CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA]Amico sono ascritti i delitti di concorso in tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di concorso in detenzione e porto illegali di due pistole, fatti commessi in Marigliano il 24.7.1998 e aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare clan camorristico operante in Marigliano. Con sentenza in data 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza in data 9 febbraio 2015 del Tribunale di Noia, riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Amico ad anni otto di reclusione, con conferma nel resto. Nel giudizio di appello la difesa aveva rinunciato ai motivi di gravame riguardanti il giudizio di colpevolezza, mantenendo i motivi concernenti l'aggravante mafiosa, il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta nella misura indicata. Quanto alla circostanza aggravante speciale, è stata ritenuta sussistente sia in ordine alla finalità di agevolazione di clan mafioso - essendo stato accertato che il movente risiedeva in un precedente contrasto relativo alla ripartizione delle zone di spaccio e dunque che il delitto era finalizzato ad agevolare l'attività del clan di riferimento dell'imputato - che per l'utilizzo del metodo mafioso - in ragione delle modalità dell'azione -. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amico ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'aggravante, già esclusa nel giudizio celebrato nei confronti dei correi, era stata ritenuta sul rilievo che nel presente procedimento era stato acquisito un nuovo apporto dichiarativo, proveniente dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che però non aveva mutato la ricostruzione del fatto e del movente. Inoltre, vi era incompatibilità tra l'aggravante della agevolazione mafiosa e la mancanza di preordinazione e il carattere d'impeto. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. Innanzitutto, si deve rilevare che le statuizioni del giudice penale non hanno effetto vincolante in distinto giudizio penale, anc:he se relativo al medesimo fatto. Ne consegue che l'esclusione dell'aggravante mafiosa, pronunciata dalla sentenza che aveva definito il giudizio nei confronti di altri soggetti concorrenti nel medesimo reato ascritto, nel presente, al ricorrente D'Amico, non vincola il presente giudizio, anche ove medesima fosse la base probatoria dell'accertamento. Il ricorrente, inoltre, censura la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, sul rilievo che il movente dell'azione criminosa era stato individuato in un contrasto per ragioni personali, cui era seguito, con azione d'impeto, l'agguato nel corso del quale le vittime erano state oggetto di plurimi colpi di arma da fuoco. Il motivo è infondato. Le sentenze di merito hanno accertato che la decisione omicidiaria era insorta per il concorrere di contrasti, tutti riconducibili alla contrapposizione tra clan camorristici nel medesimo territorio. Infatti, non solo [OSCURATO:PERSONA] aveva insultato la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], ma aveva intimato a D'Amico di allontanarsi dal quartiere di Pontecitra, dove il ricorrente, legato al clan Mazzarella, aveva iniziato a spacciare droga senza il consenso del clan Alfieri, cui era intraneo il Gioia. Nel concorrere di detti motivi di contrasto era dunque sorta la decisione di uccidere Gioia, decisione attuata con il concorso di più soggetti partecipanti al medesimo gruppo camorristico. Il fallimento dell'agguato aveva comportato l'esecuzione di ulteriori tentativi, sino a che la conflittualità tra clan era stata composta con un accordo in forza del quale veniva consentito al D'Amico di occuparsi dello spaccio di stupefacenti sulla piazza di Pontecitra. Il motivo di ricorso ha valorizzato una lettura parziale incentrata sull'occasione che aveva determinato il precipitare degli eventi e la realizzazione dell'agguato, le cui ragioni, peraltro, sono state chiaramente individuate nella contrapposizione, non tanto personale bensì, tra gruppi camorristici.Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagarriento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d