CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 24.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24-5.27.7.2002 il Tribunale di Roma, decidendo sul riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame ed ha confermato il provvedimento con cui il GIP capitolino aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416b/s.1 cod. pen. e, ritenute altresì le relative esigenze cautelari, gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi: 2.1 con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 2.1.1 violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 629 e 110 cod. pen., 192 comma 3 cod. proc. pen.; carenza ed illogicità della motivazione: segnala che già con la memoria prodotta in sede di riesame della misura genetica la difesa aveva segnalato che la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen, laddove il Tribunale ha fatto ricorso ad argomenti per un verso irrilevanti, quali la mancanza di formalità nella consegna della somma da parte dei [OSCURATO:PERSONA], e, per altro verso meramente congetturali, quali la provenienza del denaro; sottolinea, quanto al primo aspetto, che si tratta di profilo rilevante semmai sotto il profilo della prova della pretesa creditoria ma non della sua azionabilità in giudizio; osserva, inoltre, che le SS.1_11.1. "Filardo" hanno affermato la natura del delitto di ragion fattasi come reato proprio ma non di mano propria con la conseguente ammissibilità del concorso del terzo non titolare del diritto oggetto della pretesa purché costui agisca nell'esclusivo interesse di questi; aggiunge che il ricorrente si era limitato a mettere in contatto le parti e che solo successivamente aveva appreso della vicenda in cui era maturato il debito non avendo nemmeno direttamente partecipato al colloquio tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i coniugi Lainà/Grisanti; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla aggravante di cui all'art. 416b1s.1 cod. pen.: richiamata la "ratio" della aggravante del metodo mafioso, segnala che il Tribunale ne ha ravvisato i presupposti nelle parole del [OSCURATO:PERSONA] il quale, presente lo [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe rivolto ai coniugi Lainà/Grisanti facendo riferimento a "gente particolare" con cui costoro avevano contratto il debito tanto che i suoi interlocutori si erano immediatamente attivati riferendo dove il cognato tenesse il denaro e la cassaforte; segnala come sia irrilevante, al fine di fornire la prova della sussistenza del "metodo", la reazione della vittima aggiungendo che lo stesso Silvi aveva invece reagito minacciando a sua volta il [OSCURATO:PERSONA]; osserva, ancora, che il riferimento alla 'ndrarigheta è il frutto di una interpretazione dell'estensore mentre nelle minacce, pur gravi, non viene mai evocata la esistenza di un sodalizio mafioso; quanto alla aggravante della agevolazione, ribadisce che al dolo specifico deve comunque correlarsi un profilo di reale capacità della condotta ad apportare un contributo reale al sodalizio; sottolinea che nessun elemento serio è stato addotto a conforto della consapevolezza, in capo allo [OSCURATO:PERSONA], di agire nell'interesse di una consorteria di stampo mafioso; 2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen.: segnala che il Tribunale ha confermato l'avviso del GIP valorizzando la gravità del fatto per cui si procede nonostante che dall'epoca dei fatti, risalenti al 2017, [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto più alcun contatto con coloro che si assume fossero appartenenti a consorterie criminali; ribadita la rilevanza del dato temporale, segnala che il riferimento all'episodio del febbraio del 2022, menzionato dal Tribunale, non poteva assumere rilievo dal momento che nessuno dei coindagati vi era risultato coinvolto; 2.2 con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non senza una ampia ricostruzione della vicenda (concernente la caratura criminale del Silvi, la provenienza dei soldi "truffati" da quest'ultimo, il ruolo e la posizione dello [OSCURATO:PERSONA], la consapevole condotta agevolativa ascritta al ricorrente, la sussistenza del metodo mafioso, le modalità dell'incontro tra i coniugi Lainà/Grisanti ed il [OSCURATO:PERSONA], il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione al funerale del padre dello [OSCURATO:PERSONA]) lamenta: 2.2.1 mancanza e comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentata estorsione: riassume le ragioni per le quali l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la vicenda riassunta al capo 26 della provvisoria imputazione dovesse essere ricondotta nel paradigma della tentata estorsione confutando tale soluzione sia in ordine alla provenienza del denaro da [OSCURATO:PERSONA] che alla personalità del Silvi, affatto "braccato" ma anzi minaccioso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; alla condotta semmai ed al più connivente dello [OSCURATO:PERSONA], estraneo al sodalizio, e la cui sola presenza non aveva assunto alcun rilievo causale nel colloquio con i coniugi Lainà/Grisanti che sarebbero giunti a casa del [OSCURATO:PERSONA], secondo :l GIP condottivi dal ricorrente, e, secondo il Riesame, autonomamente sia pure su richiesta dello [OSCURATO:PERSONA], ignaro delle pretese e delle minacce che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avanzato nei loro confronti; aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a sollecitare lo [OSCURATO:PERSONA] ,ad intercedere nei confronti del cognato del Silvi, Grisanti, per riottenere la somma, salvo poi a sollevarlo dall'incarico e da ogni incombenza; 2.2.2 mancanza o comunque manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione all'insussistenza delle esigenze cautelari: segnala come il Tribunale abbia ritenuto di poter attualizzare le esigenze cautelari richiamando l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che tuttavia nulla ha a che vedere con la vicenda oggetto del procedimento sia per modalità che per protagonisti; rileva che i giudici della cautela hanno desunto la pericolosità del ricorrente dalla sua vicinanza al clan, dal rapporto di fiducia con il [OSCURATO:PERSONA] ed alla disponibilità a mediare nell'affare Silvi non tenendo conto del reale andamento dei fatti e della personalità del ricorrente che in ogni caso ha interrotto ogni rapporto con gli altri coindagati nel mese di ottobre del 2016; 2.2.3 illogicità manifesta e comunque apparente della motivazione con riferimento alla concretezza ed attualità del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.: segnala che, in difetto di elementi significativi, non può trascurarsi il dato temporale, relativo alla risalenza dei fatti, in ordine alla diagnosi di attualità del pericolo di reiterazione anche alla luce della riforma del 2015; 2.2.4 illogicità manifesta e comunque apparenza della motivazione in ordine alla scelta della misura: rileva che anche sul piano della scelta della misura il Tribunale non ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad optare per la misura inframuraria ed a ritenere invece inadeguata quella extramuraria anche con l'ausilio del dispositivo di controllo elettronico, omettendo così di fornire una adeguata motivazione che sarebbe stata oltremodo doverosa alla luce della natura istantanea del reato per il quale si procede e del carattere comunque residuale della misura più gravosa; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: quanto al primo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rileva che la qualificazione della condotta in termini di estorsione (tentata) è conseguenza della ricostruzione fattuale operata dal GIP e dal Tribunale con riguardo alla vicenda specifica letta nel contesto della costituzione della "locale" romana dedita alla attività di intestazione fittizia di beni; sottolinea che lo [OSCURATO:PERSONA] emerge, in questo quadro, come uomo di [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorso non si confronta con le risultanze investigative concernenti la provenienza dei 25.000 Euro ed il contributo dello [OSCURATO:PERSONA] che è risultato completamente a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], circostanza, questa, che consente di radicare anche la aggravante dell'agevolazione; coi riguardo al terzo motivo, richiama la giurisprudenza di questa Corte circa la irrilevanza del decorso del tempo ai fini della verifica della persistenza di esigenze cautelari in materia di reati di mafia o aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.; rileva, inoltre, la inammissibilità dei motivi di gravame articolati nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a partire da quello concernente la consistenza degli indizi, non consentito in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Non è inutile richiamare i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. E' appena il caso di ribadire che nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, Jovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessar "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1bis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba). 2.1 Alla luce di questi principi, si deve concludere nel senso della inammissibilità dei primi due motivi del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che finiscono per sottoporre alla Corte una diversa ed alternativa lettura delle emergenze investigative di cui, peraltro, il Tribunale ha dato conto in maniera pienamente esaustiva e sulla scorta delle quali ha potuto allo stato confermare le contestazioni elevate in sede cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente; va rilevato, peraltro, come la decisione del Tribunale risulti sorretta da una motivazione immune da vizi di manifesta illogicità che, invero, nemmeno le difese sono riuscite ad evidenziare insistendo, piuttosto, su profili di "travisamento" che si risolvono, invero, nella denunzia di "errori" di valutazione e di interpretazione dei fatti ma che, come accennato, in questa sede non è consentita. 2.2 Il Tribunale ha in primo luogo riepilogato le doglianze difensive articolate in sede di riesame e che, invero, sono state presscché letteralmente replicate con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per poi riporta-e (cfr., pagg. 3-4 della ordinanza) l'imputazione provvisoriamente elevata a carico dello [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, esporre il quadro generale delle indagini che avevano avuto ad oggetto la personalità e la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e la costituzione della "locale" romana (cfr., ivi, pagg. 8-9) ed il suo insediamento nella capitale (cfr., ancora, pagg. 12-17). Ed è all'interno di questa cornice che i giudici del riesame hanno inserito la figura dello [OSCURATO:PERSONA], certamente in contatto con personalità di rilievo del sodalizio insediatosi nella capitale, come dimostrato dalla partecipazione di esponenti di spicco del sodalizio al funerale del padre dell'odierno ricorrente che avevano colto l'occasione per un "summit" che era stato monitorato dagli investigatori (cfr., ivi, pagg. 20-23). E, ancora, sul piano della ricostruzione generale, il Tribunale ha descritto la "locale" romana a capo della quale vi era, per l'appunto, [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, gli ambiti di operatività del gruppo, particolarmente impegnato ad inserirsi nel tessuto economico della città attraverso la acquisizione di attività commerciali di cui assumere il controllo e la gestione con il ricorso ad intestazioni fittizie in capo a terzi (cfr., in particolare, pag. 29) e, ad ogni modo, rese possibili solo grazie alla forza di intimidazione intrinseca all'associaziore che consentiva, perciò, di rapportarsi con realtà criminali locali o già insediate nella capitale quali la famiglia Moccia, la famiglia Fasciani, [OSCURATO:PERSONA], i c.cl. "sanlucoti" (cfr., ivi, ancora, pag. 29) ovvero, anche, di conservare il sostanziale controllo di attività sottoposte a misure di prevenzione e nonostante la nomina di amministratori giudiziari (cfr., ivi, pagg. 34-39). Ed è proprio in questo contesto che il Tribunale del riesame ha quindi inserito le vicende estorsive ricostruite nel corso delle indagini, con particolare riferimento a quella "Delfino" (cfr., capo 21 della provvisoria imputazione) e quella ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., capo 26) in cui risulta direttamente coinvolto l'odierno ricorrente.[OSCURATO:PERSONA], hanno spiegato i giudici del riesame, era entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA] proprio tramite lo [OSCURATO:PERSONA] ed era stato al Silvi, a sua volta pregiudicato, che, tramite [OSCURATO:PERSONA], erano stati consegnati 25.000 da "investire" nella acquisizione di una attività commerciale; era tuttavia accaduto, secondo quanto riportato nel provvedimento, che il Silvi aveva iniziato a tergiversare suscitando il risentimento del [OSCURATO:PERSONA] che, a quel punto, intendeva recuperare la somma incontrando, tuttavia, le resistenze del suo interlocutore. In definitiva, secondo la ricostruzione operata nel provvedimento, lo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa al "recupero" della somma che era stata data al Silvi in vista della acquisizione della attività commerciale che, tuttavia, non aveva avuto seguito, avendo determinato, invece, la necessità di rientrare in possesso di quel capitale tramite condotte obiettivamente minatorie non soltanto nei confronti del Silvi ma, anche, nei confronti dei coniugi Grisanti/Lainà, parenti del Silvi e "convocati" dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione dove erano stati condotti proprio dallo [OSCURATO:PERSONA]; costui, peraltro, era presente all'incontro che era stato registrato dagli investigatori e che aveva visto il [OSCURATO:PERSONA] rivolgersi ai due con toni pesantemente minatori (cfr., in particolare, pag. 43). Il Tribunale, quindi, ha vagliato in maniera specifica la posizione dello [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 48 e ssgg.) per il quale ha confermato la diagnosi circa la sussistenza di indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del metodo che della finalità agevolativa. Ha motivato, in primo luogo, circa la provenienza della somma di 25.000 Euro consegnata dai [OSCURATO:PERSONA] al Silvi in vista della acquisizione di un bar che sarebbe stato gestito con le consuete forme della intestazione fittizia e nell'interesse del sodalizio; ha chiarito, in particolare, che si trattava di soldi di provenienza illecita ed ha motivato - in termini di cui il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto in alcun modo - con riguardo al a impossibilità di percorrere la alternativa ipotesi dedotta dalla difesa (cfr., ivi, pag. 49) secondo cui si sarebbe trattato di risparmi del fratello [OSCURATO:PERSONA] che faceva tutto quello che gli diceva il fratello di fare. In tal modo, i giudici del riesame hanno argomentato, in termini coerenti con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, l'arresto delle SS.UU. "Filardo"), circa la natura della pretesa del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Silvi ed avente ad oggetto somme di denaro di provenienza illecita e destinate ad una altrettanto illecita utilizzazione, rispetto alla quale, perciò, non era ipotizzabile alcuna tutela giurisdizionale ed alcuna azionabilità in sede giudiziaria, con correlativa impossibilità di ricondurre la vicenda nella fattispecie della ragion fattasi, di cui all'art. 393 cod. pen. (cfr., anche, pagg. 55-56). Tanto premesso in merito alla configurabilità del delitto di estorsione, il Tribunale ha pure ampiamente e congruamente motivato, con puntuale riferimento alle emergenze investigative, in ordine al diretto coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nei tentativi del [OSCURATO:PERSONA] prima di costringere il Silvi a concludere l'affare e, poi, di recuperare la somma "investita". [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione operata dai giudici della cautela, ha "... sin dall'inizio prestato un contributo essenziale nella vicenda ... che non veniva portata a termine solo per cause indipendenti dalla sua volontà" risultando peraltro "... consapevole ... dei contorni del fatto, degli intenti di [OSCURATO:PERSONA] ... e dell'intero contesto, continuando ad offrire il suo contributo nei termini in cui gli era stato chiesto, mostrando perciò di essere saldamente legato ai [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 53 dell'ordinanza). Era stato proprio lo [OSCURATO:PERSONA] a recarsi a casa di [OSCURATO:PERSONA] che gli espone tutta la faccenda in termini che sono stati registrati dagli investigatori (cfr., pag. 50) ed era stato ancora l'indagato che aveva fornito le informazioni necessarie per rintracciare il Silvi, ben consapevole delle bellic:ose intenzioni del [OSCURATO:PERSONA]. Era stato ancora lo [OSCURATO:PERSONA], il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] a via [OSCURATO:PERSONA] sotto casa di Silvi dove, il giorno successivo, i due figli di [OSCURATO:PERSONA] si erano appostati per aspettare il medesimo che, intimidito, aveva allora contattato il [OSCURATO:PERSONA] rendendosi disponibile per un incontro (cfr., ivi, pag. 51). Era stato lo [OSCURATO:PERSONA] a contattare [OSCURATO:PERSONA], cognato della moglie del Silvi per convocarlo, insieme alla moglie, presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] dove i due coniugi erano entrati solo dopo l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] e dove erano stati pesantemente minacciati. Le difese si sono limitate, in questa sede, a proporre una diversa lettura delle emergenze investigative contestando la soluzione cui il provvedimento impugnato è pervenuto circa l'origine della somma di cui si discute ed il consapevole contributo ocncorsuale dello [OSCURATO:PERSONA] alle condotte minatorie del [OSCURATO:PERSONA] ma, a ben guardare, non riuscendo ad evidenziare profili di criticità della ordinanza in verifica suscettibili di tradursi in vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.. Va allora ribadito che il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e svilt_wpare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Il provvedimento impugnato ha, dal canto suo, puntualmente motivato anche in merito alla aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del "metodo" che su quello della "agevolazione". A tal proposito, e con particolare riferimento al coefficiente psicologico necessario per ritenere la aggravante della "agevolazione" in capo al concorrente, è sufficiente ricordare che essa ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia purtuttavia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (cfr., Sez. U - , n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Quanto al metodo, è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc. Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa). Quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze; in definitiva, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 0. L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso). Va pur detto che il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha attinto la questione della aggravante, contesta esclusivamente il profilo del metodo e non quello della finalità agevolativa essendo perciò la censura inammissibile per difetto di interesse non essendo comunque essa in grado di escludere la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.. 2.3 Con riguardo, infine, alle esigenze cautelari, il Tribunale ha in primo luogo richiamato la doppia presunzione "relativa" di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'onere motivazionale circa la ricorrenza delle stesse che può ritenersi lo assolto mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è anche recentemente ribadito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 2 -, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282766 - 02 in cui la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; Sez. 1 -, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sez. 5 -, n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 - 01; Sez. 5 - , n. 91 del 01/12/2020, Panese, Rv. 280248 01; Sez. 5 - , n. 33139 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280450 - 02). Ad ogni modo, il Tribunale ha evocato, a sostegno della esistenza di reali esigenze cautelari, la "vicinanza" dello [OSCURATO:PERSONA] ad esponenti della criminalità organizzata (cfr., pag. 56 dell'ordinanza) e l'essersi egli messo totalmente a disposizione del [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, ha motivato in merito alla "attualità" dell'esicienza richiamando l'episodio del 2022 che, pur non direttamente legato alla vicenda in esame, è stato tuttavia considerato particolarmente emblematico della personalità del ricorrente e, in maniera specifica, della sua indole violenta ed al suo persistente collegamento con ambienti criminali. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisan