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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29615/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MESSINA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento innpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico nninistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Deduce:

1.1. Inosservanza di norma processuale, in punto di valutazione di attualità e adeguatezza nel mantenimento della misura cautelare.

Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente -dopo avere illustrato i contenuti della vicenda procedinnentale- assume che il Tribunale - 4 ha omesso di considerare i fattori di novità, costituiti dalla esclusione nel giudizio principale dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. e della morte della persona offesa, in uno con il tempo decorso dalla commissione del fatto, risalente al 2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Il Tribunale ha confermato la misura cautelare osservando che Calcò era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione per una pluralità di truffe e per un'estorsione commessi nei territori di Falcone, Patti e [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tali elementi ha ritenuto l'ininfluenza del tempo decorso, in relazione a una misura applicata soltanto per la scadenza dei termini di durata della misura cautelare.

A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alle valutazioni del tribunale, esponendo apprezzamenti di fatto dai quali non è possibile individuare censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

A ciò si aggiunga che il ricorrente concentra l'impugnazione sulla sola estorsione, così non confrontandosi con tutta quella parte della motivazione che valorizza la commissione anche delle truffe.

Tale rilievo porta anche il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.

D 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MESSINA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento innpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico nninistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Deduce: 1.1. Inosservanza di norma processuale, in punto di valutazione di attualità e adeguatezza nel mantenimento della misura cautelare. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente -dopo avere illustrato i contenuti della vicenda procedinnentale- assume che il Tribunale - 4 ha omesso di considerare i fattori di novità, costituiti dalla esclusione nel giudizio principale dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. e della morte della persona offesa, in uno con il tempo decorso dalla commissione del fatto, risalente al 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il Tribunale ha confermato la misura cautelare osservando che Calcò era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione per una pluralità di truffe e per un'estorsione commessi nei territori di Falcone, Patti e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali elementi ha ritenuto l'ininfluenza del tempo decorso, in relazione a una misura applicata soltanto per la scadenza dei termini di durata della misura cautelare. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alle valutazioni del tribunale, esponendo apprezzamenti di fatto dai quali non è possibile individuare censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). A ciò si aggiunga che il ricorrente concentra l'impugnazione sulla sola estorsione, così non confrontandosi con tutta quella parte della motivazione che valorizza la commissione anche delle truffe. Tale rilievo porta anche il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. D 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 29615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris