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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33910/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/05/2021 dalla Corte di Appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 14 maggio 2021 che, in parziale riforma della pronuncia resa, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari di Genova il 13 gennaio 2021, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 99, comma quarto, 582, 583, comma primo, n. 1, 585 cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta al medesimo.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello si è limitata a ridurre la pena finale inflitta all'imputato, senza concedere al medesimo le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità resa in sede di interrogatorio dal medesimo. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della recidiva contestata, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali da - cui è gravato l'imputato, peraltro non indicativi di una maggiore pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda 2 J2e, con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

2. Quanto al primo motivo di ricorso la corte di appello, che pure ha ridotto la pena finale inflitta all'imputato, con motivazione logica, coerente e completa, ha spiegato i motivi che l'hanno indotta a condividere la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando, da un lato, l'irrilevanza della confessione resa dal Khelifi, allorchè era stato già individuato come l'autore del delitto, e, dall'altro, i numerosi precedenti penali dai quali il medesimo è gravato.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che né il giudice di primo grado, né la corte di appello hanno operato l'aumento di pena con riferimento alla recidiva contestata, va evidenziato che, con motivazione completa e idonea, i giudici di appello hanno spiegato che i numerosi precedenti penali dai quali l'imputato è gravato e la gravità della vicenda della quale lo stesso si è reso protagonista non consentono di ritenere irrilevante e, pertanto, di non applicare, come preteso dalla difesa, la recidiva contestata.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/05/2021 dalla Corte di Appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 14 maggio 2021 che, in parziale riforma della pronuncia resa, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari di Genova il 13 gennaio 2021, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 99, comma quarto, 582, 583, comma primo, n. 1, 585 cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta al medesimo. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello si è limitata a ridurre la pena finale inflitta all'imputato, senza concedere al medesimo le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità resa in sede di interrogatorio dal medesimo. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della recidiva contestata, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali da - cui è gravato l'imputato, peraltro non indicativi di una maggiore pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda 2 J2e, con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2. Quanto al primo motivo di ricorso la corte di appello, che pure ha ridotto la pena finale inflitta all'imputato, con motivazione logica, coerente e completa, ha spiegato i motivi che l'hanno indotta a condividere la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando, da un lato, l'irrilevanza della confessione resa dal Khelifi, allorchè era stato già individuato come l'autore del delitto, e, dall'altro, i numerosi precedenti penali dai quali il medesimo è gravato. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che né il giudice di primo grado, né la corte di appello hanno operato l'aumento di pena con riferimento alla recidiva contestata, va evidenziato che, con motivazione completa e idonea, i giudici di appello hanno spiegato che i numerosi precedenti penali dai quali l'imputato è gravato e la gravità della vicenda della quale lo stesso si è reso protagonista non consentono di ritenere irrilevante e, pertanto, di non applicare, come preteso dalla difesa, la recidiva contestata. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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