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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10793/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , /' .Z7r/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 6 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Luis alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e rissa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in furto con strappo, non risulta essere stato previamente specificatamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva e, comunque, è manifestamente infondato poiché è basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; considerato che la censura sul vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato è, altresì, manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha sottolineato alle pagine 3 e 4 che dalla deposizione della vittima, ritenuta intrinsecamente chiara e coerente e, comunque, riscontrata dalle risultanze probatorie, e da un preciso riconoscimento operato dalla stessa, risultava con evidenza la partecipazione dell'imputato all'aggressione e che era emerso che la persona offesa era stata colpita con calci e pugni, proprio al fine di sottrarle il cellulare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 liere Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , /' .Z7r/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 6 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Luis alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e rissa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in furto con strappo, non risulta essere stato previamente specificatamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva e, comunque, è manifestamente infondato poiché è basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; considerato che la censura sul vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato è, altresì, manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha sottolineato alle pagine 3 e 4 che dalla deposizione della vittima, ritenuta intrinsecamente chiara e coerente e, comunque, riscontrata dalle risultanze probatorie, e da un preciso riconoscimento operato dalla stessa, risultava con evidenza la partecipazione dell'imputato all'aggressione e che era emerso che la persona offesa era stata colpita con calci e pugni, proprio al fine di sottrarle il cellulare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 liere Estens
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