avevano sequestrato il tabacco, asserendo che taleprodotto sarebbe costituito da tabacco trinciato e lavorato, senza spiegare le ragioni di talegiudizio, così esprimendo una valutazione apodittica ed in contrasto con i documenti ditrasporto.2.2. Con un secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge, in relazioneagli artt. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, 39-bis, comma 2, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 504 del 1995, 253,355 e 324, comma 7, cod. proc. pen., 94, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, 240, commi 2 e3, cod. pen.Deduce la difesa che la documentazione di accompagnamento al prodotto in sequestroriportava il codice di classificazione 24013000 che identifica i cascami di tabacco, che,ancorchè fumabili, non sono classificabili come tabacco da fumo e, per essere consideratiaccisabili, devono essere stati anche preparati per la vendita al minuto. Per cui la difesalamenta che le conclusioni cui eran giunta la Guardia di finanza, considerando il tabacco inquestione come tabacco trinciato, erano erronee, come anche emerso dai rapporti di provadell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da cui era risultato la compatibilità del campione ditabacco sottoposto ad analisi con la definizione di cascami di tabacco.Conseguentemente, la difesa eccepisce la illegittimità del sequestro, perché trattavasidi cascami di tabacco che, pur essendo fumabili, non erano preparati per la vendita alminuto, ma confezionati in scatoloni del peso di oltre 150 chilogrammi cadauno, incompatibilicon la vendita al dettaglio, con la conseguenza che non erano soggetti ad accisa e non eraconfigurabile una ipotesi di contrabbando, richiamando in proposito giurisprudenza dilegittimità, sicchè sia il tabacco, sia il veicolo avrebbero dovuto essere restituiti alle ricorrenti.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle ricorrenti, conla quale, nel richiamare le pronunce di legittimità nn. 47306 del 2024 e 5441 del 2026, cheavevano avuto ad oggetto fattispecie sovrapponibili, si ribadisce che trattavasi di cascami ditabacco, come accertato dal laboratorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che ilconfezionamento dei cascami di tabacco in scatoloni da oltre cento chilogrammi eraincompatibile con il confezionamento per la vendita al minuto, sicchè il prodotto non eraassoggettabile ad accisa ed era, pertanto, insussistente il fumus commissi delicti del reato dicontrabbando.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozionedovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensidell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017,Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2. Tanto premesso, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi,sono fondati.E’ emerso, infatti, dagli accertamenti tecnici sui campioni di tabacco fatti eseguire dallaAgenzia delle dogane e dei monopoli, che i predetti campioni fossero compatibili con ladefinizione di «cascami di tabacco», per cui va ribadito l’orientamento affermato da questaSezione nelle pronunce n. 47306 del 15/10/2024 e n. 5441 del 09/12/2025, dep. 2026.Nelle decisioni richiamate è stato ritenuto che il reato di contrabbando di tabacchilavorati esteri non sia configurabile in presenza di «cascami di tabacco non preparati per lavendita al minuto».In proposito, è stata innanzitutto richiamata la disciplina normativa di cui all’art. 39-bisd.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Il primo comma della disposizione citata precisa che «[i]tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa» e che «[p]er tabacchi lavorati si intendono: a) isigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino dausarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo; d) il tabacco da fiuto; e) iltabacco da masticare; e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione». Il secondocomma del medesimo art. 39-bis fornisce la definizione dei tabacchi lavorati indicati alcomma 1. In particolare, alla lett. a) espone l'ambito di applicazione della categoria dei sigarie sigaretti, alla lett. b) indica l'estensione della categoria delle sigarette e alla lett. c),descrive la nozione dei tabacchi da fumo. Segnatamente, con riguardo a questi ultimi,specifica: «c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altromodo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successivatrasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, noncompresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami ditabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o dellafabbricazione di prodotti del tabacco».E’ stato conseguentemente affermato che i «cascami di tabacco», dal legislatore distintidal «tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette», peressere qualificabili come «tabacco da fumo», costituente a sua volta prodotto rientrantenell'ambito dei «tabacchi lavorati [...] sottoposti ad accisa», debbono anche essere«preparati per la vendita al minuto».Sul punto, è stato osservato che non sono desumibili indicazioni diverse dalla Direttiva2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisaapplicata al tabacco lavorato. In particolare, infatti, l'art. 5, paragrafo 1, della Direttiva cit.recita: «l. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabaccotrinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumatosenza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco preparati per la venditaal minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono esserefumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle fogliedi tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti deltabacco».3. Nel caso in esame, sono stati oggetto di sequestro 96 cartoni contenenti 15.052,80chilogrammi non di «tabacco trinciato», come indicato in sede di sequestro e come ritenutodall’ordinanza impugnata, bensì di «cascami di tabacco» - come tali qualificati all’esitodell’accertamento effettuato dal laboratorio chimico di Roma dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli sui campioni da detti cascami prelevati dalla polizia giudiziaria che ha operato ilsequestro - non «preparati per la vendita al minuto», secondo quanto risultante dalladescrizione fornita dai militari, evidentemente incompatibile con la sussistenza dellacondizione della preparazione dei medesimi per la vendita al minuto (i cascami di tabaccoerano contenuti in cartoni da circa 150 chilogrammi ciascuno).4. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'esclusione del fumus commissidelicti del contestato reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quale ipotesi delittuosaposta a fondamento del reato di sequestro assorbe le ulteriori censure e impone di annullaresenza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro emesso in data 8settembre 2025 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, nonchè di ordinare larestituzione dei beni sottoposti a vincolo, ed interessati dal presente ricorso, agli aventidiritto.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 8/9/2025 eordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] perl'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza aisensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14720/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris