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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15134/2026

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orte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], perché, nella qualità di amministratore dellaMarinelli e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ─ in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratoredella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ─ cagionava il fallimento di quest’ultima società(dichiarato il 13 gennaio 2016) per effetto di operazioni dolose, consistite nelrealizzare la fusione per incorporazione (deliberata il 17 aprile 2014) dellaMarinella e [OSCURATO:PERSONA] srl, in liquidazione e in avanzato stato di decozione,nella [OSCURATO:PERSONA] srl (art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall.).La medesima sentenza ha confermato la condanna anche di [OSCURATO:PERSONA],che non ha proposto ricorso.2.

Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore,articolando cinque motivi.2.1.

Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per: “erroneaqualificazione dell’elemento soggettivo, mutamento del titolo di dolo etravisamento delle prove”.Il difensore evidenzia che il capo di imputazione contesta la fattispecie dicausazione dolosa del fallimento, caratterizzata da una volontà protesa alfallimento della società, mentre la Corte di appello ha ravvisato la diversa ipotesidella bancarotta da operazioni dolose, così incorrendo nella violazione dell’art. 521cod. proc. proc. pen.La censura viene poi sviluppata rimarcando che, in ogni caso, dal compendioprobatorio raccolto non è emerso né il dolo specifico di evento, né il dolo genericodell’operazione, dato che si è trattato di una scelta imprenditoriale ispirata a unalogica di continuità aziendale, sorretta dalla convinzione, rivelatasi erronea, dipoter superare la crisi in atto.

Al più si tratterebbe di una condotta colposa, privadella “previsione e dell’accettazione dell’evento fallimentare”.Inoltre l’affermazione, contenuta in sentenza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fossein bonis prima della fusione è confutata, oltre che dai testimoni della difesa, darelazione e deposizione del curatore, il quale ha riferito di “mutui gravosi, immobilinon locati, difficoltà finanziarie e perdite già in atto”.2.2.

Il secondo motivo denuncia l’inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen.per “superamento della soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.2.3.

Il terzo insiste sulle difficoltà economiche in cui versava [OSCURATO:PERSONA] erimarca come dall’operazione di fusione l’imputato non abbia tratto alcunvantaggio personale.2.4.

Il quarto motivo lamenta l’assenza di motivazione sulla richiesta dirinnovazione istruttoria che, lungi dall’essere esplorativa, era volta a chiarire ilruolo effettivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società, e a dissipare leincertezze insite negli esiti istruttori posti a base della decisione.2.5.

Il quinto motivo si appunta sulla eccessiva severità del trattamentosanzionatorio e sula incongruità del giudizio di equivalenza tra contrappostecircostanze, che avrebbe dovuto invece riconoscere una prevalenza delle3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo nelsenso dell’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’imputato ha deposito una memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo è nel complesso infondato, pur presentando alcuni profilidi inammissibilità.2.1.

Il fatto in contestazione è stato ricondotto, sin dal primo grado, all’ipotesidi causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, consistite nella fusioneper incorporazione di una società in stato di decozione —la Marinella e [OSCURATO:PERSONA] srl il cui bilancio al 31 dicembre 2013 indicava esposizioni debitorie peroltre 5 milioni di euro— in una società sostanzialmente in bonis (la [OSCURATO:PERSONA] srl),così cagionando il fallimento dell’incorporante.Va allora evidenziato, anzitutto, che non vi è alcuna immutazione del fattoritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, considerato che l’edittoaccusatorio è incentrato proprio su questa operazione, sicché al massimo torna inrilievo il potere di riqualificazione del fatto di stretta pertinenza del giudice; in ognicaso, l’ipotetica violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenzacostituisce una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere rilevata coni motivi di appello (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv.269886 - 01); ma una tale eccezione non è stata sollevata con il gravame.2.2.

Il tema devoluto al giudice di legittimità rimane allora circoscritto alcarattere di fraudolenza o meno dell’operazione di fusione e all’atteggiarsidell’elemento soggettivo nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 223, commasecondo, n. 2, seconda parte, legge fall.2.2.1.

In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esamenel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche inrapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione dilegge, sula scorta di quanto si trae, anche testualmente, da Sez. 5, n. 24692 del17/06/2025.L’art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi dibancarotta fraudolenta c.d.

"impropria", addebitabile a componenti degli organigestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori.Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche lapunibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l.fall.Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se:1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628,2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato;"cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anchese non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento.Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, peròl'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzionefornitane dal legislatore.In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimentocagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuocodel dolo dell'agente) e quella ─ oggetto, come detto, di condanna a carico delricorrente ─ del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere icomportamenti che hanno condotto la società al fallimento.2.2.

In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223,comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ognicomportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori checostituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge eche abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove lanozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimonialediscendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto dimaggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv.247313-01, 247314-01).La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose"possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possonoconsistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per lasalute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa2.3.

Quanto all’elemento soggettivo, la figura di reato in rassegna non postulail dolo specifico, come invece ritenuto dal ricorrente.La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie inrassegna si trae dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa contenuta all'internodel medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall.Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa"del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato,disinteressandosi della condotta prodromica; invece nella diversa ipotesi, qui inrilievo, della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nellacaratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti chehanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto.La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche aldissesto; mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma deldolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione delrischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, deldanno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultatodesiderato», così Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermareche il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria laconsapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessaazione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici incontrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non ancheil dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] RisparmioDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01).In sintesi occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che,concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in undetermini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condottaantidoverosa.Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilitàdell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto,valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandiremeccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro diuna responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 - 01).2.4.

La decisione impugnata aderisce perfettamente alle coordinate appenatracciate.Il reato "proprio" oggetto di addebito è incentrato sulla figura di PaoloSpadoni, amministratore di [OSCURATO:PERSONA] srl (società fallita) ─ originario coimputatonon ricorrente ─ e viene ascritto anche all’odierno ricorrente per aver contribuitoa realizzare l’operazione dolosa attraverso l’incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] dellasocietà da lui amministrata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] serramenti srl).2.4.1.

Il ricorrente contesta che la fusione abbia rappresentato una“operazione dolosa”.L’assunto, però, si infrange contro la ricostruzione del fatto prospettata giànella sentenza di primo grado e recepita dalla Corte di appello.Il 2 agosto 2013 la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] serramenti srl, amministrata daGrottaroli, si spoglia del suo intero complesso aziendale che cede a una terzasocietà la [OSCURATO:SOCIETA]; quindi, resa inattiva e privata dei mezzi per operare, vieneposta in liquidazione; il bilancio del 31 dicembre 2013 evidenzia una esposizionedebitoria per complessivi 5 milioni di euro a fronte di un attivo di 2 milioni di eurocostituito in massima parte da crediti inesigibili.In questa situazione di evidente e conclamata decozione, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl viene incorporata per fusione nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa del gravosocarico di debiti “portato in dote” dalla incorporata, la [OSCURATO:PERSONA], che sino a quelmomento aveva operato regolarmente e disponeva di vari beni immobili, cade inun’irreversibile crisi finanziaria che la conduce al fallimento, dichiarato il 13gennaio 2016.La tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito nell’interesse dellafallita è confutata già dalla sentenza di primo grado, mettendo in luce: che primadella incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] era in bonis (come riferito dal curatore),diversamente da quanto sostenuto da alcuni testimoni della difesa, non avevacontratto debiti con le banche e pertanto avrebbe potuto evitare una proceduraconcorsuale; che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto agevole accesso a unconcordato preventivo se non avesse incorporato la “zavorra” rappresentata dallaMarinelli e [OSCURATO:PERSONA] serramenti srl (pagg 9 e 10 sentenza di primo grado).2.4.2.

Quanto all’elemento soggettivo, già il Tribunale aveva svolto unapuntuale analisi sulla volontà dell’operazione di fusione e sulla prevedibilità deldissesto quale conseguenza di essa (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado).Le considerazioni del giudice di merito non sono scalfite delle censuredifensive, che si fondano su una erronea ricostruzione giuridica dell’elementosoggettivo, ancorato al dolo specifico.3.

Gli argomenti appena esposti rendono ragione dell’infondatezza del secondoe del terzo motivo, incentrati, rispettivamente sull’inosservanza dell’art. 533 cod.proc. pen. e su questioni di fatto già vagliate e disattese dal giudice di merito.4.

Il quarto motivo, che lamenta la mancata rinnovazione istruttoria, ègenerico, poiché non indica quali prove avrebbero dovuto formare oggetto dirinnovazione, né spiega la decisività delle stesse.5.

Il quinto è privo di specificità.In favore dell’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuantigeneriche poste in regime di equivalenza rispetto all'aggravante del dannopatrimoniale di particolare gravità.

Il ricorso non spiega per quali ragioni il giudicedi merito avrebbe dovuto esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti.La pena è assestata sul minimo edittale e non può essere ulteriormenteridotta, come aveva già osservato la Corte di appello.6.

Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], perché, nella qualità di amministratore dellaMarinelli e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ─ in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratoredella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ─ cagionava il fallimento di quest’ultima società(dichiarato il 13 gennaio 2016) per effetto di operazioni dolose, consistite nelrealizzare la fusione per incorporazione (deliberata il 17 aprile 2014) dellaMarinella e [OSCURATO:PERSONA] srl, in liquidazione e in avanzato stato di decozione,nella [OSCURATO:PERSONA] srl (art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall.).La medesima sentenza ha confermato la condanna anche di [OSCURATO:PERSONA],che non ha proposto ricorso.2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore,articolando cinque motivi.2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per: “erroneaqualificazione dell’elemento soggettivo, mutamento del titolo di dolo etravisamento delle prove”.Il difensore evidenzia che il capo di imputazione contesta la fattispecie dicausazione dolosa del fallimento, caratterizzata da una volontà protesa alfallimento della società, mentre la Corte di appello ha ravvisato la diversa ipotesidella bancarotta da operazioni dolose, così incorrendo nella violazione dell’art. 521cod. proc. proc. pen.La censura viene poi sviluppata rimarcando che, in ogni caso, dal compendioprobatorio raccolto non è emerso né il dolo specifico di evento, né il dolo genericodell’operazione, dato che si è trattato di una scelta imprenditoriale ispirata a unalogica di continuità aziendale, sorretta dalla convinzione, rivelatasi erronea, dipoter superare la crisi in atto. Al più si tratterebbe di una condotta colposa, privadella “previsione e dell’accettazione dell’evento fallimentare”.Inoltre l’affermazione, contenuta in sentenza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fossein bonis prima della fusione è confutata, oltre che dai testimoni della difesa, darelazione e deposizione del curatore, il quale ha riferito di “mutui gravosi, immobilinon locati, difficoltà finanziarie e perdite già in atto”.2.2. Il secondo motivo denuncia l’inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen.per “superamento della soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.2.3. Il terzo insiste sulle difficoltà economiche in cui versava [OSCURATO:PERSONA] erimarca come dall’operazione di fusione l’imputato non abbia tratto alcunvantaggio personale.2.4. Il quarto motivo lamenta l’assenza di motivazione sulla richiesta dirinnovazione istruttoria che, lungi dall’essere esplorativa, era volta a chiarire ilruolo effettivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società, e a dissipare leincertezze insite negli esiti istruttori posti a base della decisione.2.5. Il quinto motivo si appunta sulla eccessiva severità del trattamentosanzionatorio e sula incongruità del giudizio di equivalenza tra contrappostecircostanze, che avrebbe dovuto invece riconoscere una prevalenza delle3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo nelsenso dell’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’imputato ha deposito una memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è nel complesso infondato, pur presentando alcuni profilidi inammissibilità.2.1. Il fatto in contestazione è stato ricondotto, sin dal primo grado, all’ipotesidi causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, consistite nella fusioneper incorporazione di una società in stato di decozione —la Marinella e [OSCURATO:PERSONA] srl il cui bilancio al 31 dicembre 2013 indicava esposizioni debitorie peroltre 5 milioni di euro— in una società sostanzialmente in bonis (la [OSCURATO:PERSONA] srl),così cagionando il fallimento dell’incorporante.Va allora evidenziato, anzitutto, che non vi è alcuna immutazione del fattoritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, considerato che l’edittoaccusatorio è incentrato proprio su questa operazione, sicché al massimo torna inrilievo il potere di riqualificazione del fatto di stretta pertinenza del giudice; in ognicaso, l’ipotetica violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenzacostituisce una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere rilevata coni motivi di appello (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv.269886 - 01); ma una tale eccezione non è stata sollevata con il gravame.2.2. Il tema devoluto al giudice di legittimità rimane allora circoscritto alcarattere di fraudolenza o meno dell’operazione di fusione e all’atteggiarsidell’elemento soggettivo nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 223, commasecondo, n. 2, seconda parte, legge fall.2.2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esamenel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche inrapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione dilegge, sula scorta di quanto si trae, anche testualmente, da Sez. 5, n. 24692 del17/06/2025.L’art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi dibancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organigestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori.Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche lapunibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l.fall.Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se:1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628,2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato;"cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anchese non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento.Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, peròl'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzionefornitane dal legislatore.In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimentocagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuocodel dolo dell'agente) e quella ─ oggetto, come detto, di condanna a carico delricorrente ─ del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere icomportamenti che hanno condotto la società al fallimento.2.2. In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223,comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ognicomportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori checostituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge eche abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove lanozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimonialediscendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto dimaggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv.247313-01, 247314-01).La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose"possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possonoconsistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per lasalute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa2.3. Quanto all’elemento soggettivo, la figura di reato in rassegna non postulail dolo specifico, come invece ritenuto dal ricorrente.La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie inrassegna si trae dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa contenuta all'internodel medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall.Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa"del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato,disinteressandosi della condotta prodromica; invece nella diversa ipotesi, qui inrilievo, della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nellacaratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti chehanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto.La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche aldissesto; mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma deldolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione delrischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, deldanno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultatodesiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermareche il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria laconsapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessaazione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici incontrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non ancheil dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] RisparmioDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01).In sintesi occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che,concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in undetermini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condottaantidoverosa.Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilitàdell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto,valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandiremeccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro diuna responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 - 01).2.4. La decisione impugnata aderisce perfettamente alle coordinate appenatracciate.Il reato "proprio" oggetto di addebito è incentrato sulla figura di PaoloSpadoni, amministratore di [OSCURATO:PERSONA] srl (società fallita) ─ originario coimputatonon ricorrente ─ e viene ascritto anche all’odierno ricorrente per aver contribuitoa realizzare l’operazione dolosa attraverso l’incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] dellasocietà da lui amministrata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] serramenti srl).2.4.1. Il ricorrente contesta che la fusione abbia rappresentato una“operazione dolosa”.L’assunto, però, si infrange contro la ricostruzione del fatto prospettata giànella sentenza di primo grado e recepita dalla Corte di appello.Il 2 agosto 2013 la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] serramenti srl, amministrata daGrottaroli, si spoglia del suo intero complesso aziendale che cede a una terzasocietà la [OSCURATO:SOCIETA]; quindi, resa inattiva e privata dei mezzi per operare, vieneposta in liquidazione; il bilancio del 31 dicembre 2013 evidenzia una esposizionedebitoria per complessivi 5 milioni di euro a fronte di un attivo di 2 milioni di eurocostituito in massima parte da crediti inesigibili.In questa situazione di evidente e conclamata decozione, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl viene incorporata per fusione nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa del gravosocarico di debiti “portato in dote” dalla incorporata, la [OSCURATO:PERSONA], che sino a quelmomento aveva operato regolarmente e disponeva di vari beni immobili, cade inun’irreversibile crisi finanziaria che la conduce al fallimento, dichiarato il 13gennaio 2016.La tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito nell’interesse dellafallita è confutata già dalla sentenza di primo grado, mettendo in luce: che primadella incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] era in bonis (come riferito dal curatore),diversamente da quanto sostenuto da alcuni testimoni della difesa, non avevacontratto debiti con le banche e pertanto avrebbe potuto evitare una proceduraconcorsuale; che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto agevole accesso a unconcordato preventivo se non avesse incorporato la “zavorra” rappresentata dallaMarinelli e [OSCURATO:PERSONA] serramenti srl (pagg 9 e 10 sentenza di primo grado).2.4.2. Quanto all’elemento soggettivo, già il Tribunale aveva svolto unapuntuale analisi sulla volontà dell’operazione di fusione e sulla prevedibilità deldissesto quale conseguenza di essa (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado).Le considerazioni del giudice di merito non sono scalfite delle censuredifensive, che si fondano su una erronea ricostruzione giuridica dell’elementosoggettivo, ancorato al dolo specifico.3. Gli argomenti appena esposti rendono ragione dell’infondatezza del secondoe del terzo motivo, incentrati, rispettivamente sull’inosservanza dell’art. 533 cod.proc. pen. e su questioni di fatto già vagliate e disattese dal giudice di merito.4. Il quarto motivo, che lamenta la mancata rinnovazione istruttoria, ègenerico, poiché non indica quali prove avrebbero dovuto formare oggetto dirinnovazione, né spiega la decisività delle stesse.5. Il quinto è privo di specificità.In favore dell’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuantigeneriche poste in regime di equivalenza rispetto all'aggravante del dannopatrimoniale di particolare gravità. Il ricorso non spiega per quali ragioni il giudicedi merito avrebbe dovuto esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti.La pena è assestata sul minimo edittale e non può essere ulteriormenteridotta, come aveva già osservato la Corte di appello.6. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris