CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASTI il 08/09/1960 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1287/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 353 cod. pen.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla esistenza di una "gara" rilevante ai fini della configurabilità del reato contestato, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.MIl Consiglipré estensore [OSCURATO:PERSONA] viri QinT'( • DEPoe IN Ci:2/ SET 2026 Il [OSCURATO:PERSONA] . k.) [OSCURATO:PERSONA] rki