CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte Militare d'appello dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona di condanna per il delitto di violenza ad inferiore (art. 195 cod. pen. mil . pace). Secondo la Corte territoriale il termine per proporre impugnazione era scaduto il 28 dicembre 2020, mentre l'atto di appello era stato depositato al Tribunale di Milano il giorno 29 dicembre 2020. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore riferisce che, avendo chiesto copia della sentenza il 10/12/2020, con il pagamento delle marche da bollo, la copia era pervenuta dalla Cancelleria solo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Poiché la sentenza era stata resa disponibile solo il 4/12/2020 (quindi successivamente alla scadenza del termine per il deposito della sentenza, previsto per il 27 novembre) e la copia era stata ricevuta solo l'8/1a021, il difensore era stato indotto a ritenere che il deposito fosse avvenuto solo il 4 dicembre 2020, quindi tardivamente, ritenendo, pertanto, che dovesse calcolarsi il diverso termine per il deposito dell'atto di impugnazione. Il ricorrente conclude perché questa Corte rilevi la tempestività dell'appello e rimetta gli atti alla Corte militare di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] militare, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato note difensive di replica alla requisitoria del Procuratore Generale militare, con il quale insiste nel ricorso. 5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il difensore ha depositato note di udienza e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.1. Premesso che la sentenza del Tribunale militare di Verona è stata depositata tempestivamente, il ricorrente chiede che la Corte riconosca che l'appello avverso la sentenza di primo grado era stato proposto nei termini di legge, pur ammettendo espressamente che, al contrario, il deposito dell'impugnazione era stato tardivo. Le argomentazioni esposte - che dovrebbero dimostrare che il difensore era stato indotto erroneamente a ritenere che il deposito della motivazione della sentenza era stato tardivo e che, quindi, il termine decorreva dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza — non permettono, in realtà, di ritenere slittato il termine per la presentazione dell'impugnazione ma, al più, avrebbero potuto essere oggetto di una richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.: richiesta che, peraltro, non è stata presentata. Comunque, resta del tutto indimostrata la circostanza della indisponibilità della sentenza in Cancelleria il 1/12/2020, né la comunicazione con cui la Cancelleria del Tribunale militare di Verona chiedeva il versamento dei diritti di copia in marche da bollo poteva ritenersi equivalente all'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; si noti che da nessun atto prodotto emerge che la Cancelleria del Tribunale Militare avesse comunicato che la sentenza non era stata depositata nei termini previsti. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.500, oltr