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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06528/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma - adito, ai sensi dell'art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.), dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato a visto di controllo sulla corrispondenza - confermava il trattenimento di una missiva al reclamante diretta.

Quest'ultima era stata considerata, dal Magistrato di sorveglianza competente, ambigua nel suo contenuto comunicativo, per la presenza di improprie immagini grafiche a corredo del testo; giudizio condiviso dal Tribunale, che riteneva altresì di dubbia interpretazione il testo stesso, ritenendo conclusivamente il trattenimento necessario alla salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza previste dalla legge.

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe esteso indebitamente la sua cognizione a profili, quali il significato del testo, che ad esso non erano stati devoluti; e avrebbe ingiustificatamente ravvisato estremi di pericolo nelle immagini che contornavano lo scritto, raffiguranti una serie di cuori, che in realtà esprimevano solo sentimenti di affetto e amicizia da parte del mittente in occasione delle imminenti festività pasquali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I reclami al tribunale di sorveglianza, proposti avverso le decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza nei casi ammessi dall'ordinamento penitenziario, hanno la natura di vero e proprio mezzo d'impugnazione, non assoggettato a particolari formalità, ma necessariamente accompagnato da specifici motivi, rivolti a confutare le argomentazioni del provvedimento gravato; non vi è possibilità di ampliare o modificare i termini dell'accertamento, definiti dalla pronuncia giurisdizionale già intervenuta (Sez. 1, n. 19640 del 12/01/2017, Strano, Rv. 270114-01).

In questa cornice l'effetto devolutivo, connesso alla proposizione del reclamo, trasferisce al tribunale di sorveglianza il potere di statuire sull'oggetto di quell'accertamento e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclamante a sostegno del diverso esito decisorio da lui invocato (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01; Sez. 1, n. 5322 del 12/09/2017, dep. 2018, Magri, in motivazione).

Nel caso odierno, l'accertamento di primo grado verteva sul controllo di uno specifico atto di corrispondenza.

Il tema devoluto alla cognizione superiore, a seguito del reclamo, era rappresentato dalla legittimità del suo trattenimento, che il Magistrato di sorveglianza aveva disposto per determinate ragioni.

Il Tribunale era tenuto a rivalutarle, anche alla luce delle obiezioni del reclamante, ma esso era contestualmente tenuto a statuire ex novo in argomento, rivisitando e sussistessero, o meno, i presupposti per la consegna della missiva, a tal fine indagando a tutto campo.

Il Tribunale ben poteva, pertanto, confermare il trattenimento anche sulla base di elementi diversi, o concorrenti, rispetto a quelli indicati esposti nel provvedimento gravato.

Né in ciò è ravvisabile la perdita di un grado di giurisdizione, perché la relativa garanzia riguarda la reiudicanda nella sua interezza e non postula che ogni singolo aspetto, o singola questione, passino al duplice vaglio giudiziale (tra le molte, Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, Rv. 282381-01).

3. Per il resto, il Tribunale di sorveglianza si è conformato al principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto, la decisione di non inoltro o consegna può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo o delle immagini (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01).

Della natura e consistenza dei suddetti elementi il medesimo Tribunale ha dato esauriente giustificazione, e le censure contenute nel ricorso si palesano in fatto, essendo volte a sindacare il giudizio di merito puntualmente motivato.

4. Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma - adito, ai sensi dell'art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.), dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato a visto di controllo sulla corrispondenza - confermava il trattenimento di una missiva al reclamante diretta. Quest'ultima era stata considerata, dal Magistrato di sorveglianza competente, ambigua nel suo contenuto comunicativo, per la presenza di improprie immagini grafiche a corredo del testo; giudizio condiviso dal Tribunale, che riteneva altresì di dubbia interpretazione il testo stesso, ritenendo conclusivamente il trattenimento necessario alla salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza previste dalla legge. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe esteso indebitamente la sua cognizione a profili, quali il significato del testo, che ad esso non erano stati devoluti; e avrebbe ingiustificatamente ravvisato estremi di pericolo nelle immagini che contornavano lo scritto, raffiguranti una serie di cuori, che in realtà esprimevano solo sentimenti di affetto e amicizia da parte del mittente in occasione delle imminenti festività pasquali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I reclami al tribunale di sorveglianza, proposti avverso le decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza nei casi ammessi dall'ordinamento penitenziario, hanno la natura di vero e proprio mezzo d'impugnazione, non assoggettato a particolari formalità, ma necessariamente accompagnato da specifici motivi, rivolti a confutare le argomentazioni del provvedimento gravato; non vi è possibilità di ampliare o modificare i termini dell'accertamento, definiti dalla pronuncia giurisdizionale già intervenuta (Sez. 1, n. 19640 del 12/01/2017, Strano, Rv. 270114-01). In questa cornice l'effetto devolutivo, connesso alla proposizione del reclamo, trasferisce al tribunale di sorveglianza il potere di statuire sull'oggetto di quell'accertamento e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclamante a sostegno del diverso esito decisorio da lui invocato (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01; Sez. 1, n. 5322 del 12/09/2017, dep. 2018, Magri, in motivazione). Nel caso odierno, l'accertamento di primo grado verteva sul controllo di uno specifico atto di corrispondenza. Il tema devoluto alla cognizione superiore, a seguito del reclamo, era rappresentato dalla legittimità del suo trattenimento, che il Magistrato di sorveglianza aveva disposto per determinate ragioni. Il Tribunale era tenuto a rivalutarle, anche alla luce delle obiezioni del reclamante, ma esso era contestualmente tenuto a statuire ex novo in argomento, rivisitando e sussistessero, o meno, i presupposti per la consegna della missiva, a tal fine indagando a tutto campo. Il Tribunale ben poteva, pertanto, confermare il trattenimento anche sulla base di elementi diversi, o concorrenti, rispetto a quelli indicati esposti nel provvedimento gravato. Né in ciò è ravvisabile la perdita di un grado di giurisdizione, perché la relativa garanzia riguarda la reiudicanda nella sua interezza e non postula che ogni singolo aspetto, o singola questione, passino al duplice vaglio giudiziale (tra le molte, Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, Rv. 282381-01). 3. Per il resto, il Tribunale di sorveglianza si è conformato al principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto, la decisione di non inoltro o consegna può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo o delle immagini (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01). Della natura e consistenza dei suddetti elementi il medesimo Tribunale ha dato esauriente giustificazione, e le censure contenute nel ricorso si palesano in fatto, essendo volte a sindacare il giudizio di merito puntualmente motivato. 4. Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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