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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:C:2025:581
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0178_INF

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 15 luglio 2025 – EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/[OSCURATO:PERSONA] e Commissione [causa C‑178/25 P(I)] «Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Impresa che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Qualità di parte interessata – Conseguenze dirette e concrete del regime di aiuti oggetto della controversia sulla situazione economica del richiedente – Presenza di un interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»

1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato – Interesse diretto e attuale di un’entità che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto ma che opera negli stessi ambiti d’attività di questi ultimi [Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 27‑34, 43, 44)

2. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato – Interesse diretto e attuale di un’entità che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto ma che opera negli stessi ambiti d’attività di questi ultimi – Onere della prova – Rinvio alle informazioni fornite dal ricorrente nel suo ricorso – Ammissibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 35‑42) Dispositivo 1) L’ordinanza del presidente della Nona Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑309/24 , EU:T:2025:165 ), è annullata. 2) La EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG è ammessa ad intervenire nella causa T‑309/24 a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) La EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la Commissione europea si faranno carico, ciascuna, delle proprie spese relative al procedimento d’impugnazione. 4) Le spese connesse all’intervento della EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0178_INF Ordinanza del vicepresidente della Corte del 15 luglio 2025 – EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/[OSCURATO:PERSONA] e Commissione [causa C‑178/25 P(I)] «Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Impresa che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Qualità di parte interessata – Conseguenze dirette e concrete del regime di aiuti oggetto della controversia sulla situazione economica del richiedente – Presenza di un interesse alla soluzione della controversia – Ammissione» 1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato – Interesse diretto e attuale di un’entità che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto ma che opera negli stessi ambiti d’attività di questi ultimi [Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 27‑34, 43, 44) 2. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato – Interesse diretto e attuale di un’entità che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto ma che opera negli stessi ambiti d’attività di questi ultimi – Onere della prova – Rinvio alle informazioni fornite dal ricorrente nel suo ricorso – Ammissibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 35‑42) Dispositivo 1) L’ordinanza del presidente della Nona Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑309/24 , EU:T:2025:165 ), è annullata. 2) La EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG è ammessa ad intervenire nella causa T‑309/24 a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) La EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la Commissione europea si faranno carico, ciascuna, delle proprie spese relative al procedimento d’impugnazione. 4) Le spese connesse all’intervento della EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG sono riservate.
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