CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 24/01/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]», rideterminando la pena irrogata in due anni e sei mesi di reclusione ed C 400,00 di multa. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato al Russo «perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce e quindi con condotte tese a ledere l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali della ditta "[OSCURATO:SOCIETA].", aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione del complesso "ex stimatine" del Comune di Castellammare di Stabia, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il direttore del cantiere, l'ing. [OSCURATO:PERSONA], a pagare somme di danaro o altre utilità per procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, con corrispondente danno per la suddetta persona offesa; segnatamente [...], in data 20.4.09 si ripresentava e gli diceva: "veniamo a trovarti presto per la richiesta, qui comandiamo noi... tu non sai chi sono, io mi sono fatto 12 anni dentro, io sono stato chiuso in un manicomio perché pazzo... io sono [OSCURATO:PERSONA] u' mafiuso, domanda in giro lo sanno tutti io alle spalle ho Raffaele o' Ninnillo... non me ne frega un cazzo che hai quattro amici nell'Arma... non pensate di uscirne puliti senza pagare una lira., qua dobbiamo fare qualcosa di soldi io se decido non ci metto niente a chiamare 10 persone a farvi smettere di lavorare e chiudere il cantiere... io me ne dovrò andare via e prima che me ne vado devo fare qualcosa di soldi"; fatto non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, stante il diniego della parte lesa di sottostare all'imposizione [del] pagamento di somme di denaro» 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 629 cod. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione della propria responsabilità per il reato di tentata estorsione. Il ricorrente contesta la valutazione compiuta dalla Corte d'appello di Napoli in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sulle quali era stata fondata l'affermazione della propria responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta, in proposito, che: a) il Maruzzelli «aveva subito una serie di pressioni da parte di persone del luogo: da richieste di assunzioni per lo più in nero a minacce, aggressioni, incendio di automezzi all'interno del cantiere e furto all'interno del veicolo», con la conseguenza non sarebbe stato «da escludere che, stanco di queste continue pressioni da parte di tante persone della zona, per porre fine a questo "periodo turbolento" (come lui stesso lo definisce), si decide a sporgere denuncia e lo fa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Dio», il quale sarebbe stato, «così, molto verosimilmente, una sorta di "capro espiatorio"»; b) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Napoli, la deposizione del Maruzzelli sarebbe stata «caratterizzata [...] da numerose imprecisioni che non possono certamente semplicisticamente giustificarsi con il decorso di oltre dieci anni dai fatti»; c) la ricostruzione dei fatti effettuata dal Maruzzelli non si potrebbe ritenere riscontrata dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai due componenti della [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui deposizioni avrebbero evidenziato «una estrema genericità nell'attività di indagine e finanche, sulla persona del Russo indicato come persona vicina a pregiudicati di zona senza essere in grado di dimostrarlo in alcun modo». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Dopo avere esposto gli orientamenti della Corte di cassazione in ordine a tale aggravante, il ricorrente rappresenta che, alla luce degli stessi, «dalla gravata sentenza non si evincono - se non in maniera "apparente" - quelle circostanze specifiche e significative che consentono di ravvisare nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] di Dio il c.d. metodo mafioso e/o la finalità di agevolare l'attività del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA]Maresca capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] detto "o' Ninnillo" all'epoca operante nei rioni [OSCURATO:PERSONA] e Caparrina di Castellammare di Stabia». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (tra le tantissime: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Quest'ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie. La Corte d'appello di Napoli ha infatti motivato in modo del tutto adeguato in ordine: sia alla credibilità soggettiva del Maruzzelli, le cui dichiarazioni si dovevano considerare «del tutto disinteressate, motivate dall'esclusiva volontà di raccontare quanto occorsogli», tanto che la persona offesa non si era neppure costituita parte civile e, pur avendo in precedenza subito altre richieste illegittime da parte dell'imputato, si era determinata a presentare denuncia solo a seguito della richiesta estorsiva effettuata con metodo mafioso; sia all'attendibilità delle dichiarazioni del Maruzzelli, che erano risultate «asettiche, lineari, precise, lucide», dovendosi anche evidenziare come già il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse sottolineato come alcune imprecisioni temporali, contenute nella deposizione del Maruzzelli, non avessero intaccato «il nucleo essenziale del racconto», si dovessero attribuire - come appare del tutto logico ritenere - al decorso di oltre dieci anni dai fatti e fossero state comunque chiarite dal Maruzzelli. Tale valutazione, concernendo una questione di fatto e risultando esente da contraddizioni, tanto meno manifeste, non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità. La stessa valutazione non è inficiata dalle censure del ricorrente, atteso che: a) la tesi che l'imputato sarebbe stato «una sorta di "capro espiatorio"» costituisce, all'evidenza, una mera congettura, che è smentita dalla ricordata, logica, valutazione compiuta dalla Corte d'appello di Napoli in ordine alla credibilità soggettiva della persona offesa; b) le asserite imprecisioni che avrebbero caratterizzato le dichiarazioni del Maruzzelli non sono neppure indicate dal ricorrente e, come si è detto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente motivato come alcune imprecisioni temporali, contenute nell'esposizione dei fatti effettuata dal Maruzzelli, non avessero intaccato «il nucleo essenziale del racconto», si dovessero attribuire - come appare del tutto logico ritenere - al decorso di oltre dieci anni dai fatti e fossero state comunque chiarite dalla persona offesa; c) come si è detto, mentre è necessario un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa - come ha effettivamente fatto la Corte d'appello di Napoli - non sussiste la necessità della presenza di riscontri esterni, la quale è stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., solo per il dichiarante coinvolto nel fatto. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto rilevare che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza solo dell'aggravante del metodo mafioso e non anche dell'altra aggravante cosiddetta dell'agevolazione mafiosa (pagg. 10 della sentenza di primo grado: «accede all'estorsione tentata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, convertito in legge n. 203/1991, nella declinazione del "metodo mafioso", avendo il Russo agito "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis c.p."»; pag. 5 della sentenza di secondo grado: «[c]irca la sussistenza della circostanza aggravante legata alla commissione del fatto mediante il metodo mafioso»). Ciò si evince, del resto, in modo del tutto palese, dalla motivazione delle due sentenze. Ciò chiarito, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora dall'art. 416.bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01). Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628-01). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178- 01) L'aggravante de quo è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione) (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barbra, Rv. 273365-01). La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01). Rammentati tali principi, si deve rilevare che le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la configurabilità, nella specie, dell'aggravante del metodo mafioso in quanto, secondo quanto era stato attendibilmente riferito dalla persona offesa Maruzzelli, l'imputato, nel formulare le proprie minacce, con l'evocare Raffaele 'o Ninnillo (cioè [OSCURATO:PERSONA], soggetto al vertice del clan [OSCURATO:PERSONA]/Maresca che operava nel territorio di Castellammare di Stabia), aveva fatto esplicito riferimento a tale clan, in tale modo sfruttando la penetrante forza derivante dal dichiarato vincolo con lo stesso clan, così da rendere più agevole la perpetrazione del delitto che stava commettendo, ingenerando nel Maruzzelli quella particolare paura e condizione di assoggettamento che derivava dal predetto riferimento. Tale motivazione, oltre che rispettosa dei principi sopra ricordatati, appare coerente e priva di illogicità, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M . Dichiara inammiss