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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 36410/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PM, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi lé.inamrnissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dall'odierno ricorrente rilevando come, pur in un procedimento i cui atti risultavano più volte trasmessi per competenza da diversi uffici giudiziari, la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio svolta nel procedimento originario determinava la prova della conoscenza del processo.

2. Propone ricorso per cassazione GRAZIO Alessandro articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che il procedimento nel quale il condannato aveva eletto domicilio (segnatamente il procedimento RGNR 1261/2012 pendente davanti la procura presso il Tribunale di Alba), risulterebbe diverso da quello per cui si è proceduto in sua assenza.

Infatti, secondo la ricostruzione del ricorrente, allorquando costui ha nominato difensore di fiducia e eletto domicilio, egli non risultava iscritto nel registro degli indagati.

Al proposito, il ricorrente afferma irrilevante che il difensore nominato nel procedimento 1261/2012 davanti al Tribunale di Alba avesse fatto pervenire in data 11 luglio 2018 al Tribunale di Asti una rinuncia al mandato difensivo perché il mandato non era stato conferito i elazione quel determinato procedimento. ,/(L

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Deve innanzi tutto rilevarsi che risulta in atti che - nel corso del procedimento 1261/2012 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba, vi è stata la materiale contestazione degli illeciti e la nomina - nel contesto di tale procedimento e in relazione a tali fatti - di difensore di fiducia.

Risulta altresì incontestato che le successive vicende - conseguenza di trasmissioni per competenza e della riorganizzazione e accorpamento degli Uffici giudiziari - hanno determinato che il procedimento, in cui vi erano stati in precedenza contestazioni e nomina del difensore di fiducia e che risultava relativo al medesimo fatto, sia stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti (che medio tempore aveva accorpato il Tribunale di Alba) che risultava essere il medesimo organo procedente che aveva disposto ed effettuato le contestazioni a mezzo PG e aveva - sempre a mezzo PG - ricevuto la nomina de qua.

1.2. Risulta inoltre pacifico che - nel contesto di tale ultimo procedimento (iscritto al numero 526/2017 RGNR) - successivamente alla instaurazione del giudizio e successivamente alla dichiarazione di assenza, il difensore dell'imputato - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha rinunciato all'incarico senza mai contestare la presenza di un rapporto effettivo con l'indagato; presenza di un rapporto effettivo che di fatto - almeno stando alla lettera del ricorso - non viene contestata nemmeno in sede di ricorso.

1.3. Successivamente a tale rinuncia - non essendovi stata revoca della dichiarazione di domicilio e in difetto di ulteriori allegazioni da parte del difensore all'atto della rinuncia - le notifiche sono state effettuate - in forza della precedente elezione di domicilio presso il difensore.

1.4. Nessun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che la nomina del difensore di fiducia così come la contestuale elezione di domicilio debba essere letta nel senso di effettività (Sez.

U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 17/08/2020 - Rv. 279420 - 01, imp.

Darwish, in motivazione), posto che tale circostanza risulta essere del tutto incontestata nell'articolazione dei motivi di ricorso che si incentrano unicamente sulla identità o meno del procedimento per il quale la nomina è intervenuta rispetto a quello in cui è intervenuta la revoca.

1.5. Stante tale situazione, le deduzioni difensive non sono idonee a contrastare legittimità e logicità della decisione impugnata e determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in il 25 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] este sore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PM, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi lé.inamrnissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dall'odierno ricorrente rilevando come, pur in un procedimento i cui atti risultavano più volte trasmessi per competenza da diversi uffici giudiziari, la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio svolta nel procedimento originario determinava la prova della conoscenza del processo. 2. Propone ricorso per cassazione GRAZIO Alessandro articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che il procedimento nel quale il condannato aveva eletto domicilio (segnatamente il procedimento RGNR 1261/2012 pendente davanti la procura presso il Tribunale di Alba), risulterebbe diverso da quello per cui si è proceduto in sua assenza. Infatti, secondo la ricostruzione del ricorrente, allorquando costui ha nominato difensore di fiducia e eletto domicilio, egli non risultava iscritto nel registro degli indagati. Al proposito, il ricorrente afferma irrilevante che il difensore nominato nel procedimento 1261/2012 davanti al Tribunale di Alba avesse fatto pervenire in data 11 luglio 2018 al Tribunale di Asti una rinuncia al mandato difensivo perché il mandato non era stato conferito i elazione quel determinato procedimento. ,/(L 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Deve innanzi tutto rilevarsi che risulta in atti che - nel corso del procedimento 1261/2012 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba, vi è stata la materiale contestazione degli illeciti e la nomina - nel contesto di tale procedimento e in relazione a tali fatti - di difensore di fiducia. Risulta altresì incontestato che le successive vicende - conseguenza di trasmissioni per competenza e della riorganizzazione e accorpamento degli Uffici giudiziari - hanno determinato che il procedimento, in cui vi erano stati in precedenza contestazioni e nomina del difensore di fiducia e che risultava relativo al medesimo fatto, sia stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti (che medio tempore aveva accorpato il Tribunale di Alba) che risultava essere il medesimo organo procedente che aveva disposto ed effettuato le contestazioni a mezzo PG e aveva - sempre a mezzo PG - ricevuto la nomina de qua. 1.2. Risulta inoltre pacifico che - nel contesto di tale ultimo procedimento (iscritto al numero 526/2017 RGNR) - successivamente alla instaurazione del giudizio e successivamente alla dichiarazione di assenza, il difensore dell'imputato - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha rinunciato all'incarico senza mai contestare la presenza di un rapporto effettivo con l'indagato; presenza di un rapporto effettivo che di fatto - almeno stando alla lettera del ricorso - non viene contestata nemmeno in sede di ricorso. 1.3. Successivamente a tale rinuncia - non essendovi stata revoca della dichiarazione di domicilio e in difetto di ulteriori allegazioni da parte del difensore all'atto della rinuncia - le notifiche sono state effettuate - in forza della precedente elezione di domicilio presso il difensore. 1.4. Nessun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che la nomina del difensore di fiducia così come la contestuale elezione di domicilio debba essere letta nel senso di effettività (Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 17/08/2020 - Rv. 279420 - 01, imp. Darwish, in motivazione), posto che tale circostanza risulta essere del tutto incontestata nell'articolazione dei motivi di ricorso che si incentrano unicamente sulla identità o meno del procedimento per il quale la nomina è intervenuta rispetto a quello in cui è intervenuta la revoca. 1.5. Stante tale situazione, le deduzioni difensive non sono idonee a contrastare legittimità e logicità della decisione impugnata e determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in il 25 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] este sore I
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