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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 30255/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa di quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, deducendo: - violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non essendo provata la consapevolezza della provenienza illecita della merce da parte del ricorrente; - violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata 1applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Entrambi i motivi sono reiterativi di doglianze già proposte in appello ed ivi superate con corrette argomentazioni logico giuridiche con le quali il ricorrente omette di confrontarsi.

2. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, i giudici di merito hanno approfonditamente vagliato il profilo soggettivo del reato, desumendolo dalle modalità della detenzione della merce: n. 9.133 capi di abbigliamento palesemente contraffatti, rinvenuti nell'abitazione e nel furgone del prevenuto e di cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo fornire giustificazione ( cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello), a nulla rilevando che la merce non fosse esposta al pubblico, come rappresentato dal ricorrente, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova dell'elemento soggettivo del reato può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01).

3. Quanto, poi, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131«bis cod. pen., la motivazione appare tutt'altro che erronea o carente avendo i giudici di appello fatto pertinente richiamo alla forma di estrinsecazione del comportamento incriminato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), valutandone la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (Sez.

6. n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01) dovendosi ribadire che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01).

4. Alla lucedelle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa di quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, deducendo: - violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non essendo provata la consapevolezza della provenienza illecita della merce da parte del ricorrente; - violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata 1applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Entrambi i motivi sono reiterativi di doglianze già proposte in appello ed ivi superate con corrette argomentazioni logico giuridiche con le quali il ricorrente omette di confrontarsi. 2. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, i giudici di merito hanno approfonditamente vagliato il profilo soggettivo del reato, desumendolo dalle modalità della detenzione della merce: n. 9.133 capi di abbigliamento palesemente contraffatti, rinvenuti nell'abitazione e nel furgone del prevenuto e di cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo fornire giustificazione ( cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello), a nulla rilevando che la merce non fosse esposta al pubblico, come rappresentato dal ricorrente, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova dell'elemento soggettivo del reato può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01). 3. Quanto, poi, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131«bis cod. pen., la motivazione appare tutt'altro che erronea o carente avendo i giudici di appello fatto pertinente richiamo alla forma di estrinsecazione del comportamento incriminato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), valutandone la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (Sez. 6. n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01) dovendosi ribadire che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01). 4. Alla lucedelle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 P.Q.M
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