CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33619/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla particolare tenuità del fatto, si risolv" nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendo esso considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato in relazione all'esclusione dell'art. 131 bis c.p. (cfr. pg . 7, ove vengono evidenziati il rilevante valore economico dei veicoli in questione, il profitto che si sarebbe ricavato dalla relativa vendita e la condotta idonea ad occultare la provenienza illecita dei beni); ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01); considerato altresì che il ricorrente pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) lamenta la erroneità della decisione sul merito, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio; che, tuttavia, i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici in relazione ai criteri di valutazione del materiale probatorio (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, nonché al grado di specificità e rilevanza della testimonianza del figlio dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 sett