CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 00410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24287/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 71/2022 emessa da COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA]- BOLOGNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 24287/2022 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 410/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24287/2022 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 410/2026 Data pubblicazione 08/01/2026