CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 33241/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2701-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO, e per L'[OSCURATO:PERSONA] (già USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 PORTOGHESI 12; 2922 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L'ABBATE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 721/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 167/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 14 luglio 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Teramo e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio VII - Ambito territoriale della Provincia di Teramo, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Teramo per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di Teramo, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Rosati; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, d.l. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 déT 2002, dà atto della sussistenza dei p osti processuali ?er il versamento, da p • - •el ricorrente, dell'ulteriore knporto a titolo d- ributo unificato pari a quello previsto per il ricor , a norma del comma 1 bis dello stesso art.