CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 48753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bologna, con sentenza emessa in data 04.06.2021, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 2 L. 895/67, 697 c.p. e 23 L. 110/75. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il decidente, nel ritenere congrua la pena inflitta in primo grado, non avrebbe fornito adeguata giustificazione in ordine al discostamento dal minimo edittale previsto per il reato più grave. Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, per quanto concerne il quantum della pena inflitta deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). E ancora, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di graduazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione, soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello, nonostante sia stata irrogata una pena al di sotto della soglia della media edittale, ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione - non censurabile in sede di legittimità in ragione dei principi sopra indicati - sulla scorta dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. (p. 2 del provvedimento impugnato). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,