CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 febbraio 2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., commesso il 25 novembre 2011.. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello affermato la responsabilità penale dell'imputato, è inammissibile, in quanto volto a prospettare una rivalutazione e una lettura alternativa della fonti di prova estranea al sindacato di legittimità. La Corte, ha dato conto in maniera logica e coerente della adesione alle conclusioni del perito (pag 4), che aveva ravvisato una condotta colposa dell'imputato causale rispetto al sinistro. Considerato che il secondo motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena che avrebbe dovuto attestarsi nel minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, è inammissibile in quanto inerente il trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. D'altronde si deve ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che appare congrui liquidare in euro 4800,00, oltre accessori come per legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 4800,00, oltre accessori come per legge Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]