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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16426/2026

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, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocataSARA SAFFONCINI, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39/A– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore– intimato –per la cassazione della sentenza n. 170 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 marzo 2021 (R.G.N.67/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede,Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026ha dichiarato proponibili e ha respinto nel merito le domande di [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed èstata poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] 3.0 società cooperativa: lasocietà appellante, in particolare, ha richiesto le agevolazionicontributive previste per l’assunzione di lavoratori iscritti alla lista dimobilità (art. 8, comma 4, e art. 25, comma 9, della legge 23 luglio1991, n. 223).A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziatoche le domande non sono improponibili, in quanto la società hapresentato in sede amministrativa rituale istanza per conseguire glisgravi.

La decisione del Tribunale, che ha conferito all’improponibilitàrilievo decisivo, dev’essere, pertanto, riformata.Le domande, tuttavia, non possono essere accolte, in quanto, daidocumenti prodotti, emergono significativi elementi di collegamento trala società che ha assunto i lavoratori e le due società che hannocollocato in mobilità i lavoratori successivamente assunti.

Elementi chela Cooperativa non ha efficacemente avversato.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre Coop Alleanza3.0, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS, pur evocato ritualmente in giudizio, non ha svolto inquesta sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia nullità della sentenza d’appello,imputandole di non aver pronunciato sulla legittimità del- 2 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026provvedimento di diniego degli sgravi dell’11 febbraio 2014, profilospecificamente devoluto con i motivi di gravame.1.1.– La critica non coglie nel segno.1.2.– Il giudizio introdotto dall’odierna ricorrente attiene allaspettanza delle agevolazioni regolate dall’art. 8, comma 4, e dall’art.25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nella formulazione rationetemporis applicabile.La prima previsione, abrogata a decorrere dal primo gennaio 2017(art. 2, comma 71, lettera b, della legge 28 giugno 2012, n. 92)riconosce al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma atempo pieno e indeterminato lavoratori iscritti nella lista di mobilità «uncontributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità dimobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore» per ogni mensilitàdi retribuzione corrisposta al lavoratore.Il contributo non può essere erogato «per un numero di mesisuperiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni,per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesiper le aree di cui all’art. 7, comma 6».La seconda disposizione, egualmente abrogata a decorrere dalprimo gennaio 2017 (art. 2, comma 71, lettera e, della legge n. 92 del2012), «[p]er ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assuntoa tempo indeterminato», equipara «la quota di contribuzione a caricodel datore di lavoro, per i primi diciotto mesi» a quella «prevista per gliapprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successivemodificazioni».Il giudizio non investe la legittimità del provvedimento di diniegodell’INPS, che la ricorrente reputa arbitrario, in quanto incentratosull’erroneo presupposto che la data di assunzione preceda l’ultimogiorno di mobilità.Il giudizio verte sulla sussistenza dei presupposti del regime difavore invocato dalla parte ricorrente.

Grava sulla parte che rivendica- 3 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’operatività di tale regime l’allegazione e la prova dei requisitiinderogabili di legge.In un giudizio che verte sul diritto e non sull’atto amministrativo, ilriscontro di eventuali lacune della motivazione del provvedimento dirigetto è ininfluente.

Quel che rileva è l’accertamento dei presupposticui la legge subordina il riconoscimento del contributo di cui all’art. 8,comma 4, della legge n. 223 del 1991 e del più favorevole regimecontributivo disciplinato dall’art. 25, comma 9, della medesima legge.Sui presupposti del diritto di giovarsi di un regime di favore, dirittoche rappresenta l’autentico bene della vita, la Corte di merito hadunque pronunciato, nel rispetto dell’obbligo sancito dall’art. 112 cod.proc. civ.2.– Tali considerazioni inducono a disattendere anche la secondacritica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), che, in unaprospettiva diametralmente opposta, censura la pronuncia d’appelloper avere statuito ultra petita sull’insussistenza delle condizioniostative di cui all’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991.2.1.– La Corte di merito, dopo aver sgombrato il campo dal profilopreliminare dell’improponibilità che il giudice di prime cure avevaritenuto dirimente, non poteva esimersi dal riscontrare ex officio lasussistenza dei presupposti delle agevolazioni richieste.2.2.– L’onere di provare gli elementi costitutivi di un regimederogatorio, che rappresenta uno ius speciale, di strettainterpretazione, grava su chi intenda beneficiarne.In questa prospettiva, l’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del1991, applicato dalla Corte di merito in forza di un ponderatoapprezzamento del compendio istruttorio e in coerenza con la ratioispiratrice della normativa di favore, «esprime la ratio stessa delbeneficio, che si correla all’effettivo incremento dell’occupazione conriguardo ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro» e «individua unelemento costitutivo del diritto di lucrare un regime contributivo più- 4 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026favorevole, diritto che dev’essere allegato e dimostrato in tutti i suoipresupposti ad opera di chi ne domandi tutela» (Cass., sez. lav., 3febbraio 2025, n. 2528, punto 5 delle Ragioni della decisione).Analoga disamina la Corte di merito ha compiuto per la fattispecietipizzata dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, in lineacon l’orientamento consolidato, anche di recente ribadito: «anche taliagevolazioni presuppongono che l’assunzione dei lavoratori iscritti nellalista di mobilità risponda a reali esigenze economiche e non configuriuna condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimentodegl’incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapportidi lavoro» (Cass., sez. lav., 31 marzo 2026, n. 7767, punto

3.2. delleRagioni della decisione).La Corte d’appello di Palermo, in ultima analisi, senza travalicare ilimiti del giudizio che le era stato devoluto, si è cimentata con il vagliodi tutti gli elementi costitutivi del diritto alle agevolazioni contributivee ha disconosciuto la fondatezza della pretesa.All’esito di un puntuale giudizio di fatto, in questa sede nonefficacemente scalfito, i giudici d’appello hanno escluso che laCooperativa avesse offerto prova persuasiva del diritto dedotto incausa.Non sussiste, dunque, il vizio di ultrapetizione specificamenteallegato a supporto delle odierne censure.3.– In virtù di tali rilievi, il ricorso dev’essere, nel suo complesso,respinto.4.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantol’[OSCURATO:PERSONA] non ha esplicato alcuna attività difensiva.5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M- 5 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocataSARA SAFFONCINI, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39/A– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore– intimato –per la cassazione della sentenza n. 170 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 marzo 2021 (R.G.N.67/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede,Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026ha dichiarato proponibili e ha respinto nel merito le domande di [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed èstata poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] 3.0 società cooperativa: lasocietà appellante, in particolare, ha richiesto le agevolazionicontributive previste per l’assunzione di lavoratori iscritti alla lista dimobilità (art. 8, comma 4, e art. 25, comma 9, della legge 23 luglio1991, n. 223).A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziatoche le domande non sono improponibili, in quanto la società hapresentato in sede amministrativa rituale istanza per conseguire glisgravi. La decisione del Tribunale, che ha conferito all’improponibilitàrilievo decisivo, dev’essere, pertanto, riformata.Le domande, tuttavia, non possono essere accolte, in quanto, daidocumenti prodotti, emergono significativi elementi di collegamento trala società che ha assunto i lavoratori e le due società che hannocollocato in mobilità i lavoratori successivamente assunti. Elementi chela Cooperativa non ha efficacemente avversato.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre Coop Alleanza3.0, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS, pur evocato ritualmente in giudizio, non ha svolto inquesta sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia nullità della sentenza d’appello,imputandole di non aver pronunciato sulla legittimità del- 2 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026provvedimento di diniego degli sgravi dell’11 febbraio 2014, profilospecificamente devoluto con i motivi di gravame.1.1.– La critica non coglie nel segno.1.2.– Il giudizio introdotto dall’odierna ricorrente attiene allaspettanza delle agevolazioni regolate dall’art. 8, comma 4, e dall’art.25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nella formulazione rationetemporis applicabile.La prima previsione, abrogata a decorrere dal primo gennaio 2017(art. 2, comma 71, lettera b, della legge 28 giugno 2012, n. 92)riconosce al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma atempo pieno e indeterminato lavoratori iscritti nella lista di mobilità «uncontributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità dimobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore» per ogni mensilitàdi retribuzione corrisposta al lavoratore.Il contributo non può essere erogato «per un numero di mesisuperiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni,per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesiper le aree di cui all’art. 7, comma 6».La seconda disposizione, egualmente abrogata a decorrere dalprimo gennaio 2017 (art. 2, comma 71, lettera e, della legge n. 92 del2012), «[p]er ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assuntoa tempo indeterminato», equipara «la quota di contribuzione a caricodel datore di lavoro, per i primi diciotto mesi» a quella «prevista per gliapprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successivemodificazioni».Il giudizio non investe la legittimità del provvedimento di diniegodell’INPS, che la ricorrente reputa arbitrario, in quanto incentratosull’erroneo presupposto che la data di assunzione preceda l’ultimogiorno di mobilità.Il giudizio verte sulla sussistenza dei presupposti del regime difavore invocato dalla parte ricorrente. Grava sulla parte che rivendica- 3 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’operatività di tale regime l’allegazione e la prova dei requisitiinderogabili di legge.In un giudizio che verte sul diritto e non sull’atto amministrativo, ilriscontro di eventuali lacune della motivazione del provvedimento dirigetto è ininfluente. Quel che rileva è l’accertamento dei presupposticui la legge subordina il riconoscimento del contributo di cui all’art. 8,comma 4, della legge n. 223 del 1991 e del più favorevole regimecontributivo disciplinato dall’art. 25, comma 9, della medesima legge.Sui presupposti del diritto di giovarsi di un regime di favore, dirittoche rappresenta l’autentico bene della vita, la Corte di merito hadunque pronunciato, nel rispetto dell’obbligo sancito dall’art. 112 cod.proc. civ.2.– Tali considerazioni inducono a disattendere anche la secondacritica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), che, in unaprospettiva diametralmente opposta, censura la pronuncia d’appelloper avere statuito ultra petita sull’insussistenza delle condizioniostative di cui all’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991.2.1.– La Corte di merito, dopo aver sgombrato il campo dal profilopreliminare dell’improponibilità che il giudice di prime cure avevaritenuto dirimente, non poteva esimersi dal riscontrare ex officio lasussistenza dei presupposti delle agevolazioni richieste.2.2.– L’onere di provare gli elementi costitutivi di un regimederogatorio, che rappresenta uno ius speciale, di strettainterpretazione, grava su chi intenda beneficiarne.In questa prospettiva, l’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del1991, applicato dalla Corte di merito in forza di un ponderatoapprezzamento del compendio istruttorio e in coerenza con la ratioispiratrice della normativa di favore, «esprime la ratio stessa delbeneficio, che si correla all’effettivo incremento dell’occupazione conriguardo ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro» e «individua unelemento costitutivo del diritto di lucrare un regime contributivo più- 4 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026favorevole, diritto che dev’essere allegato e dimostrato in tutti i suoipresupposti ad opera di chi ne domandi tutela» (Cass., sez. lav., 3febbraio 2025, n. 2528, punto 5 delle Ragioni della decisione).Analoga disamina la Corte di merito ha compiuto per la fattispecietipizzata dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, in lineacon l’orientamento consolidato, anche di recente ribadito: «anche taliagevolazioni presuppongono che l’assunzione dei lavoratori iscritti nellalista di mobilità risponda a reali esigenze economiche e non configuriuna condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimentodegl’incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapportidi lavoro» (Cass., sez. lav., 31 marzo 2026, n. 7767, punto 3.2. delleRagioni della decisione).La Corte d’appello di Palermo, in ultima analisi, senza travalicare ilimiti del giudizio che le era stato devoluto, si è cimentata con il vagliodi tutti gli elementi costitutivi del diritto alle agevolazioni contributivee ha disconosciuto la fondatezza della pretesa.All’esito di un puntuale giudizio di fatto, in questa sede nonefficacemente scalfito, i giudici d’appello hanno escluso che laCooperativa avesse offerto prova persuasiva del diritto dedotto incausa.Non sussiste, dunque, il vizio di ultrapetizione specificamenteallegato a supporto delle odierne censure.3.– In virtù di tali rilievi, il ricorso dev’essere, nel suo complesso,respinto.4.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantol’[OSCURATO:PERSONA] non ha esplicato alcuna attività difensiva.5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M- 5 -Numero registro generale 24088/2021Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 16426/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 6 -
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