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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16717/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG -e ) -yr) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento in data 29 Aprile 2022 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, sul presupposto della sua pericolosità sociale qualificata, derivante dal suo inquadramento nella categoria di appartenente alla ndrangheta, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) decreto legislativo n.159/2011, gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre e mesi sei con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza Con un unico motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge per omessa motivazione sulla pericolosità attuale.

Il ricorso è all'evidenza inammissibile considerato che il decreto impugnato ha accertato in concreto la pericolosità del proposto sottolineando che benché le conversazioni intercettate risalgono al 2011 la partecipazione al reato associativo è stata formulata con contestazione aperta con la conseguenza che per tale reato il periodo temporale della pericolosità deve attestarsi alla data della sentenza di primo grado (7 ottobre 2021 procedimento [OSCURATO:PERSONA]).

E' stato inoltre osservato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzati nella sentenza hanno dimostrato il persistente inserimento del proposto nell'organizzazione criminale proiettando all'attualità gli indici di appartenenza alla ndrangheta desumibili dalle intercettazioni ambientale.

In presenza di tale motivazione è evidente l'inammissibilità del ricorso nella sostanza volto a introdurre censure relative alla motivazione non consentite ai sensi dell'articolo 10 comma 3 decreto legislativo n. 159/2011.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG -e ) -yr) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento in data 29 Aprile 2022 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, sul presupposto della sua pericolosità sociale qualificata, derivante dal suo inquadramento nella categoria di appartenente alla ndrangheta, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) decreto legislativo n.159/2011, gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre e mesi sei con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza Con un unico motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge per omessa motivazione sulla pericolosità attuale. Il ricorso è all'evidenza inammissibile considerato che il decreto impugnato ha accertato in concreto la pericolosità del proposto sottolineando che benché le conversazioni intercettate risalgono al 2011 la partecipazione al reato associativo è stata formulata con contestazione aperta con la conseguenza che per tale reato il periodo temporale della pericolosità deve attestarsi alla data della sentenza di primo grado (7 ottobre 2021 procedimento [OSCURATO:PERSONA]). E' stato inoltre osservato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzati nella sentenza hanno dimostrato il persistente inserimento del proposto nell'organizzazione criminale proiettando all'attualità gli indici di appartenenza alla ndrangheta desumibili dalle intercettazioni ambientale. In presenza di tale motivazione è evidente l'inammissibilità del ricorso nella sostanza volto a introdurre censure relative alla motivazione non consentite ai sensi dell'articolo 10 comma 3 decreto legislativo n. 159/2011. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende. C
Decreto Cassazione n. 16717/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris