CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 33217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente censura, sotto l'egida formale della violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto argomentativo sotteso alla dichiarazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, è affidata a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (in particolare, laddove la Corte territoriale ha richiamato gli esiti del sopralluogo effettuato dal tecnico Enel e dai carabinieri della Stazione di Marconia per dimostrare come l'appellante fosse ben consapevole del fraudolento approvvigionamento di energia elettrica per la propria abitazione, dal momento che, pur in assenza di un titolo legittimo, gli elettrodomestici in essa presenti risultavano regolarmente in uso al momento del sopralluogo, cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in particolare di quelle di fonte dichiarativa, peraltro neppure documentati nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, e pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023