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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02734/2023

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1255 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , e da [OSCURATO:PERSONA] entrambi r appresentat i e difes i giusta procura speciale in atti dall’a vv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Oggetto: ASD - accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Abruzzo sez.staccata di Pescara n. 231 / 0 6 / 20 depositata i n data 2 0 / 05 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamentonotificato per l'anno 2015; - la CTP rigettava l'impugnazione; - appellava la contribuente; la CTR r igettava l'appello , r itenendo l'atto impugnato adeguatamente motivato ancorché per relationem; stabiliva altresì che la contribuente lungi dall'essere enteno profit svolgeva di fatto attività commerciale ; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso denuncia la nullità della s entenza per motivazione apparente avendo la CTR espresso soltanto nell'ultima pagina della decisione e per poche righe la propria motivazione sugli elementi istruttori prodotti dalla contribuente senzacon ciò rendere palese il percorso logico adottato in merito alla posizione della ricorrente ; secondo il ricorrente il giudice dell'appellosi sarebbe limitato a esaminare la posizione dell' U fficio senzaprendere esami fatti motivi e documenti inerenti l'attività istituzionale svolta dall'associazione e cont enuti nel ricorso di primogrado; - il motivo è infondato ; - invero, la motivazione non è apparente risultando chiaramente esposto e facilmente percepibile l’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione e le ragioni che hanno condotto la CTR a talestatuizione, ponendosi quindi la pronuncia gravata al di sopra, quantoa motivazione, del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass.

SS.

UU.sent. n. 8053/2014); - nel concreto , il giudice dell'appello dopo aver risolto le questioni relative alla motivazione dell'avviso di accertamento e alle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 risultanze istruttorie ha rilevato come l'associazione “utilizzasse un’insegna con il nome [OSCURATO:PERSONA] per pubblicizzare le serate le offerte commerciali”, peraltro in difetto di licenza ai fini delle autorizzazioni anche di p .s. ; inoltre nei locali l'accesso era consentito“a soggetti non inseriti nell'elenco dei soci”; - ancora, era accertato come gli avventori fossero entrati “pagando l'ingresso” e le consumazioni; si era in presenza quindi di “ u na verae propria discoteca ac cessibile a tutti e con intensa attività di intrattenimentoda ballo”; la struttura era di “notevoli dimensioni e arredata e attrezzata come una discoteca con ingente investimento di capitali relativi in special modo agli impianti acustici”; i prezzi prat icati nel bar presente all'interno del “circolo” erano “erano più elevati di quelli dei bar in zona e pertanto incompatibilicon la pretesa natura associativa”; - a tali accertamenti di fatto la CTR ha fatto seguito alle pagine 6 – 7della pronuncia con l'es posizione puntuale anche dei riferimenti indiritto rilevanti per la soluzione della controversia all'esito della qualela contribuente è stata qualificata come soggetto esercente attivitàimprenditoriale e non quale ente non lucrativo; - il secondo motivo d enuncia la violazione dell'art. 1 della l . n. 398 del1991 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di vagliare e motivare sull'esercizio dell'attività istituzionale svolta dall'associazione la copiosa produzione documentalecosì anche violando la normativa sopra richiamata al suoart. 1; - nel concreto la CTR, secondo la prospettazione d i parte ricorrente , avrebbeerroneamente ritenuto che tutti i ricavi dell'associazione fossero di natura commerciale senza tener conto affatto dell e esclusioni previste per legge e dei proventi derivanti dall'attività istituzionale; ove tali elementi fossero stati scomputati il limite sarebbestato certamente inferiore ai 250.000 €; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - nella sua concreta articolazione, quanto alla sussistenza del fine dilucro e della qualificazione dell’attività dell’ASD come impresa commerciale,esso costituisce censura di merito dal momento che sollecitala Corta a una rivalutazione dei fatti processuali e degli elementidi prova; - quella che nel caso di specie appare, in effetti, come contestazione delcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali)da parte del giudice di merito non dà invero luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabilené nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio),né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di l egge costituzionalmenterilevante (Cass. 23153/2018, 11892/2016); e ciòsia perché la contestazione della persuasività del ragionamento delgiudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione (contrapponendovi le proprie) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzi one della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamentodi fatto, precluso in sede di legittimità ( ex plurimis Cass.11863/2018, 29404/2017, 16056/2016) ; - il terzo motivo si incentra sulla omessa pronuncia in relazione all'art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 2697 c.c.; violazioneart. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR né preso posizione sulla sussistenz a delle presunzioniposte a base dell'accertamento induttivo e sulla prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 offertadall'ufficio in merito alla quantificazione dei maggiori ricavi determinati, né quantificato. tramite tale metodologia di accertamento, i ricavi derivanti da attività commer ciale distinguendolida quelli relativi all’attività istituzionale; - il motivo è infondato quanto alla violazione dell’art. 39 c. 2 del d.P.R.n. 600 del 1973 ; invero la giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente ( tra molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24898del 6 novembre 2013) che ben può l'ufficio, ravvisato nella associazione lo svolgimento di attività commerciale, rilevata la mancatatenuta delle scritture contabili obbligatorie per le società con fine di lucro, “procedere all'accertamento indut tivo ai sensi delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2 , lett. c), cheabilita a determinare "il reddito d'impresa sulla base dei dati edelle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere del tutto o in parte dalle risultanze del bilancioe dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedentecomma”; - il motivo è invece inammissibile quanto al difetto di prova da parte dell’Ufficio della quantificazione dei maggiori ricavi, non avendo partericorrente trascritto in ricorso l’avviso di accertamento dal quale la Corte sia messo in grado di rilevare, nel rispetto del canonedella c.d. autosufficienza dei motivi di ricorso , la mancata quantificazionedenunciata; - in ogni caso, il motivo è infondato; - l’Ufficio ha invero compless ivamente riqualificato come impresa commerciale la ricorrente poiché gli enti di tipo associativo non godono di uno "status" di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione,da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senzafini di lucro - come si evince dal testo unico delle imposte suiredditi - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale ; - p eraltro, i l disposto dell'art. 111, ora art. 148 TUIR qui applicabile ratione temporis , in forza del quale le attività svolte dagli enti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo , costituisce d'altro canto una deroga alla disciplina generale, se condo la quale i tributi sul reddito si applicano a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggettidiversi dalle persone fisiche ; - evidentemente, però, ove come in questo caso non vi sia una distinzione tra le due tipologie di attività, trattandosi di un soggetto imprenditore “mascherato” da ente associativo, giustamentel’integralità del reddito va sottoposta a imposizione; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; con danna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente , che liquida in euro 4.100,00oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1255 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , e da [OSCURATO:PERSONA] entrambi r appresentat i e difes i giusta procura speciale in atti dall’a vv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Oggetto: ASD - accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Abruzzo sez.staccata di Pescara n. 231 / 0 6 / 20 depositata i n data 2 0 / 05 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamentonotificato per l'anno 2015; - la CTP rigettava l'impugnazione; - appellava la contribuente; la CTR r igettava l'appello , r itenendo l'atto impugnato adeguatamente motivato ancorché per relationem; stabiliva altresì che la contribuente lungi dall'essere enteno profit svolgeva di fatto attività commerciale ; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso denuncia la nullità della s entenza per motivazione apparente avendo la CTR espresso soltanto nell'ultima pagina della decisione e per poche righe la propria motivazione sugli elementi istruttori prodotti dalla contribuente senzacon ciò rendere palese il percorso logico adottato in merito alla posizione della ricorrente ; secondo il ricorrente il giudice dell'appellosi sarebbe limitato a esaminare la posizione dell' U fficio senzaprendere esami fatti motivi e documenti inerenti l'attività istituzionale svolta dall'associazione e cont enuti nel ricorso di primogrado; - il motivo è infondato ; - invero, la motivazione non è apparente risultando chiaramente esposto e facilmente percepibile l’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione e le ragioni che hanno condotto la CTR a talestatuizione, ponendosi quindi la pronuncia gravata al di sopra, quantoa motivazione, del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU.sent. n. 8053/2014); - nel concreto , il giudice dell'appello dopo aver risolto le questioni relative alla motivazione dell'avviso di accertamento e alle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 risultanze istruttorie ha rilevato come l'associazione “utilizzasse un’insegna con il nome [OSCURATO:PERSONA] per pubblicizzare le serate le offerte commerciali”, peraltro in difetto di licenza ai fini delle autorizzazioni anche di p .s. ; inoltre nei locali l'accesso era consentito“a soggetti non inseriti nell'elenco dei soci”; - ancora, era accertato come gli avventori fossero entrati “pagando l'ingresso” e le consumazioni; si era in presenza quindi di “ u na verae propria discoteca ac cessibile a tutti e con intensa attività di intrattenimentoda ballo”; la struttura era di “notevoli dimensioni e arredata e attrezzata come una discoteca con ingente investimento di capitali relativi in special modo agli impianti acustici”; i prezzi prat icati nel bar presente all'interno del “circolo” erano “erano più elevati di quelli dei bar in zona e pertanto incompatibilicon la pretesa natura associativa”; - a tali accertamenti di fatto la CTR ha fatto seguito alle pagine 6 – 7della pronuncia con l'es posizione puntuale anche dei riferimenti indiritto rilevanti per la soluzione della controversia all'esito della qualela contribuente è stata qualificata come soggetto esercente attivitàimprenditoriale e non quale ente non lucrativo; - il secondo motivo d enuncia la violazione dell'art. 1 della l . n. 398 del1991 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di vagliare e motivare sull'esercizio dell'attività istituzionale svolta dall'associazione la copiosa produzione documentalecosì anche violando la normativa sopra richiamata al suoart. 1; - nel concreto la CTR, secondo la prospettazione d i parte ricorrente , avrebbeerroneamente ritenuto che tutti i ricavi dell'associazione fossero di natura commerciale senza tener conto affatto dell e esclusioni previste per legge e dei proventi derivanti dall'attività istituzionale; ove tali elementi fossero stati scomputati il limite sarebbestato certamente inferiore ai 250.000 €; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - nella sua concreta articolazione, quanto alla sussistenza del fine dilucro e della qualificazione dell’attività dell’ASD come impresa commerciale,esso costituisce censura di merito dal momento che sollecitala Corta a una rivalutazione dei fatti processuali e degli elementidi prova; - quella che nel caso di specie appare, in effetti, come contestazione delcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali)da parte del giudice di merito non dà invero luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabilené nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio),né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di l egge costituzionalmenterilevante (Cass. 23153/2018, 11892/2016); e ciòsia perché la contestazione della persuasività del ragionamento delgiudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione (contrapponendovi le proprie) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzi one della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamentodi fatto, precluso in sede di legittimità ( ex plurimis Cass.11863/2018, 29404/2017, 16056/2016) ; - il terzo motivo si incentra sulla omessa pronuncia in relazione all'art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 2697 c.c.; violazioneart. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR né preso posizione sulla sussistenz a delle presunzioniposte a base dell'accertamento induttivo e sulla prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 offertadall'ufficio in merito alla quantificazione dei maggiori ricavi determinati, né quantificato. tramite tale metodologia di accertamento, i ricavi derivanti da attività commer ciale distinguendolida quelli relativi all’attività istituzionale; - il motivo è infondato quanto alla violazione dell’art. 39 c. 2 del d.P.R.n. 600 del 1973 ; invero la giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente ( tra molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24898del 6 novembre 2013) che ben può l'ufficio, ravvisato nella associazione lo svolgimento di attività commerciale, rilevata la mancatatenuta delle scritture contabili obbligatorie per le società con fine di lucro, “procedere all'accertamento indut tivo ai sensi delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2 , lett. c), cheabilita a determinare "il reddito d'impresa sulla base dei dati edelle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere del tutto o in parte dalle risultanze del bilancioe dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedentecomma”; - il motivo è invece inammissibile quanto al difetto di prova da parte dell’Ufficio della quantificazione dei maggiori ricavi, non avendo partericorrente trascritto in ricorso l’avviso di accertamento dal quale la Corte sia messo in grado di rilevare, nel rispetto del canonedella c.d. autosufficienza dei motivi di ricorso , la mancata quantificazionedenunciata; - in ogni caso, il motivo è infondato; - l’Ufficio ha invero compless ivamente riqualificato come impresa commerciale la ricorrente poiché gli enti di tipo associativo non godono di uno "status" di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione,da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senzafini di lucro - come si evince dal testo unico delle imposte suiredditi - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale ; - p eraltro, i l disposto dell'art. 111, ora art. 148 TUIR qui applicabile ratione temporis , in forza del quale le attività svolte dagli enti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo , costituisce d'altro canto una deroga alla disciplina generale, se condo la quale i tributi sul reddito si applicano a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggettidiversi dalle persone fisiche ; - evidentemente, però, ove come in questo caso non vi sia una distinzione tra le due tipologie di attività, trattandosi di un soggetto imprenditore “mascherato” da ente associativo, giustamentel’integralità del reddito va sottoposta a imposizione; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; con danna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente , che liquida in euro 4.100,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 1
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