CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 24363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 15/02/2022 -dep. 17/02/2022, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Abdellatif in relazione alla sentenza del TRIBUNALE di PARMA n. 2032/2019 in data 19/12/2019, che lo aveva condannato a pena di giustizia per un delitto di stupefacenti, sentenza divenuta irrevocabile il 6/06/2020. Il provvedimento faceva seguito all'annullamento disposto dalla 6^ Sezione penale di questa S.C., con sentenza n. 1623/2022, dell'ordinanza con la quale la stessa CORTE territoriale il 10 marzo 2021 aveva rigettato identica istanza. Il giudice di legittimità, dopo aver sintetizzato il provvedimento del Collegio di appello, nella parte in cui aveva valorizzato che il ricorrente, nel corso di una conversazione del maggio 2019, aveva dimostrato di conoscere del procedimento in corso - all'arrivo della polizia giudiziaria, egli era infatti fuggito per poi rifugiarsi all'estero -, censurava tuttavia la CORTE felsinea nella parte in cui aveva collocato la fuga del ricorrente, rivelativa della conoscenza del giudizio a suo carico, in un momento successivo alla sentenza di primo grado: quest'ultima però era stata emessa successivamente, il 19 dicembre 2019, e pertanto la ritenuta conoscenza del procedimento risultava basata su un presupposto erroneo. 2. [OSCURATO:PERSONA] Abdellatif propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, contro il nuovo provvedimento di rigetto, e deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. Riprendendo il contenuto della menzionata sentenza di annullamento n. 1623/2022, sostiene che la nuova ordinanza si basa sul medesimo presupposto della conoscenza del procedimento al maggio 2019, riproposto in modo differente, ma egualmente non provato. La nuova affermazione della CORTE di BOLOGNA, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga perché a conoscenza di fatti a lui ben noti, che avevano già portato all'arresto di altri indagati, avvalorata dalla immediata ricerca da parte della sorella, dalla quale dimorava, di un avvocato perché esaminasse le carte processuali, sarebbe errata, e priva di fondamento fattuale, mancando traccia dell'attivazione della sorella. La stessa fuga del ricorrente sarebbe interpretabile come volontà di sottrarsi non già al processo, bensì semplicemente a un controllo di polizia, e non sarebbe significativa della conoscenza dell'imputazione a suo carico (il ricorso richiama in proposito Cass. Sez. 6 sentenza n. 12611 del 5/03/2020 a proposito della non equiparazione di un intervento della polizia a una formale vocatio in jus); • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art.629 bis co. 2 cod. proc. pen. Sottolinea la necessità del rigoroso accertamento della conoscenza dell'atto di accusa e della citazione a giudizio dell'imputato, non superabile con la mera notifica al difensore d'ufficio del latitante. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore del ricorrente trasmette conclusioni scritte, che riprendono i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La CORTE bolognese ha motivato in ordine alla conoscenza del procedimento penale che ha condotto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] Abdellatif, divenuta definitiva, superando l'errore di collocazione temporale della sentenza di primo grado, e risolvendo al tempo stesso ogni questione riguardante la presunta tardività della richiesta di rescissione. È vero quindi che, come era avvenuto con la prima ordinanza, il riferimento in fatto è costituito dalla fuga del ricorrente avvenuta nel maggio 2019, ma è altrettanto vero che questo dato incontestabile non origina valutazioni sovrapponibili a quelle oggetto della sentenza di annullamento, bensì del tutto nuove, esposte in modo coerente e congruo. Basandosi sulle intercettazioni telefoniche del maggio 2019 e sull'annotazione di p.g. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la CORTE ha ricostruito la vicenda a partire dal controllo stradale effettuato il 14/05/2019 di un veicolo a bordo del quale viaggiava certamente il ricorrente, posto che due degli occupanti si erano dati alla fuga e uno di dei due si era liberato di documenti riferibili a [OSCURATO:PERSONA]; per proseguire con l'intercettazione dell'utenza telefonica a lui in uso, sulla quale era pervenuta la chiamata di una donna, che lo aveva informato della presenza della polizia, ricevendo come risposta che egli sarebbe scappato; e quindi con l'intervento dei Carabinieri nella tarda serata del 17/05/2019 nell'abitazione di sua sorella, a MILANO, nella quale egli si trovava dal giorno precedente, che aveva convinto il ricorrente alla fuga e all'espatrio; fino a quanto aveva riferito la sorella, in altra conversazione intercettata, circa il contatto che ella aveva avuto con un avvocato perché si recasse al TRIBUNALE di PARMA per consultare il fascicolo, posto che altri presunti correi erano già stati tratti in arresto, e che i Carabinieri che si erano recati a casa della donna provenivano da PARMA. La conclusione cui il Collegio di appello è correttamente pervenuto è che tutto ciò documenta in modo sicuro che il ricorrente si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento. 2. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la CORTE territoriale ha quindi correttamente individuato in capo a [OSCURATO:PERSONA] la piena consapevolezza che l'accesso della p.g. nell'abitazione della sorella non fosse un semplice controllo di polizia, bensì un atto finalizzato all'arresto, in parallelo con altri arresti effettuati in quei giorni nell'ambito dello stesso procedimento penale. Oltre alla condotta inequivoca tenuta nella circostanza dal ricorrente, vi è quanto riferito telefonicamente dalla sorella, la cui fonte di informazione non poteva che essere lui medesimo. Non appaiono pertinenti i richiami alla giurisprudenza di questa S.C. contenuti nel ricorso, poiché riferiti a ipotesi del tutto diverse. Invero, nella sentenza della 6^ Sez. penale n. 12611 del 5/03/2020, premesso che "l'imputato reso irreperibile o latitante (...) con tale suo contegno, ha mostrato di disinteressarsi al processo", aggiunge effettivamente che "una fuga al cospetto di agenti polizia può essere determinata da una variegata molteplicità di ragioni, che non necessariamente comportano nemmeno la consapevolezza di essere oggetto di investigazioni e, men che mai, di doversi difendere in un processo e da uno specifico addebito": tutto ciò a condizione di non trovarsi di fronte a dati obiettivi come quelli valorizzati dalla CORTE di BOLOGNA in sede di rinvio, consistiti, come si è detto, non soltanto nella fuga, ma nella evidenza delle ragioni della stessa, per quanto prima illustrato. Né sono idonei a sostenere la tesi del ricorrente i principi contenuti nella sentenza della 6^ Sez. penale n. 43140 del 19/09/2019, al cui interno è ribadito che "il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento": qui essa è comprovata dal comportamento tenuto dal ricorrente, analiticamente ricostruito dal Giudice del rinvio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favoOre della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del