Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2025
ECLI:EU:C:2025:581
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0178_INF
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 15 luglio 2025 –
EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/[OSCURATO:PERSONA] e Commissione
[causa C‑178/25 P(I)]
«Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Impresa che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Qualità di parte interessata – Conseguenze dirette e concrete del regime di aiuti oggetto della controversia sulla situazione economica del richiedente – Presenza di un interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato – Interesse diretto e attuale di un’entità che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto ma che opera negli stessi ambiti d’attività di questi ultimi
[Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 27‑34, 43, 44)
2.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato – Interesse diretto e attuale di un’entità che non si trova in posizione di concorrenza rispetto ai beneficiari dell’aiuto ma che opera negli stessi ambiti d’attività di questi ultimi – Onere della prova – Rinvio alle informazioni fornite dal ricorrente nel suo ricorso – Ammissibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 35‑42)
Dispositivo
1)
L’ordinanza del presidente della Nona Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
T‑309/24
,
EU:T:2025:165
), è annullata.
2)
La EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG è ammessa ad intervenire nella causa T‑309/24 a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
3)
La EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la Commissione europea si faranno carico, ciascuna, delle proprie spese relative al procedimento d’impugnazione.
4)
Le spese connesse all’intervento della EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG sono riservate.