CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 3.7.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato a tre reati di evasione oggetto di altrettante sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base della considerazione che le condotte appaiono frutto di determinazioni estemporanee e sono piuttosto riconducibili ad una proclività a non attenersi alle prescrizioni del regime detentivo domiciliare; Considerato che il ricorso avversa la decisione in modo generico e, soprattutto, non muove all’ordinanza alcuna critica specifica che consenta di superare la del tutto ragionevole osservazione secondo cui le plurime violazioni del regime degli arresti domiciliari sono sintomatiche – piuttosto che di una iniziale programmazione unitaria - di una generale propensione alla trasgressione dei relativi obblighi, che si concretizza volta per volta in base alle situazioni contingenti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto generico, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025