CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.285 del 2019, depositata il 18 novembre 2019, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della 3M s.r.l.dell’atto di recupero n. T3NCR0300014/2017, relativo all’anno di imposta2016, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazionela parte del credito di imposta indebitamente utilizzata in compensazionenell’anno in questione da parte della società in mancanza dei presuppostidell’agevolazione della “detassazione degli investimenti in macchinari”,prevista dall’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 per gli investimenti nell’acquisto dinuovi beni strumentali intervenuti nella finestra temporale tra il 25 giugno2014 ed il 30 giugno 2015. Si era, infatti, contestato alla societàcontribuente di aver utilizzato il credito di imposta in relazione all’acquistodi un macchinario complesso, avvenuto prima dell’entrata in vigore dellanorma, come da fattura di vendita emessa dal fornitore il 31 marzo 2014.2. La CTP di Perugia aveva rigettato il ricorso della società contribuenteritenendo che il contratto di compravendita del macchinario si fosseperfezionato con l’accettazione da parte della fornitrice dell’ordine delmacchinario, risalente al 18 luglio 2013, e con l’emissione della fattura divendita mentre il collaudo del macchinario in epoca successiva ed ilfinanziamento dell’operazione mediante leasing costituivano solo dellemodalità di esecuzione del rapporto irrilevanti ai fini della ricorrenza delpresupposto dell’agevolazione.3. La CTR dell’Umbria aveva rigettato l’appello proposto dalla societàcontribuente che aveva sostenuto, invece, doversi individuare il momentodell’acquisto del bene rilevante ai fini dell’agevolazione con il superamentopositivo del collaudo, avvenuto il 26 giugno 2014, secondo le previsioni delcontratto di leasing.4. Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a quattro motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Numero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026Successivamente, il 23 aprile 2026, la ricorrente ha depositato la memoriaillustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi che hanno costituitooggetto di discussione fra le parti. La CTR avrebbe omesso l’esame dei fattie documenti relativi alle circostanze della formazione della volontà delleparti in ordine all’effetto traslativo della proprietà del macchinario risultantidalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal fornitore il 10luglio 2018, e alla circostanza dell’esito favorevole del procedimento penaleparallelo, relativo al reato di indebita compensazione di crediti di impostainesistenti, risultante dal decreto di archiviazione emesso il 14 giugno 2018.1.1. Il motivo è inammissibile in ragione della preclusione alla deduzionedel vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. prevista dall’art. 348-tercommi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, al presente giudizio.1.2. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cuiall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. "doppiaconforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio dilegittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.1.3. Il limite previsto dall’art. 348-ter c.p.c., introdotto dall'articolo 54,comma 1 lett. a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primogrado risulta depositato in data 8 gennaio 2019, opera, come noto, qualorala sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado sullabase delle “stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto”, ripercorrendo, cioèlo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fatti principaliNumero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed è onere del ricorrente, perevitare l’inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenze fra le duepronunce.A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare,che «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28 febbraio2023, n. 5947).1.4. Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni deigradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso del contribuente, si fondanosulle stesse ragioni di fatto: entrambe le sentenze hanno ravvisatol’investimento nell’operazione di compravendita del macchinario, conclusasicon l’accettazione dell’ordine di acquisto e l’emissione della fattura del 31marzo 2014, ben prima dell’entrata in vigore della norma che ha previstol’agevolazione, ritenendo decisivi l’emissione della fattura di vendita per ilsaldo e la consegna risultante dai documenti di trasporto ancorchécontraffatti; ed hanno, poi, considerato irrilevanti ai fini dell’applicazionedella disciplina agevolatrice i successivi sviluppi della vicenda negoziale cheha visto la “trasformazione” della compravendita in leasing.Le due sentenze esprimono la stessa ratio decidendi con riferimento allaquestione di fatto e ad ogni modo, il ricorrente non ha dedotto alcunché persostenere il contrario.1.5. Peraltro, la censura è formulata in riferimento non all’omessavalutazione di specifici fatti storici decisivi, come previsto dall’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., ma all’omessa valutazione della documentazioneistruttoria e della linea difensiva elaborata dalla ricorrente in relazione allesue risultanze.Numero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026Non si tratta della deduzione del “travisamento” del fatto, come sostenutodalla ricorrente nella memoria illustrativa, in quanto, come chiarito dallagiurisprudenza della Corte a Sezioni Unite che ha superato l’orientamentorichiamato dal ricorrente, «Il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. » (Cass. Sez. U. n.5792 del 2024).Nel caso di specie il ricorrente non deduce una svista sul fatto probatorio insé cioè sulle emergenze probatorie dei documenti in questione ma lamentala mancata considerazione, come elementi di prova, dei fatti in essirappresentati, così censurando la valutazione delle prove rilevanti ai finidella decisione riservata al giudice di merito.In sintesi, il motivo è inammissibile in ragione della preclusione derivantedalla c.d. doppia conforme e non è ravvisabile nella sua formulazione ladeduzione del travisamento del contenuto della prova ma la censura dellaselezione e valutazione degli elementi indiziari, riservata al giudice dimerito.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza emessa in violazione degliarticoli 115 e 116 c.p.c. per non aver la CTR dato alcun rilievo allecircostanze e alla documentazione evidenziate nel precedente motivo.2.1. Il motivo è inammissibile perché sotto forma di deduzione dellaviolazione delle norme relative alla disciplina della prova mira, in realtà, adNumero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026una diversa valutazione delle prove offerte e, in particolare, ad una diversaselezione e ad un diverso apprezzamento degli elementi indiziari utilizzatidal giudice di merito nella ricostruzione della fattispecie contrattualerilevante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.2.2. Con riguardo, in particolare, alla violazione della disciplina sulleprove, dettata dagli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c., la giurisprudenza dellaCorte ha ripetutamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione,una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.non può porsi deducendo una erronea valutazione del materiale istruttorioda parte del giudice di merito, ma solo allegando che abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del2019). Neanche è ammissibile, poi, la deduzione della violazione dell’art.115 c.p.c. lamentando il fatto che il giudice abbia valutato priva di valenzaprobatoria la documentazione non contestata, atteso che la norma nonvincola il giudice di merito a trarvi senz’altro la prova dei fatti dedotti dallaparte che l’ha prodotta ma gli richiede soltanto di valutarla e apprezzarlaliberamente, attenendosi, ove la ritenga rilevante, alle risultanze noncontestate.2.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato nella pronuncia dellaCTR non tanto la violazione delle norme richiamate ma il fatto di non averapprezzato in conformità alla sua tesi difensiva l’efficacia probatoria delladichiarazione sostitutiva di atto notorio del fornitore in ordine alle sueintenzioni negoziali e del decreto di archiviazione ai fini della ricostruzionedella fattispecie contrattuale rilevante.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 conv. dallaNumero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026legge 11.8.2014 n. 116 e dell’art. 6 e dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 peraver la CTR erroneamente applicato la previsione dell’agevolazionespettante, nell’ipotesi di acquisto del bene strumentale mediante contrattodi leasing, all’utilizzatore nell’anno di imposta in cui è avvenuta la consegnadel bene o, nel caso di clausola di prova a favore del locatario, all’esitopositivo del collaudo.Sarebbe, quindi, erronea l’affermazione di irrilevanza del collaudo avvenutodopo l’entrata in vigore della norma rinvenibile nella sentenza impugnata.La CTR avrebbe errato anche nell’applicazione dell’art. 6 e 26 d.P.R. n. 633del 1972 avendo la fornitrice legittimamente emesso la fattura anticipatarispetto al momento dell’esecuzione dell’operazione e la nota di creditoall’esito del suo annullamento.3.1. Anche questo motivo è inammissibile perché sotto forma dideduzione del vizio di violazione di legge sollecita un nuovo esame delmerito, ai fini dell’individuazione del momento della conclusionedell’operazione di investimento rilevante per il riconoscimentodell’agevolazione.3.2. La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che ilricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretaeffettuata dal giudice di merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma sostanziale applicabile indicando le affermazionicontrastanti con la corretta applicazione della regola di diritto contenutenella sentenza impugnata e non è mediata dalla necessità del raffronto dellapronuncia con le risultanze processuali.3.3. Afferma, al riguardo, la giurisprudenza della Corte che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizioNumero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata. Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la suapur corretta interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3),l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzionedelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass.n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017).3.4. In sintesi, «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito» (Cass. n. 8758 del 2017).3.5. Nel caso di specie, la ricorrente lamenta, in realtà, l’erronearicostruzione da parte della CTR della fattispecie concreta comecompravendita del macchinario perfezionatasi attraverso l’accettazionedell’ordine e la consegna del bene da parte del fornitore prima dell’entratain vigore della norma che prevede l’agevolazione e ha proposto unaricostruzione alternativa dell’operazione nello schema del contratto dileasing con necessità di approvazione del bene da parte dell’utilizzatoreall’esito del collaudo.Numero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026Non è in discussione, invece, che la previsione dell’art. 18 d.l. n. 91 del2014 riconosca il credito di imposta solo in relazione ad investimenti in nuovibeni strumentali compiuti tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015 e che,ai fini dell’individuazione del momento del compimento dell’investimento,debba aversi riguardo, come già rispetto ad altre agevolazioni di analogotenore, secondo anche le indicazioni della circolare esplicativa dell’Agenziadelle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5/E, ai criteri di imputazione della competenzadei costi dell’art. 109 t.u.i.r. e, quindi, in caso di compravendita, almomento della consegna del bene o dell’effettivo trasferimento dellaproprietà del bene se successivo e, in caso di leasing, al momento dellaconsegna del bene o del verbale di collaudo ove si tratti di bene soggettoall’approvazione dell’utilizzatore.Non si censura, dunque, l’interpretazione o l’applicazione della norma chela CTR ha fatto dopo aver qualificato l’operazione rilevante comecompravendita ma la ricostruzione della fattispecie concreta sotto l’uno ol’altro dei due tipi contrattuali, così sollecitando la Corte ad un riesame delmerito della vicenda inammissibile in sede di legittimità.Quanto, infine, alla violazione della disciplina relativa alle modalità difatturazione la CTR, nella sentenza impugnata, non ha fatto alcunaapplicazione delle norme richiamate dalla ricorrente, essendosi limitata avalutare come indizi rilevanti nella ricostruzione della volontà contrattualel’avvenuta emissione della fattura di vendita seguita dall’emissione dellanota di credito.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 conv. conmodifiche dalla legge n. 116 del 2014 per aver la CTR erroneamente esclusoche potesse beneficiare dell’agevolazione l’investimento della somma dieuro 73.115,60 per l’acquisto di ulteriori componenti necessari alfunzionamento del macchinario di pressofusione, avvenuto dopo l’entrata inNumero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026vigore della norma, perché il singolo accessorio non superava il valore dieuro 10.000.4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.4.2. Dallo stralcio dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazioneriportato dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso emerge che l’acquistodei componenti in questione, avvenuto dopo il 25 giugno 2014, è statoconsiderato dall’amministrazione finanziaria fra gli investimenti agevolabiliai sensi dell’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 e che il relativo credito di imposta è,quindi, stato escluso dalla ripresa a tassazione (v. controricorso a pag. 12).Nell’avviso di accertamento, subito dopo l’elencazione delle fatture diacquisto di componenti aggiuntivi per euro 73.115,60, si legge, infatti, che“Si ritiene che tali beni sono stati acquisiti dopo il 25 giugno 2014 e rientranonella divisione 28. La circolare n. 5 del 2015 prevede al punto 2.1. che “gliacquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai finidell’agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutturepiù complessi già esistenti”. In questo caso l’impianto già esistente e laPressa OMS. L’importo complessivamente sostenuto per l’ulterioreinvestimento relativo alla pressa. Viste le fatture in esame, è superiore ad€ 10.000,00, soddisfacendo così l’altra condizione prevista dalla norma.Quindi in questo caso si accolgono le argomentazioni di Parte e l’acquistodei suddetti beni risulta agevolabile.” E nulla ha replicato la ricorrente sullaquestione nella memoria illustrativa.5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7. Stante la pronuncia di inammissibilità del ricorso sussiste a carico dellasocietà ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,Numero registro generale 16008/2020Numero sezionale 3878/2026Numero di raccolta generale 16752/2026Data pubblicazione 28/05/2026comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315del 2020). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la 3M s.r.l. al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteVALENTINO LENOCI