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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 47734/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2024 del GIP del TRIBUNALE di PADOVA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione, qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, disponga la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Padova FATTO E DIRITTO

1. Con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Padova ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico anche di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di dipinti e l'utilizzazione di atti falsi, sul presupposto del decorso dei termini prescrizionali di tali reati; ha altresì disposto la confisca e distruzione dei dipinti elencati alle pagine 1 e 2 della nota della Guardia di Finanza del 24 maggio 2024, la confisca e l'assegnazione al nucleo GdF di Venezia di tre dipinti falsi o contraffatti elencati a pag. 2 della suddetta nota, la restituzione agli aventi diritto degli altri beni in elenco. y

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Faldini, sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla confisca di beni di sua proprietà e, in particolare, di un'opera, che si assume contraffatta, indicata come appartenente a [OSCURATO:PERSONA], e di una scultura, ritenuta falsamente attribuita a [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene il ricorrente che non sarebbero state indicate le evenienze investigative per ritenere le opere suddette false o contraffatte, essendo invece le stesse autentiche e legittimamente poste in commercio.

3. Il ricorso va diversamente qualificato.

Contro il provvedimento di confisca pronunciato contestualmente a quello di archiviazione è consentita, infatti, unicamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso, anche in caso di confisca non obbligatoria, con le forme dell'incidente di escuzione (Sez. 2, Ord. n. 26911 del 28/06/2022, Rv. 283786; Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203).

Con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ritiene il collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 2, ord. 26911/2022 cit. che ha argomentato, anche con precisi richiami giurisprudenziali, circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere qualificato come incidente di esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione proposta come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 27/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2024 del GIP del TRIBUNALE di PADOVA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione, qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, disponga la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Padova FATTO E DIRITTO 1. Con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Padova ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico anche di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di dipinti e l'utilizzazione di atti falsi, sul presupposto del decorso dei termini prescrizionali di tali reati; ha altresì disposto la confisca e distruzione dei dipinti elencati alle pagine 1 e 2 della nota della Guardia di Finanza del 24 maggio 2024, la confisca e l'assegnazione al nucleo GdF di Venezia di tre dipinti falsi o contraffatti elencati a pag. 2 della suddetta nota, la restituzione agli aventi diritto degli altri beni in elenco. y 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Faldini, sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla confisca di beni di sua proprietà e, in particolare, di un'opera, che si assume contraffatta, indicata come appartenente a [OSCURATO:PERSONA], e di una scultura, ritenuta falsamente attribuita a [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene il ricorrente che non sarebbero state indicate le evenienze investigative per ritenere le opere suddette false o contraffatte, essendo invece le stesse autentiche e legittimamente poste in commercio. 3. Il ricorso va diversamente qualificato. Contro il provvedimento di confisca pronunciato contestualmente a quello di archiviazione è consentita, infatti, unicamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso, anche in caso di confisca non obbligatoria, con le forme dell'incidente di escuzione (Sez. 2, Ord. n. 26911 del 28/06/2022, Rv. 283786; Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203). Con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ritiene il collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 2, ord. 26911/2022 cit. che ha argomentato, anche con precisi richiami giurisprudenziali, circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere qualificato come incidente di esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione proposta come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 27/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 47734/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris