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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 33707/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18412-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 425/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso, proposto dal [OSCURATO:PERSONA] del Po avverso l'avviso di accertamento che aveva modificato la categoria catastale - da E3 a D7 - nonché della rendita catastale da 2.850 euro a 1.900 euro - emesso sul presupposto che gli impianti di irrigazione oggetto della presente controversia e finalizzati alla canalizzazione e alla distribuzione delle acque per irrigare i terreni agricoli fossero utilizzabili per finalità commerciali; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del Consorzio affermando che gli impianti in questione fossero, almeno potenzialmente, utilizzabili per finalità commerciali.

Avverso la suddetta sentenza il consorzio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., il consorzio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 862, 1145 cod. civ., 2 del D.L. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006, 2 del D.M. n. 28 del 1998, 1 del D.L n. 125 del 1989, convertito in legge n. 165 del 1990, 59 del R.D. n. 215 del 1933, e dei principi in tema di onere della prova, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in quanto trattasi di beni demaniali e in particolare di un Ric. 2021 n. 18412 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- impianto idrovoro destinato alla tutela idraulica del comprensorio privo di autonomia funzionale e senza alcuna possibilità di un uso commerciale.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto corretta l'inclusione di un fabbricato di proprietà di una Onlus, adibito a casa di riposo, nella categoria speciale del gruppo D: Cass. n. 24078 del 2020); il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se Ric. 2021 n. 18412 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -3- V ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, senza arrestarsi all'attività che in un determinato momento viene svolta, potendo quest'ultimo costituire un criterio meramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass. n. 22166 del 2020); in tema di classamento catastale, il mercato ortofrutticolo, essendo destinato allo scambio di merci all'ingrosso, non rientra nella categoria catastale E, prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va, invece, inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni (Cass. n. 2038 del 2022); in tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica (Cass. n. 2247 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che gli impianti di irrigazione in Ric. 2021 n. 18412 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -4- questione fossero, almeno potenzialmente, utilizzabili per finalità commerciali - ha considerato il bene oggetto di controversia in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto e contingente uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il potenziale fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per la categoria catastale D; viceversa la categoria catastale E è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico- funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (nella specie infatti la parte contribuente contesta la valutazione del giudice di merito circa la potenzialità commerciale degli impianti d irrigazione) poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Ric. 2021 n. 18412 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -5- Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18412-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 425/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso, proposto dal [OSCURATO:PERSONA] del Po avverso l'avviso di accertamento che aveva modificato la categoria catastale - da E3 a D7 - nonché della rendita catastale da 2.850 euro a 1.900 euro - emesso sul presupposto che gli impianti di irrigazione oggetto della presente controversia e finalizzati alla canalizzazione e alla distribuzione delle acque per irrigare i terreni agricoli fossero utilizzabili per finalità commerciali; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del Consorzio affermando che gli impianti in questione fossero, almeno potenzialmente, utilizzabili per finalità commerciali. Avverso la suddetta sentenza il consorzio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., il consorzio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 862, 1145 cod. civ., 2 del D.L. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006, 2 del D.M. n. 28 del 1998, 1 del D.L n. 125 del 1989, convertito in legge n. 165 del 1990, 59 del R.D. n. 215 del 1933, e dei principi in tema di onere della prova, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in quanto trattasi di beni demaniali e in particolare di un Ric. 2021 n. 18412 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- impianto idrovoro destinato alla tutela idraulica del comprensorio privo di autonomia funzionale e senza alcuna possibilità di un uso commerciale. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto corretta l'inclusione di un fabbricato di proprietà di una Onlus, adibito a casa di riposo, nella categoria speciale del gruppo D: Cass. n. 24078 del 2020); il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se Ric. 2021 n. 18412 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- V ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, senza arrestarsi all'attività che in un determinato momento viene svolta, potendo quest'ultimo costituire un criterio meramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass. n. 22166 del 2020); in tema di classamento catastale, il mercato ortofrutticolo, essendo destinato allo scambio di merci all'ingrosso, non rientra nella categoria catastale E, prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va, invece, inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni (Cass. n. 2038 del 2022); in tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica (Cass. n. 2247 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che gli impianti di irrigazione in Ric. 2021 n. 18412 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- questione fossero, almeno potenzialmente, utilizzabili per finalità commerciali - ha considerato il bene oggetto di controversia in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto e contingente uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il potenziale fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per la categoria catastale D; viceversa la categoria catastale E è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico- funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (nella specie infatti la parte contribuente contesta la valutazione del giudice di merito circa la potenzialità commerciale degli impianti d irrigazione) poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Ric. 2021 n. 18412 sez. MT - ud. 13-10-2022 -5- Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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