CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo è interamente versato in fatto ed è comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale, si è dedicato a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio sollecitando, al fine di escludere "la riferibilità delle armi" indicate nel capo di imputazione, l'attribuzione di maggiore forza dimostrativa all'assenza di impronte dell'imputato su dette armi rispetto alla presenza del suo profilo genetico nelle cicche di sigarette rivenute nel locale dove le stesse erano rinvenute, peraltro trascurando che detto elemento indiziario era stato valorizzato dalla sentenza impugnata insieme con le dichiarazioni accusatorie di una testimone che avava indicato il Trantino come la persona che aveva la disponibilità di tale locale. Si tratta di operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità specie se, come nel caso in esame, finisce per sollecitare un nuovo apprezzamento delle evidenze probatorie da sovrapporre a quello, non manifestamente illogico, del giudice del merito. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1. luglio