CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7032 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] - indi- rizzo pec , elettivamente domiciliato inRoma via Ovidio 32 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o StudioLBM, indirizzo pec: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Cala- bria, Sez. s taccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 287 1 /2021 , depositata il 06.09.2021e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Cala- briaSezione s taccata di [OSCURATO:PERSONA] bria n. 2871/2021 e depositata il 06.09.2021veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e con- fermatala sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Reg- gioCalabria n. 676 / 4 /201 5 . Tale decisione aveva a sua volta rigettato ilricorso introduttivo notificato all’Agenzia delle Entrate avente ad oggettol’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finan- ziaria, il quale riprendeva nei confronti del contribuente maggiori II.DD.,IVA sanzioni e accessori per l’anno di impost a 200 6 , in con- seguenzadi operazioni ritenute oggettivamente inesistenti . 2. Le riprese traevano origine da una verifica fiscale conclusasi con laredazione di un p.v.c. elevato in data 13.7.2012 nei confronti della ditta“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” , esercente l’attività di smal- timentoe depurazione di acque di scarico, in seno alla quale veniva contestatal’indebita contabilizzazione di costi in violazione dell’art.21 comma7 del d.P.R. n.633/1972 poiché ritenute rinconducibili ad ope- razioniinesistenti, nel quadro di un accertamento analitico induttivo exartt.39 comma 1 e 41 bis del d.P.R. n.600/1973. 3. Il giudice di prime cure rigettava le doglianze preliminari, tra cui quella di decadenza dal potere impositivo per asserita assenza dei presupposti pe r il raddoppio del termine e quella di violazione del dirittodi difesa. N el merito, in entrambi i gradi di giudizio venivano confermateintegralmente le riprese. 4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, deducendo un unico motiv o , cui l’Agenzia delle en- trateha replicato con controricorso . Consideratoche: 5. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., viene dedotta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36d.lgs. n. 546/92 per apparenza della motivazione. 6. Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso, dal momentoche non è diretto a contestare la valutazione dei fatti e del materialeprobatorio operate dal giudice del merito , bensì a censurare unamotivazione avulsa dalla fattispecie concreta e non individualiz- zata,ed è fondato. 6.1Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture»(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).Inoltre, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit timità sulla motiva- zione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motiva- zionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, pur- chéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e gra- fico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af- fermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- menteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fettodi "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830). 7. Nel caso di specie la sente nza impugnata , come censurato dal contribuente,manca di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento delprocesso di primo grado, alla materia del contendere ed ai motivi di gravame , riprodotti per compiuta autosufficienza in ricorso . A frontedei plur imi motivi di gravame sollevati, tra l’altro per vizio di omessapronuncia da parte del la CTP , il giudice d’appello nella sua brevissimamotivazione ha espresso argomentazioni meramente tau- tologiche(«le controdeduzioni dell’Ufficio colgono nel segno laddove evidenziano che i primi giudici hanno correttamente esposto il per- corsoargomentativo») e ha apoditticamente afferma to che l’appello èinfondato « rilevata la sufficienza e congruenza delle ragioni poste afondamento della sentenza impugnata » . E’evidente come nel caso di specie la motivazione sia del tutto scol- legatadalla fattispecie concreta e suscettibile di adattarsi ad un nu- meroindefinito di giudizi senza una reale individualizzazione che per- metta di cogliere c ome il giudice abbia valutato i fatti alla luce del quadroprobatorio specifico del processo, traendone le conclusioni, e ciòcolloca la decisione impugnata al di sotto del minimo costituzio- nale. 8.In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassatacon rinvio alla Commissione tributaria regionale della Cala- bria in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimastiassorbiti e per le spese. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin