CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 05572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3670-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.0636:3391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 65/1/201.7 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Con istanza in data 26.2.2020, l'Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la contribuente, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di guanto previsto per la definizione agevolata della controversia. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle entrate, con istanza in data 26.2.2020, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la contribuente, ai sensi dell'art. 6 d.l. 2 3 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di guanto previsto per la definizione agevolata della controversia. Ric. 2018 n. 03670 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- ( L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dalrarticolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022. Il Presidente i _ [OSCURATO:PERSONA] L ,.... r 3------- n v DEPOSITAn IMIANCELLERIA _ F B 2022 oggi, IL