Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 11890/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 9 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata esclusione della recidiva contestata.

3. Il ricorso è inammissibile.

La pronuncia è infatti pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, DPR 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti):cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez.

U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 -

01. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 0101).

Secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non nnassimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

Nel caso di specie, conformemente ai principi esposti, i giudici di merito hanno valutato la qualità della cocaina detenuta, l'elevato principio attivo rilevato; la natura organizzata dei contatti con i clienti, che avvenivano attraverso l'uso di due telefoni cellulari; i guadagni non irrisori, poiché l'imputato era stato trovato in possesso di 500 euro non diversamente giustificabile; il ritrovamento, presso l'abitazione, di sostanza da taglio e materiale da confezionamento; i quattro precedenti specifici, idonei a considerare come l'attività di spaccio costituisse settore illecito nel quale egli operava in maniera stabile e organizzata.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2567131Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

I giudici di merito, nel pieno rispetto dei principi sopra esposti, hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti ed aveva continuato ad agire nel medesimo settore illecito, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, dimostrando così una spiccata capacità criminale.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. osì deciso in Roma in data 11 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 9 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata esclusione della recidiva contestata. 3. Il ricorso è inammissibile. La pronuncia è infatti pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, DPR 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti):cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 0101). Secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non nnassimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, conformemente ai principi esposti, i giudici di merito hanno valutato la qualità della cocaina detenuta, l'elevato principio attivo rilevato; la natura organizzata dei contatti con i clienti, che avvenivano attraverso l'uso di due telefoni cellulari; i guadagni non irrisori, poiché l'imputato era stato trovato in possesso di 500 euro non diversamente giustificabile; il ritrovamento, presso l'abitazione, di sostanza da taglio e materiale da confezionamento; i quattro precedenti specifici, idonei a considerare come l'attività di spaccio costituisse settore illecito nel quale egli operava in maniera stabile e organizzata. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2567131Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). I giudici di merito, nel pieno rispetto dei principi sopra esposti, hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti ed aveva continuato ad agire nel medesimo settore illecito, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, dimostrando così una spiccata capacità criminale. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. osì deciso in Roma in data 11 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11890/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris