CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 05880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, in merito all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso l'ordinanza dell'8 gennaio 2021 del G.I.P. del Tribunale di Trapani - nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli articoli: 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. (capo 1); 61 n. 2, 110, 603- bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. (capo 3); 61 n. 2, 110, 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. (capo 5); 61 n. 2, 110, 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. (capo 6); 61 n. 2, 110, 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. (capo 8); 61 n. 2, 110, 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. (capo 9); 61 n. 2, 110, 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. (capo 11) - ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in relazione al delitto rubricato al capo 8), al contempo disponendo, in parziale accoglimento dell'appello con riguardo ai delitti indicati ai capi 3), 9) e 11), l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura del divieto di dimora nei comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Castellammare del Golfo. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di ricorso - enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -. Con il primo ha eccepito - in riferimento al delitto ascrittogli al capo 3 - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in relazione all'art. 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. quanto alla gravità indiziaria, alla sussistenza delle esigenze cautelari e quindi alla sussistenza del reato ipotizzato, difettando gli elementi costitutivi dell'approfittannento e dello sfruttamento. Ha lamentato, altresì, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al suo presunto ruolo ed al contributo concorsuale offerto nella fattispecie di reato in esame. Con la seconda doglianza il Pirrone ha dedotto - con riferimento al reato contestatogli sub 9 - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in relazione all'art. 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. quanto alla gravità indiziaria, alla sussistenza delle esigenze cautelari e quindi alla sussistenza del reato ipotizzato, difettando gli elementi costitutivi dell'approfittamento e dello sfruttamento. Ha lamentato, inoltre, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'applicazione della misura cautelare ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Con l'ultima censura - riferentesi al delitto ascrittogli al capo 11 - il ricorrente ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in relazione all'art. 603-bis, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1, cod. pen. quanto alla gravità indiziaria, alla sussistenza delle esigenze cautelari e quindi alla sussistenza del reato ipotizzato, difettando gli elementi costitutivi dell'approfittamento e dello sfruttamento. Ha dedotto, altresì, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'applicazione della misura cautelare ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché con riguardo al suo presunto ruolo ed al contributo concorsuale offerto nella fattispecie di reato in esame. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Successivamente, quindi, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti, nonché il dispositivo di una sentenza emessa in data 10 gennaio 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Trapani, a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole, in riferimento al presente giudizio, dei reati rubricati ai capi 3), 9) e 11) di imputazione - per tutti esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e relativamente al delitto sub 11) la circostanza aggravante ex art. 603-bis, comma 4, n. 1, cod. pen. - e per l'effetto è stato condannato alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile, stante la sopravvenuta carenza di interesse. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come, a seguito della intervenuta sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trapani con cui il Pirrone è stato condannato, a pena sospesa, per le stesse imputazioni per cui Tribunale del riesame di Palermo aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare del divieto di dimora, tale ultima misura abbia perso efficacia. Ciò è la conseguenza della lettura, in combinato disposto, delle previsioni di cui agli artt. 300, comma 3, e 306 cod. proc. pen. La prima norma, infatti, dispone che «quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure [cautelari] perdono efficacia se la pena irrogata è [...] condizionalmente sospesa», mentre l'art. 306 cod. proc. pen., statuisce che, nei casi di perdita di efficacia di una misura cautelare, «il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura», o, comunque, «adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime». Dalle disposizioni in questione, che impongono l'immediata cessazione della misura cautelare (custodiale o non custodiale) quando per i fatti in contestazione è stata pronunciata sentenza a pena condizionalmente sospesa, può evincersi un principio più generale, per il quale la condanna a pena condizionalmente sospesa preclude in ogni caso l'applicazione di misure cautelari. Il principio posto a fondamento delle stesse, infatti, è quello di impedire che sia sottoposto a privazione di libertà personale, in forza di un provvedimento cautelare, colui p09-- che non potrà subire alcuna limitazione di tal genere in applicazione della sentenza pronunciata sul merito dell'imputazione, pur se non ancora divenuta irrevocabile. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Deve, al contempo, essere dichiarata la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Castellammare del Golfo applicata a [OSCURATO:PERSONA], giusta applicazione del citato disposto del terzo comma dell'art. 300 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 300, terzo comma, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente