Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39665/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento del carattere doloso della reticenza del teste basato sulla falsità delle giustificazioni addotte dal Votta con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure generiche perché reiterative di prospettazioni alternative già respinte con adeguata motivazione; ritenuto, in particolare, che l'omessa considerazione del verbale di interrogatorio reso dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado non incide sulla valutazione dell'accertata falsità del mancato ricordo di circostanze che l'imputato non poteva avere dimenticato (peraltro nell'interrogatorio è lo stesso imputato che ha ammesso di avere tuttora il ricordo di quelle medesime circostanze), essendo stata ritenuta comunque non plausibile la giustificazione addotta dalla difesa circa lo stato emotivo di agitazione che avrebbe condizionato la testimonianza, sicchè il travaglio emotivo cui ha fatto riferimento l'imputato nel corso del suo esame non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione, per il richiamo operato nella sentenza di appello alle argomentazioni della sentenza di primo grado a sostegno del carattere doloso della violazione dell'obbligo di testimonianza (vedi pp. 8 e 9 della sentenza del Gip); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento del carattere doloso della reticenza del teste basato sulla falsità delle giustificazioni addotte dal Votta con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure generiche perché reiterative di prospettazioni alternative già respinte con adeguata motivazione; ritenuto, in particolare, che l'omessa considerazione del verbale di interrogatorio reso dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado non incide sulla valutazione dell'accertata falsità del mancato ricordo di circostanze che l'imputato non poteva avere dimenticato (peraltro nell'interrogatorio è lo stesso imputato che ha ammesso di avere tuttora il ricordo di quelle medesime circostanze), essendo stata ritenuta comunque non plausibile la giustificazione addotta dalla difesa circa lo stato emotivo di agitazione che avrebbe condizionato la testimonianza, sicchè il travaglio emotivo cui ha fatto riferimento l'imputato nel corso del suo esame non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione, per il richiamo operato nella sentenza di appello alle argomentazioni della sentenza di primo grado a sostegno del carattere doloso della violazione dell'obbligo di testimonianza (vedi pp. 8 e 9 della sentenza del Gip); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris