Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17687/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Agrigento in data 8 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A) (art. 628 cod. pen.), B) (artt. 81, 582, 585 e 576 cod. pen. in relazione all'art. 61, n. 3, cod. pen.) e C) (art. 629 cod. pen.).

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'acquisizione dell'atto di querela in assenza di contraddittorio e privo di risconti oggettivi, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata viene in rilievo come correttamente le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute pienamente utilizzabili in quanto acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen., stante il sopravvenuto decesso del dichiarante e la conseguente impossibilità oggettiva di esame del teste in contraddittorio.

Peraltro, si rileva i giudici del gravame hanno operato la doverosa indagine in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzando in motivazione anche gli elementi di positivo riscontro delle stesse (tra cui le dichiarazioni di P.G., il certificato medico in atti e le risultanze della perquisizione condotta presso l'abitazione dell'imputato).

Peraltro, in tal senso viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez.

F., n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, è fondato su argomentazioni in punto di fatto relative alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici. doglianze di merito estranee al sindacato di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, i giudici del gravame hanno negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in considerazione della non irrisorietà del valore dei beni oggetto delle condotte delittuose e delle modalità della condotta, in quanto perpetrate nel tempo ai danni di soggetto ultraottantenne e connotate da violenze e minacce (pag. 4 della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Agrigento in data 8 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A) (art. 628 cod. pen.), B) (artt. 81, 582, 585 e 576 cod. pen. in relazione all'art. 61, n. 3, cod. pen.) e C) (art. 629 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'acquisizione dell'atto di querela in assenza di contraddittorio e privo di risconti oggettivi, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata viene in rilievo come correttamente le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute pienamente utilizzabili in quanto acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen., stante il sopravvenuto decesso del dichiarante e la conseguente impossibilità oggettiva di esame del teste in contraddittorio. Peraltro, si rileva i giudici del gravame hanno operato la doverosa indagine in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzando in motivazione anche gli elementi di positivo riscontro delle stesse (tra cui le dichiarazioni di P.G., il certificato medico in atti e le risultanze della perquisizione condotta presso l'abitazione dell'imputato). Peraltro, in tal senso viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, è fondato su argomentazioni in punto di fatto relative alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici. doglianze di merito estranee al sindacato di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, i giudici del gravame hanno negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in considerazione della non irrisorietà del valore dei beni oggetto delle condotte delittuose e delle modalità della condotta, in quanto perpetrate nel tempo ai danni di soggetto ultraottantenne e connotate da violenze e minacce (pag. 4 della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 17687/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris