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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 15736/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16919-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 4162/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 29692/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 4162 del 2023 la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto dalla Cassa Italiana di Oggetto revocazione R.G.N.16919/2023 Cron.

Rep.

Ud.15/02/2024 CC Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) ha cassato la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio del Grassi allaCassa.

1.1. L’ordinanzaha richiamatodei precedenti su questioni del tutto analoghe nelle quali era stato affermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima alla Cassa è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale mentre è irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.

1.2. Ha poi ricordato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria e che dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva l'applic azione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.

1.3. Harammentato che l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassastessa che può in tal modo effettuare i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

1.4. Ha ricordato chein base a lla delibera n. 2 del 2003 del C.d.A. della Cassaera stato previsto l'obbligo per il geometra di presentare un'autocertificazione con la quale dichiarare di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.

Inoltre, in base a lla successiva delibera n. 123 del 2009, per i geometri dipendenti presso terzi l’iscrizione può essere esclusa quando si accerti un inquadramento in un ruolo professionale previsto dal c.c.n.l.e sempre che l'attività sia svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro e rientri nelle mansioni proprie di quel ruolo contrattuale; ovvero quando vi sia una dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolgeun’attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

1.5. Ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. e, c onclusivamente , ha ritenuto che la sentenza impugnata, nell’accertare l’ insussistenza dell’obbligo contributiv o del professionista, non si fosse attenutaai principi ricordati e, per tale ragione , l’ha cassata.

2. Avverso l’ ordinanza propo ne ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] al quale resiste la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il suo ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte, nel demandareal giudice di rinvio di accertare se la sua posizione rientrasseo meno in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Cassaprevisto dalla Delibera n. 123 del 2009, ne avrebbetravisato il contenuto erroneamente attribu endo a tale delibera il contenuto della delibera n. 124del 2009 che però non e ssendo stata mai approvata con decreto ministeriale non avevavalore normativo e tantomeno poteva esserevincolante.

3.1. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di errore che emergerebbe documentalmente dal raffronto tra il contenuto dell’ordinanza e quello della delibera n. 123del 2009 prodotta in atti.

3.2. Nel rammentareche entrambe le parti hanno comunque riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiede comunque la revocazione dell’ordinanza n. 4162 del 2023, nella parte in cui demanda alla Corte di Appello di Firenze, come giudice di rinvio, di accertare se il geom.

Grassi rientra in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla CIPAG previsto dalla delibera n. 123 del 2009 di cui , come detto, sarebbe statotravisato il contenuto.

3.3. Sottolinea che la Cassa non aveva chiesto l’applicazione della delibera n. 124 del 2009 e che, prima ancora,non aveva impugnato la sentenza di primo grado per dolersi della mancata applicazione della stessa.

Sostiene che pertantola sua inapplicabilità accertata d a l giudice di primo grado era coperta da un giudicato implicito.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Rileva il Collegio che, ove pure si ritenga che l’ordinanza sia incorsa in un errore percettivo attribuendo alla delibera n. 123 del 2009 il contenuto della delibera n. 124 del 2009, tuttavia tale errorenon sarebbe decisivo.

4.2. L’ordinanza di cui è chiesta la revocazione muove dal principio affermato da questa Corte (v.

Cass. n. 28188 del 2022) che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale mentre è irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.

La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione consegue l'applicazione delle norme regolamentari della Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.In quella sentenza si è chiarito quindi che l 'iscrizione del contribuente alla [OSCURATO:PERSONA] è legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione perché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, si tratta di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.

L 'obbligo di iscrizione alla Cassa, previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima, comporta l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.

L’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

4.3. La Corte ha poi precisato che sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassasussiste l'obbligo per il geometra di presentare l'autocertificazione per dichiara re di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA e che in base alla delibera 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal c.c.n.l., sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansion i proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

4.4. Infine,ha sottolineato che l'attribuzione - ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

4.5. In sostanza alla Corte del rinvio è stato demandato di verificare se sussistono i presupposti per l’ esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Cassa ai sensi della delibera n. 123 e potr à prescindere dall’affermazione ( che si assume essere errata) che s arebbe r i feribil e , secondo la prospettazione del ricorrente, alla delibera n. 124 che l’ordinanza neppure richiama.

4.6. Ne consegue che l’errore denunciato sarebbe comunque privo del carattere di decisività che è indispensabile ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revocazione.

5. P er tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16919-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 4162/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 29692/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 4162 del 2023 la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto dalla Cassa Italiana di Oggetto revocazione R.G.N.16919/2023 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) ha cassato la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio del Grassi allaCassa. 1.1. L’ordinanzaha richiamatodei precedenti su questioni del tutto analoghe nelle quali era stato affermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima alla Cassa è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale mentre è irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. 1.2. Ha poi ricordato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria e che dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva l'applic azione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. 1.3. Harammentato che l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassastessa che può in tal modo effettuare i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. 1.4. Ha ricordato chein base a lla delibera n. 2 del 2003 del C.d.A. della Cassaera stato previsto l'obbligo per il geometra di presentare un'autocertificazione con la quale dichiarare di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. Inoltre, in base a lla successiva delibera n. 123 del 2009, per i geometri dipendenti presso terzi l’iscrizione può essere esclusa quando si accerti un inquadramento in un ruolo professionale previsto dal c.c.n.l.e sempre che l'attività sia svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro e rientri nelle mansioni proprie di quel ruolo contrattuale; ovvero quando vi sia una dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolgeun’attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. 1.5. Ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. e, c onclusivamente , ha ritenuto che la sentenza impugnata, nell’accertare l’ insussistenza dell’obbligo contributiv o del professionista, non si fosse attenutaai principi ricordati e, per tale ragione , l’ha cassata. 2. Avverso l’ ordinanza propo ne ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] al quale resiste la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il suo ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte, nel demandareal giudice di rinvio di accertare se la sua posizione rientrasseo meno in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Cassaprevisto dalla Delibera n. 123 del 2009, ne avrebbetravisato il contenuto erroneamente attribu endo a tale delibera il contenuto della delibera n. 124del 2009 che però non e ssendo stata mai approvata con decreto ministeriale non avevavalore normativo e tantomeno poteva esserevincolante. 3.1. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di errore che emergerebbe documentalmente dal raffronto tra il contenuto dell’ordinanza e quello della delibera n. 123del 2009 prodotta in atti. 3.2. Nel rammentareche entrambe le parti hanno comunque riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiede comunque la revocazione dell’ordinanza n. 4162 del 2023, nella parte in cui demanda alla Corte di Appello di Firenze, come giudice di rinvio, di accertare se il geom. Grassi rientra in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla CIPAG previsto dalla delibera n. 123 del 2009 di cui , come detto, sarebbe statotravisato il contenuto. 3.3. Sottolinea che la Cassa non aveva chiesto l’applicazione della delibera n. 124 del 2009 e che, prima ancora,non aveva impugnato la sentenza di primo grado per dolersi della mancata applicazione della stessa. Sostiene che pertantola sua inapplicabilità accertata d a l giudice di primo grado era coperta da un giudicato implicito. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Rileva il Collegio che, ove pure si ritenga che l’ordinanza sia incorsa in un errore percettivo attribuendo alla delibera n. 123 del 2009 il contenuto della delibera n. 124 del 2009, tuttavia tale errorenon sarebbe decisivo. 4.2. L’ordinanza di cui è chiesta la revocazione muove dal principio affermato da questa Corte (v. Cass. n. 28188 del 2022) che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale mentre è irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione consegue l'applicazione delle norme regolamentari della Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.In quella sentenza si è chiarito quindi che l 'iscrizione del contribuente alla [OSCURATO:PERSONA] è legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione perché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, si tratta di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. L 'obbligo di iscrizione alla Cassa, previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima, comporta l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. L’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. 4.3. La Corte ha poi precisato che sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassasussiste l'obbligo per il geometra di presentare l'autocertificazione per dichiara re di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA e che in base alla delibera 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal c.c.n.l., sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansion i proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. 4.4. Infine,ha sottolineato che l'attribuzione - ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. 4.5. In sostanza alla Corte del rinvio è stato demandato di verificare se sussistono i presupposti per l’ esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Cassa ai sensi della delibera n. 123 e potr à prescindere dall’affermazione ( che si assume essere errata) che s arebbe r i feribil e , secondo la prospettazione del ricorrente, alla delibera n. 124 che l’ordinanza neppure richiama. 4.6. Ne consegue che l’errore denunciato sarebbe comunque privo del carattere di decisività che è indispensabile ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revocazione. 5. P er tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
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