CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 1984
Cassazione n. 32207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1984 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2021, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, su istanza del pubblico ministero, aveva revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le sospensioni condizionali della pena concesse al predetto con le seguenti sentenze: (1) sentenza del Tribunale di Bari del 9 ottobre 2009, irrevocabile dal 29 ottobre 2009; (2) sentenza del Tribunale di Bari del 6 febbraio 2008, irrevocabile dal 30 gennaio 2014; (3) sentenza del Tribunale di Bari del 28 febbraio 2007, irrevocabile dal 4 luglio 2014; (4) sentenza del Tribunale di Bari del 26 febbraio 2010, irrevocabile dal 23 maggio 2010; (5) sentenza del Tribunale di Bari del 10 febbraio 2011, irrevocabile dal 27 aprile 2014. Contro questa ordinanza il difensore del condannato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che non era stato dato avviso al condannato dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. Con sentenza n. 38980 del 22/09/2021 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso con rinvio al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Con ordinanza del 14 dicembre 2021, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rinnovata la procedura, ha disposto nuovamente la revoca delle sospensioni condizionali della pena indicate in precedenza. Per le sentenze sopra indicate con i numeri (1) (2) e (3) la revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. per commissione di ulteriore reato nei cinque anni; per4sentenze indicate con i numeri (4) e (5) la revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex art.168, comma 1, n. 2 cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna per fatto anteriormente commesso. 2. Avverso il predetto provvediMento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui sostiene che, con le sentenze successive rispetto alla prima dell'elenco, la sospensione condizionale della pena era stata fin dall'origine concessa in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione e non da quello dell'esecuzione; tale interpretazione troverebbe conforto nell'indirizzo ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che l'eventuale illegittima applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anc:he causa di revoca del beneficio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In ricorso si sostiene che la sospensione condizionale della pena era stata concessa dal giudice della cognizione in violazione degli artt. 1153 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione e non da quello dell'esecuzione. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale nelle conclusioni scritte, in fatto la circostanza è vera, in realtà, soltanto con riferimento alle sentenze sopra indicate sub (4) e (5) (ovvero, la sentenza del Tribunale di Bari del 26 febbraio 2010, irrevocabile dal 23 maggio 2010, e la sentenza del Tribunale di Bari del 10 febbraio 2011, irrevocabile dal 27 aprile 2014), in quanto al momento della pronuncia di ciascuna di queste due decisioni era già passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Bari del 9 ottobre 2009, irrevocabile dal 29 ottobre 2009. La circostanza esposta in ricorso già in fatto non è vera, invece, relativamente alle sentenze sopra indicate sub (1), (2) e (3), in quanto alla data in cui ciascuno dei giudici di primo grado ha pronunciato non era ancora passata in giudicato alcuna condanna nei confronti del ricorrente. In ogni caso, il ricorso è comunque inammissibile nella sua integralità, in quanto il principio di diritto su cui lo stesso è fondato è stato affermato, in realtà, dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 4, cod. pen., e non con riferimento alle due cause di revoca obbligatoria della stessa previste dall'art. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio). Nel caso in esame, siamo in presenza di revoche tutte di tipo obbligatorio, in quanto, per le sentenze sopra indicate con i numeri (1) (2) e (3), la revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. per commissione di ulteriore reato nei cinque anni, e per le sentenze indicate con i numeri (4) e (5) la revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex art.168, comma 1, n. 2 cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna per fatto anteriormente commesso. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per l'inconferenza del motivo di ricorso rispetto a quanto disposto dal provvedimento impugnato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della