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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01737/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4606-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso il provvedimento n. 2166/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 04606 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- Premesso che: 1.in data 25.3.2015, il notaio [OSCURATO:PERSONA] redigeva un atto di "reintestazione di quote societarie" adempitivo di un patto di intestazione fiduciaria stipulato il 16.11.1990, al momento della costituzione della società;

2. in relazione a tale atto veniva autoliquidata l'imposta fissa ex art. 11, parte prima, della tariffa allegata al d.p.r. 131 del 1986;

3. l'Agenzia delle Entrate notificava al notaio un avviso con cui liquidava, sulla reintestazione delle quote, l'imposta di donazione con aliquota dell'8% e, sulla clausola relativa all'obbligo per il fiduciante di rimborsare ai fiduciari le spese sostenute per la gestione delle quote, l'imposta di registro con aliquota del 3%;

4. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, ribadendo l'interpretazione dell'atto già data dalla CTP di Roma in accoglimento del ricorso del notaio, ravvisava nell'atto medesimo un'ipotesi di fiducia germanistica in cui la proprietà delle quote era sempre rimasta ai fiduciante mentre ai fiduciari era stata attribuita una separata legittimazione a disporne.

La CTR aggiungeva trattarsi di ipotesi assimilabile a quella dell'intestazione di quote in capo a società fiduciarie di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, richiamata nel paragrafo 4.1 della circolare dell'Agenzia n.28/E/2008;

5. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo trattarsi di sentenza in contrasto con gli artt.1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e 1362 ss. c.c.

La ricorrente riproduce l'atto notarile, afferma che, "come si vede", esso, "intestato come «Reitestazione di quota fiduciaria», contiene una disposizione di reintestazione e quindi un ritrasferimento di quote societarie ed una disposizione di rimborso delle spese"; critica la ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice d'appello ("nonostante il chiaro dettato contrattuale la CTR ha ritenuto che l'operazione era assimilabile all'art. 1 dell

I. 1966/1983 che disciplina le società fiduciarie a cui è attribuita la sola amministrazione del patrimonio di terzi senza alcun trasferimento in proprietà dei beni" ... gli assunti della Ctr sono del tutto infondati e non coerenti con il chiaro tenore letterale dell'atto assoggetto a tassazione"); conclude che, dunque, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, "le parti hanno inteso ritrasferire la proprietà delle quote societarie dai fiduciari al fiduciante concretizzando una chiara ipotesi di fiducia romanistica che implica l'effetto traslativo dal fiduciante al fiduciario e quindi in caso di reintestazione un ritrasferimento a contrario".

6. il notaio resiste con controricorso; considerato che:

1. questa Corte ha evidenziato che "L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa" (Cass.10554/2010; Cass. 16099/2003),

2. nel caso di specie l'Agenzia si limita ad un astratto riferimento alle regole dell'art. 1362 e seg. cod. civ., ad una critica generica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice ("nonostante il chiaro dettato contrattuale la CTR ha ritenuto che l'operazione era assimilabile all'art. 1 dell

I. 1966/1983 che disciplina le società fiduciarie a cui è attribuita la sola amministrazione del patrimonio di terzi senza alcun trasferimento in proprietà dei beni" ... gli assunti della Ctr sono del tuto infondati e non coerenti con il chiaro tenore letterale dell'atto assoggetto a tassazione") e alla proposta di una diversa interpretazione.

3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese data la mancata costituzione della parte privata né si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte privata le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e oltre accessori di legge.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4606-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso il provvedimento n. 2166/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 04606 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Premesso che: 1.in data 25.3.2015, il notaio [OSCURATO:PERSONA] redigeva un atto di "reintestazione di quote societarie" adempitivo di un patto di intestazione fiduciaria stipulato il 16.11.1990, al momento della costituzione della società; 2. in relazione a tale atto veniva autoliquidata l'imposta fissa ex art. 11, parte prima, della tariffa allegata al d.p.r. 131 del 1986; 3. l'Agenzia delle Entrate notificava al notaio un avviso con cui liquidava, sulla reintestazione delle quote, l'imposta di donazione con aliquota dell'8% e, sulla clausola relativa all'obbligo per il fiduciante di rimborsare ai fiduciari le spese sostenute per la gestione delle quote, l'imposta di registro con aliquota del 3%; 4. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, ribadendo l'interpretazione dell'atto già data dalla CTP di Roma in accoglimento del ricorso del notaio, ravvisava nell'atto medesimo un'ipotesi di fiducia germanistica in cui la proprietà delle quote era sempre rimasta ai fiduciante mentre ai fiduciari era stata attribuita una separata legittimazione a disporne. La CTR aggiungeva trattarsi di ipotesi assimilabile a quella dell'intestazione di quote in capo a società fiduciarie di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, richiamata nel paragrafo 4.1 della circolare dell'Agenzia n.28/E/2008; 5. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo trattarsi di sentenza in contrasto con gli artt.1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e 1362 ss. c.c. La ricorrente riproduce l'atto notarile, afferma che, "come si vede", esso, "intestato come «Reitestazione di quota fiduciaria», contiene una disposizione di reintestazione e quindi un ritrasferimento di quote societarie ed una disposizione di rimborso delle spese"; critica la ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice d'appello ("nonostante il chiaro dettato contrattuale la CTR ha ritenuto che l'operazione era assimilabile all'art. 1 dell I. 1966/1983 che disciplina le società fiduciarie a cui è attribuita la sola amministrazione del patrimonio di terzi senza alcun trasferimento in proprietà dei beni" ... gli assunti della Ctr sono del tutto infondati e non coerenti con il chiaro tenore letterale dell'atto assoggetto a tassazione"); conclude che, dunque, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, "le parti hanno inteso ritrasferire la proprietà delle quote societarie dai fiduciari al fiduciante concretizzando una chiara ipotesi di fiducia romanistica che implica l'effetto traslativo dal fiduciante al fiduciario e quindi in caso di reintestazione un ritrasferimento a contrario". 6. il notaio resiste con controricorso; considerato che: 1. questa Corte ha evidenziato che "L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa" (Cass.10554/2010; Cass. 16099/2003), 2. nel caso di specie l'Agenzia si limita ad un astratto riferimento alle regole dell'art. 1362 e seg. cod. civ., ad una critica generica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice ("nonostante il chiaro dettato contrattuale la CTR ha ritenuto che l'operazione era assimilabile all'art. 1 dell I. 1966/1983 che disciplina le società fiduciarie a cui è attribuita la sola amministrazione del patrimonio di terzi senza alcun trasferimento in proprietà dei beni" ... gli assunti della Ctr sono del tuto infondati e non coerenti con il chiaro tenore letterale dell'atto assoggetto a tassazione") e alla proposta di una diversa interpretazione. 3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; 4. le spese seguono la soccombenza; 5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese data la mancata costituzione della parte privata né si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte privata le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e oltre accessori di legge. Così dec
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