CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20417/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRAZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] FINANZIARIANOTIFICA DELL’[OSCURATO:PERSONA] PERDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] E DESTINATARIODott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 34279/2024ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 34279/2024 R.G., propostoAndretta Carmine, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Staniscia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 19 luglio 2023, n. 4484/16/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 4279/2024Numero sezionale 4910/2026Numero di raccolta generale 20417/2026Data pubblicazione 17/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Notaio avente sede in Roma,ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il19 luglio 2023, n. 4484/16/2023, che, in controversia aventead oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione n.11020043151 del 27 settembre 2011 da parte dell’Agenziadelle Entrate, notificatogli il 4 ottobre 2011, per le maggioriimposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura di €650,00, in relazione alla compravendita stipulata con rogito asuo ministero del 5 luglio 2011, rep. n. 28566, in ragionedell’estensione ad un terzo delle garanzie per vizi e per evizionea favore dei compratori, dopo la cassazione con rinvio dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Lazio il 9 gennaio 2015, n.49/28/2015, da partedell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria di questaCorte il 22 febbraio 2022, n. 5862, a seguito della riassunzionedel procedimento da parte del ricorrente, ha accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di CarmineAndretta avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 19 luglio 2013, n.353/23/2013, con compensazione delle spese giudiziali.2. Essendogli stato demandato dal giudice di legittimità «ilcompito di verificare se l'avviso di liquidazione in contestazionesia stato consegnato all'ufficio postale per la notifica il 29settembre 2011 dall'ente impositore, evidenziando come ancheper ciò che concerne la notifica degli atti impositivi, a seguitodella pronuncia della S.C. resa a sezioni unite nel 2021 operi,per ciò che concerne gli effetti della notifica, la scissionetemporale per il soggetto che debba effettuare la notifica e peril suo destinatario»», il giudice del rinvio ha riformato ladecisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originarioNumero registro generale 4279/2024Numero sezionale 4910/2026Numero di raccolta generale 20417/2026Data pubblicazione 17/06/2026del contribuente sul presupposto della decadenzadell’amministrazione finanziaria dall’esercizio della potestàimpositiva – con la motivazione che «(…) va rilevato che l'attoè stato registrato il 1° agosto 2011, come peraltro sottolineatodalla stessa corte di cassazione con il provvedimento che hacassato la sentenza emessa in grado di appello rimettendo leparti innanzi a questa Corte. Pertanto, alla luce di quanto sinqui argomentato, deve rilevarsi che la consegna avvenuta il 29settembre 2011 dell'avviso di liquidazione all'ufficio postale perla spedizione sia intervenuta tempestivamente rispetto altermine di decadenza di 60 giorni e, conseguentemente,l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, conconseguente reiezione del ricorso in riassunzione».3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 324,392 e 394 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoomesso dal giudice di secondo grado di rilevare la formazionedel «giudicato interno sulla mancata produzione da parte dellaresistente dell’avviso postale di ricevimento al contribuente esotteso all’atto impugnato», giacché «l’adita Corte ha dato attoche non è mai stato prodotto il relativo avviso di ricevimentodell’avviso di accertamento n. 11020043151», per cui «ilCollegio di rinvio aveva legale contezza della mancataproduzione dell’avviso di ricevimento postale dell’attoimpugnato e, pertanto, non poteva non dare atto che l’agenziasi era sottratta alla prova principe che incombeva sia all’enteesattore che a quello impositore, la quale era costituita dallaNumero registro generale 4279/2024Numero sezionale 4910/2026Numero di raccolta generale 20417/2026Data pubblicazione 17/06/2026certezza che l’avviso di accertamento / liquidazione fosse statonotificato al concludente».1.1 Il predetto motivo è infondato.1.2 Secondo il giudice del rinvio, «va rilevato come l'ufficioabbia sin dal primo grado affermato e provato di averconsegnato all'ufficio postale il plico contenente l'avviso diliquidazione a carico del notaio contribuente il 29 settembre2011, essendo tale circostanza desumibile dal documentodepositato dall'agenzia delle entrate in primo grado, dal qualeè dato desumere che il plico in questione è stato consegnatoper la spedizione all'ufficio postale il 29 settembre 2011 e,successivamente, consegnato al notaio il 4 ottobre 2011.Peraltro, tale circostanza non è stata contestata dalcontribuente nella prima difesa utile e, del resto, vasottolineato che nel proprio atto di costituzione in appello (siveda pagina 4 delle controdeduzioni in appello), lo stessocontribuente ha affermato che proprio dalla busta contenentel'avviso di liquidazione è dato desumere che il plico è statoconsegnato all'ufficio postale per la spedizione il 21 settembre2011 (e, pertanto, in data addirittura anteriore rispetto a quelladedotta dall'Agenzia delle Entrate), eccependo la tardività equindi l'intervenuta decadenza dal potere impositivo tenutoconto che l'atto sarebbe stato registrato il 22 luglio 2011».1.3 In effetti, nell’atto di appello del contribuente (vedasi ladocumentazione annessa al ricorso) si legge che: «Sotto ilprofilo del “fatto” giova evidenziare (…) che sulla medesimabusta contenente l’avviso risulta il timbro a calendario appostodall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), riportante la data dispedizione dell’atto che è il giorno 21 settembre 2011, dettadata deve necessariamente coincidere con la data di spedizionepoiché l’[OSCURATO:PERSONA] provvede immediatamente al momentoNumero registro generale 4279/2024Numero sezionale 4910/2026Numero di raccolta generale 20417/2026Data pubblicazione 17/06/2026della ricezione del plico ad effettuare la procedura dispedizione, di cui dà appunto testimonianza con l’apposizionedei timbri postali».1.4 Ciò posto, è pacifico che la data di spedizione del plico nondebba essere necessariamente provata mediante la produzionedell’avviso di ricevimento della raccomandata, essendosufficiente la produzione di un documento attestante laconsegna della raccomandata all’ufficio postale per laspedizione, come è il caso dell’elenco delle raccomandate chesia munito del timbro di ricezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4151; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2023,n. 18476; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2024, n. 17748; Cass.,Sez. 5^, 10 luglio 2024, n. 1883; Cass., Sez. Trib., 22dicembre 2025, n. 33533; Cass. Sez. Trib., 25 maggio 2026,n. 16205).1.5 Il che è sufficiente per rendere operativo il principio dellascissione degli effetti per il notificante e il destinatario. Difatti,secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia dinotificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti diquesta sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggid'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito pergli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per glitrova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiarenatura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputatoalla loro notificazione; con la conseguenza che, per il rispettodel termine di decadenza cui è assoggettato il potereimpositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha postoin essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto enon quella, eventualmente successiva, di conoscenza delloNumero registro generale 4279/2024Numero sezionale 4910/2026Numero di raccolta generale 20417/2026Data pubblicazione 17/06/2026stesso da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. Un.,17 dicembre 2021, n. 40543; Cass., Sez. Trib., 5 settembre2023, n. 25842; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9729;Cass., Sez. Trib., 3 ottobre 2025, n. 26680; Cass, Sez. Trib., 3ottobre 2025, n. 26680).1.6 Pertanto, in tema di atto impositivo notificato a mezzoposta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenzache grava sull'amministrazione finanziaria, occorre avereriguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella dellaricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che ilprincipio della scissione degli effetti della notificazione per ilnotificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debbavalutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e,quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria(Cass., Sez. 6^-5, 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2019, n. 33277; Cass., Sez. Trib., 5 settembre2023, n. 25842; Cass., Sez. Trib., 24 agosto 2024, n. 25204;Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2906; Cass., Sez. Trib.,10 giugno 2025, n. 15522; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026,n. 14857).1.7 Per cui, pur essendo pacifico che l’avviso di ricevimentodella raccomandata non era stato prodotto nel giudizio dimerito dall’amministrazione finanziaria, nessun giudicatointerno precludeva la desumibilità aliunde della data dispedizione postale dell’atto impositivo. In ogni caso, il terminedi decadenza sarebbe venuto a scadenza il 30 settembre 2011,per cui l’avviso di liquidazione era stato emesso e notificato(recte: affidato per la notifica) in tempo utile (cioè, il 29settembre 2011).2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 394cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),Numero registro generale 4279/2024Numero sezionale 4910/2026Numero di raccolta generale 20417/2026Data pubblicazione 17/06/2026cod. proc. civ., per essere stato desunto dal giudice di secondogrado «che l’avviso di ricevimento postale sotteso all’avviso diaccertamento fosse stato ricevuto dal notaio in data 04/10/11(cfr. pag. 10 della sentenza impugnata n. 4484/16/23 per laquale: carico del notaio contribuente il 29 settembre 2011,essendo tale circostanza desumibile dal documento depositatodall'agenzia delle entrate in primo grado, dal quale è datodesumere che il plico in questione è stato consegnato per laspedizione all'ufficio postale il 29 settembre 2011 e,successivamente, consegnato al notaio il 4 ottobre 2011 ».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 A ben vedere, con il suo ragionamento, il ricorrenteconfonde il «documento depositato dall'agenzia delle entrate inprimo grado» con l’avviso di ricevimento della raccomandata,la cui mancata produzione nel giudizio di merito èincontroversa tra le parti, riferendosi la sentenza impugnata adaltro documento (cioè, alla busta contenente l’atto impositivo)l’atto impositivo nella giornata del 29 settembre 2011.3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.4. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 4279/2024Numero sezionale 4910/2026Numero di raccolta generale 20417/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]