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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06840/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 27055-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 275/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27055 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1 . [OSCURATO:PERSONA], ente affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe cn cui la Ctr dell'[OSCURATO:PERSONA] in causa su avviso di accertamento Ici dell'anno 2009 relativa ad un terreno di proprietà della sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., ha, in riforma della decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso, ridotto la pretesa impositiva della metà sul motivo che, essendo stata "nel corso dell'anno", con delibera comunale del 20 aprile 2009, stabilita una riduzione del 25% dell'indice di edificabilità del terreno il valore del terreno era "stimabile nella misura del 50% di quello dell'anno precedente "applicando un dato di comune esperienza alla cui stregua una riduzione del tasso di edificabilità del 25% incide sull'appetibilità di un'area in misura pressoché doppia";

2. la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. è rimasta intimata;

3. in data 21 dicembre 2021 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso;

4. il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.390 c.p.c.;

5. "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n.23175 del 12/11/2015).

PQM la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27055-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 275/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27055 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1 . [OSCURATO:PERSONA], ente affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe cn cui la Ctr dell'[OSCURATO:PERSONA] in causa su avviso di accertamento Ici dell'anno 2009 relativa ad un terreno di proprietà della sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., ha, in riforma della decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso, ridotto la pretesa impositiva della metà sul motivo che, essendo stata "nel corso dell'anno", con delibera comunale del 20 aprile 2009, stabilita una riduzione del 25% dell'indice di edificabilità del terreno il valore del terreno era "stimabile nella misura del 50% di quello dell'anno precedente "applicando un dato di comune esperienza alla cui stregua una riduzione del tasso di edificabilità del 25% incide sull'appetibilità di un'area in misura pressoché doppia"; 2. la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. è rimasta intimata; 3. in data 21 dicembre 2021 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; 4. il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.390 c.p.c.; 5. "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n.23175 del 12/11/2015). PQM la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennai