Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 192/1974
ECLI:IT:COST:1974:192
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 15 giugno 1972 emessa nel corso del procedimento
penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] imputato, tra l'altro, del reato di
oltraggio ai sensi dell'art. 341 c.p. in danno di Bredariol Italia,
addetta alla sorveglianza di un passaggio a livello delle ferrovie
dello Stato, il pretore di Avigliana ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale di detto articolo, in riferimento all'art.
3 Cost., rinviando per i motivi a quelli esposti nella sua precedente
ordinanza 1 marzo 1972 pronunciata nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA].
In via subordinata, per l'ipotesi in cui detta questione fosse
ritenuta infondata, ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della
legge 7 luglio 1907, n. 429, che attribuisce la qualifica di pubblico
ufficiale a tutti gli addetti alle ferrovie dello Stato.
Ad avviso del pretore con tale norma il legislatore, in deroga ai
principi generali secondo cui condizione indispensabile per
l'applicabilità dell'art. 341 c.p. è che il soggetto offeso esplichi
una funzione amministrativa, qualifica come oltraggio l'offesa diretta
al dipendente delle ferrovie, anche se questi non esplichi in concreto
una pubblica funzione, a differenza di ogni altro caso analogo in cui
la persona offesa non sia un "dipendente" dell'amministrazione
ferroviaria. Si sarebbe così introdotta una discriminazione
nell'ambito delle varie categorie degli organi amministrativi
consentendo che la semplice appartenenza ad uno o ad altro ramo
dell'amministrazione sia elemento sufficiente a determinare una tutela
differenziata del medesimo bene qual'è appunto il "prestigio" della
pubblica amministrazione.
Questa disparità di trattamento normativo per ipotesi
sostanzialmente identiche non sarebbe sorretta da idonee motivazioni
logico-giuridiche donde il contrasto della norma impugnata con il
principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
:
1. - La prima questione sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe ha ad oggetto l'art. 341 del codice penale (oltraggio a
pubblico ufficiale) che il pretore di Avigliana ritiene
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Trattasi di questione già esaminata e decisa, nel senso della non
fondatezza, da questa Corte con sentenza n. 165 del 1972. La medesima
questione, sollevata dallo stesso pretore nel procedimento penale
contro [OSCURATO:PERSONA] è stata decisa con ordinanza di manifesta
infondatezza n. 61 del 1973. I principi enunciati nelle citate pronunce
vanno confermati non essendo state prospettate nuove e diverse
argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso.
2. - Fondata è, invece, la seconda questione di legittimità
costituzionale proposta subordinatamente al mancato accoglimento della
prima, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei
confronti dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente
l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a
imprese private, a termini del quale "tutti gli addetti alle ferrovie
esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono
considerati pubblici ufficiali".
Non è dubbio che a fronte di una disposizione così formulata
l'offesa rivolta ad un dipendente qualsiasi delle ferrovie statali
integri la fattispecie criminosa dell'oltraggio prevista e punita
dall'art. 341 del codice penale precludendo ogni indagine e valutazione
da parte del giudice diretta a stabilire se l'attività in concreto
affidata al dipendente abbia le caratteristiche tipiche di una pubblica
funzione o non piuttosto quelle diverse di un pubblico servizio.
Ora è evidente che la norma in esame contrasta col principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto pone in
essere una ingiustificata disparità di trattamento tra gli addetti
alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di
attività svolta, è sempre più severamente punita ai sensi dell'art.
341 del codice penale e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui
offesa è diversamente punita a seconda che l'attività da essi
esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7
luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle
ferrovie non concesse a imprese private;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore
di Avigliana con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere