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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50607/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto completamente eccentrici rispetto all'imputazione ed al tenore della sentenza impugnata, riguardando il primo motivo un reato di ricettazione non ascritto al ricorrente, il secondo motivo una questione in tema di congiunta richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato che non emerge dalla decisione impugnata e, comunque, contrasta con la definizione del processo con rito ordinario, ed il terzo motivo la inadeguatezza della motivazione sulla recidiva che non risulta né contestata né dichiarata dalle sentenze di merito; ritenuto che il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, omettendo ogni confronto critico con la sentenza impugnata, si limita ad insistere sulla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica ed adeguata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto completamente eccentrici rispetto all'imputazione ed al tenore della sentenza impugnata, riguardando il primo motivo un reato di ricettazione non ascritto al ricorrente, il secondo motivo una questione in tema di congiunta richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato che non emerge dalla decisione impugnata e, comunque, contrasta con la definizione del processo con rito ordinario, ed il terzo motivo la inadeguatezza della motivazione sulla recidiva che non risulta né contestata né dichiarata dalle sentenze di merito; ritenuto che il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, omettendo ogni confronto critico con la sentenza impugnata, si limita ad insistere sulla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica ed adeguata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre
Sentenza Cassazione n. 50607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris