CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi, con cui gli imputati hanno rispettivamente contestato l'omessa motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per i primi tre prevenuti) e il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza per il reato contestato e alla quantificazione della pena (per il quarto), risultano proposti per motivi molto generici e, comunque, non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che la censura formulata da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla recidiva è manifestamente infondata, in quanto tale circostanza è stata correttamente riconosciuta sussistente; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci