CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 23597/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 23597/2026Roma, lì, 25/06/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daErcole [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. n. 936/2026Emilia [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice- P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Maria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13359/2026Maria Grazia BenedettiMariella IannicielloSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte di appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;sentito per il ricorrente il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 novembre 2025, harideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato (art. 314cod. pen.) in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione.L’imputato, quale titolare della rivendita di generi di monopoli valori bollati, siappropriava della somma di euro 1.002 - pari alle somme riscosse per contodell’Agenzia delle Entrate - che non veniva riversata, nonostante i ripetuti solleciti,condotta commessa in Majano fino a tutto il 15 giugno 2022.2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrentechiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia:2.1. vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte dimerito ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato poiché, tenutoconto dell’andamento negativo del conto corrente, sarebbe stato largamenteprevedibile da parte dell’imputato che la Banca delegata non avrebbe provvedutoal pagamento laddove la mancanza di fondi era dipesa da un fatto anomalo eimprevisto, ovvero la liquidazione degli interessi passivi in scadenza il 31 dicembre2021 ma accreditati solo il 1 marzo 2022, così rendendo incapiente il conto;2.2. erronea applicazione della legge penale perché la formula del “non potevanon sapere” utilizzata a sostegno della motivazione in punto di dolo, rendeconfigurabile nel fatto il dolo eventuale la cui sussistenza non è stata provata oltreogni ragionevole dubbio;2.3. mancanza di motivazione su un punto decisivo poiché, essendo statoeffettuato il pagamento dal fideiussore, non si era accertato se la condottaintegrasse un mero ritardato pagamento, non essendo configurabile nel meroritardato pagamento l’interversio possessionis, quale elemento costitutivo delreato di peculato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato perché i motivi di ricorso, che possonoessere esaminati congiuntamente vertendo su un tema unitario, sono infondati.Val bene premettere, tenuto conto della insistenza dei motivi di ricorso sullanatura colposa del mancato veramente e della sua riconducibilità, al più, ad unafattispecie di ritardato versamento delle somme riscosse, che la disciplina diriferimento della materia in esame è recata dal d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972(Disciplina dell'imposta di bollo) e che l’art. 13 del d. lgs. n. 471/1997 prevedeuna sanzione amministrativa ordinaria pari al 30% dell'importo non versato.Il tema del rapporto tra la fattispecie penale del peculato prevista dall'art. 314cod. pen., e le normative speciali che disciplinano le cadenze temporali delversamento delle somme riscosse dai titolari dell'attività di rivendita dei generi dimonopoli all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Stato, è già affrontatodalla Corte di Cassazione in materia analoga, cioè il versamento delle sommeriscosse per le giocate del lotto.In tale materia si è precisato che il delitto di peculato per ritardatoversamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, dellegiocate riscosse per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] di Stato è configurabilequando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimoindicato nell'intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare alconcessionario sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, acondizione che sia altresì raggiunta la prova dell'interversione del titolo delpossesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della "res" alla disponibilitàdell'ente pubblico per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile ecomunque tale da denotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo"dell'agente. (Sez. 6, n. 31167 del 13/04/2023, Mancini, Rv. 285082 - 01).La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, enucleato l’ambito di applicazionedella normativa speciale – collegata al mero ritardato versamento – come distintadal reato di peculato che presuppone una condotta appropriativa.[OSCURATO:PERSONA] che regola il rapporto dell’Amministratore con i rivenditori deivalori bollati, che è alla base del rapporto dell’imputato con l’Agenzia, prevede untermine per versare l'importo dovuto che non è connesso alla ricezione di unarichiesta di adempimento ma è stabilito ordinariamente dal contratto diconcessione e che è regolato dall’ art. 7, che prevede le modalità di riversamentoe le sanzioni per tardivo versamento, sulla base della rendicontazione deiprelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nella settimana contabile, cheva dal mercoledì precedente al martedì, mentre l’Agenzia dispone l’addebito, convaluta il venerdì successivo, delle somme oggetto di prelevamento virtuale, alnetto dell’aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l’operazionedi addebito.[OSCURATO:PERSONA] prevede, inoltre, che, in caso di mancato addebito per qualsiasimotivo in conto corrente, i versamenti devono essere effettuati mediante modelloIn caso di mancato addebito delle somme riscosse, l’Agenzia intima alrivenditore il riversamento mediante modello F24 e, decorsi cinque giorni da taleintimazione senza che il rivenditore abbia regolarizzato la sua posizione, procedealla sospensione del servizio di riscossione, che rende impossibili ulterioriprelevamenti virtuali (le ricariche dei borsellini), previa sospensione, in ogni caso,del servizio, senza preavviso, qualora il rivenditore sia debitore, a seguito diriversamenti dovuti e per qualsiasi motivo non effettuati, per una somma superioreal 25% del massimale individuale della fideiussione prestata ai sensi degli artt. 3e 4, polizza fideiussoria che l’Agenzia escute, tramite raccomandata A/R o PECinviata oltre che al fideiussore anche al rivenditore e all’ente contraente la polizza.Deve, dunque, ritenersi che nella materia della rivendita dei valori bollati ilpagamento è sempre tardivo quando è eseguito dopo la scadenza del terminecontrattuale o legale previsto e comporta in ogni caso l’obbligo di versamentoimmediato, potendo configurare una condotta di appropriazione e integrare il piùgrave reato di peculato, quando il mancato versamento si protragga anchesuccessivamente alla scadenza del termine ultimo, decorrente dall'intimazione adeffettuare il versamento sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione.Ai fini della configurabilità del reato di peculato occorre, cioè, che lasottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico si sia pur sempreprotratta per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale dadenotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente (cosìtestualmente, Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283940; cfr., sultema Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335, in cui si è affermatoche l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e nonriversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardonell'adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolodel possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto didominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa comepropria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nellamancata osservanza del termine di adempimento»").La giurisprudenza di legittimità ha, infine, chiarito che integra il delitto dipeculato la condotta del soggetto autorizzato a riscuotere le somme derivanti dallarivendita dei valori bollati che si appropri del denaro riscosso nell'adempimentodella funzione pubblica, a nulla rilevando l'esistenza della polizza fideiussoria peril mancato versamento delle tasse riscosse, trattandosi di una garanzia operantesul piano civile ed amministrativo che si attiva nel momento in cui si consuma ildelitto di peculato con l'omesso versamento del dovuto da parte del pubblicoufficiale (Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, Munafo', Rv. 272910 - 01).3.Alla luce di tali principi, i motivi di ricorso, incentrati sulla inconsapevolezza,da parte del ricorrente, aduso ad operare su un conto corrente bancario garantitodal fido bancario, della incapienza del conto per effetto dell’addebito degli interessibancari, rivela la sua infondatezza, al limite della inammissibilità, tenuto contodella precisa disposizione contrattuale, sui termini e modalità dell’addebito dellasomma a cura dell’Agenzia sul conto corrente nonché della circostanza che ilversamento delle somme dovute all’Agenzia non veniva eseguito neppure quandol’Agenzia, come da convenzione, aveva invitato l’imputato a regolarizzare ipagamenti omessi che sono stati, alfine, conseguiti solo attraverso la escussionedella polizza fideiussoria, e, quindi, a seguito del pagamento a cura garantedell’obbligazione civile, laddove l’imputato ha certamente utilizzato in proprio lesomme riscosse attraverso la vendita dei valori bollati, così appropriandosene.Dalla sentenza di primo grado (pag. 1) risulta, infatti, che l'imputato non hamai ottemperato all'obbligo di riversare le somme all'erario, nemmeno in ritardo,mentre la tesi difensiva del contrattempo venutosi a determinare per effettodell’accredito delle somme dovute alla banca a titolo di interessi è contraddettadal fatto che l'inadempimento si è protratto ben oltre la intimazione formale del25 marzo 2022 e alla successiva sospensione del servizio poiché il credito era statoriscosso solo a luglio 2022, per effetto del pagamento a cura del fiudeiussore ( ea questi rimborsato solo a novembre 2022).Nel caso di specie, dunque, non di mero "ritardo" si è trattato, bensì di verae propria (definitiva) ritenzione delle somme per effetto dell’inadempimentoall'obbligo di versare gli importi effettivamente riscossi, inadempimento checostituisce un chiaro sintomo della condotta appropriativa per la cui sussistenza ènecessario e sufficiente il dolo generico non essendo configurabile nei fatti neppureuna causa di forza maggiore, quale l’accredito a sorpresa degli interessi bancarisul conto corrente, accredito che non costituiva un imprevisto, essendoconnaturato alla tipologia di conto allo scoperto, garantito da fido.La tesi difensiva è vieppiù smentita dall’analisi della documentazione bancaria,prodotta in allegato al ricorso, dalla quale si evince che l’imputato, certamenteconsapevole dell’andamento del conto corrente e delle scadenze previste dallaConvenzione, aveva sempre proceduto, nella imminenza della scadenza del R.I.D.della Lottomatica, ad accreditare sul conto versamenti in contanti a mezzo cassaself, in modo da rendere capiente il conto in vista della escussione, come dacontratto e convenzione.Può, dunque, confermarsi la conclusione della sentenza impugnata secondola quale era accertata la piena consapevolezza della condotta appropriativadell’imputato.4.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 16 giugno 2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA]