CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 04205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.2365-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 32727/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, emessa il 7 maggio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata truffa, per avere fatto credere alla vittima, con l’artificio di presentarsi al telefono sotto falso nome e come ufficiale giudiziario, che costei doveva corrispondere la somma di euro 995,00 per il mancato pagamento di riviste, accreditando tale importo su un conto corrente intestato all’imputato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ed il Tribunale utilizzato, ai fini della decisione, elementi di prova che non potevano far parte del fascicolo del dibattimento, trattandosi di atti di indagine alla cui acquisizione la difesa non aveva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4205/2026 Roma, lì, 02/02/2026 prestato il proprio consenso e che non avrebbero potuto essere qualificati quali meri documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. ed in tal veste acquisiti. Si trattava, in particolare, non della querela e delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa dal reato – legittimamente acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. in seguito al decesso intervenuto nelle more – ma di documentazione allegata ad una annotazione di polizia giudiziaria, che il ricorso indica con riferimento alla numerazione del fascicolo (“aff. 39, 41, 42, 43, 52, 53, 54 e 55” ed, inoltre, la “stampata della mail all’aff. 17”). La motivazione offerta in proposito dalla sentenza impugnata – con riguardo alla medesima eccezione già avanzata – sarebbe generica ed avrebbe anche travisato il motivo di appello, che faceva riferimento alla errata acquisizione della documentazione allegata alla nota di polizia giudiziaria e non a quest’ultimo atto investigativo, che non era mai stato acquisito. Tale documentazione, inoltre, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte, avrebbe influito sulla decisione. In proposito, il ricorrente indica gli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati presso [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare a chi fosse intestato il conto corrente sul quale la vittima avrebbe dovuto effettuare il versamento non dovuto, risultato essere a nome dell’imputato, circostanza ritenuta decisiva per inferirne la sua responsabilità. Inoltre, il ricorso enumera anche i fgg. 43 e 39 del fascicolo ritenendo che contengano comunicazioni tra uffici di polizia giudiziaria che non avrebbero natura documentale; infine, anche la mail ricevuta dalla persona offesa, non essendo provata la sua formazione al di fuori del processo e la sua provenienza, non sarebbe stata acquisibile come documento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. Premessa l’inutilizzabilità dell’accertamento in ordine alla titolarità del conto corrente sul quale la persona offesa avrebbe dovuto accreditare la somma di danaro in esito alla attività decettiva subita, la Corte non avrebbe offerto congrua motivazione in ordine alla effettiva e concreta riferibilità all’imputato del conto corrente a lui intestato, non residuando alcuna prova che il conto corrente fosse stato acceso dal ricorrente, mancando il relativo contratto, né essendovi elementi dimostrativi della effettiva utilizzazione del rapporto bancario da parte dell’imputato o di collegamenti tra quest’ultimo ed eventuali terzi utilizzatori; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l’assenza dell’elemento oggettivo del reato, costituito dall’induzione in errore del soggetto passivo, il quale avrebbe immediatamente palesato i propri sospetti al soggetto agente subito dopo effettuando quegli accertamenti che lo avrebbero convinto ancor di più di star subendo una truffa, senza mai essere stato tratto in inganno, anche in quanto, si sostiene in ricorso, la condotta non avrebbe avuto alcuna attitudine in tal senso, avuto riguardo allo specifico contenuto della mail ricevuta dalla vittima, ricca di errori di ortografia e grammatica; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non ricavabile dalla mera intestazione del conto corrente descritto nei precedenti motivi; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. Il comportamento incriminato non avrebbe assunto caratteri di abitualità, non desumibili dai due precedenti penali del ricorrente, risalenti nel tempo, mentre mancherebbe ogni motivazione sulla tenuità dell’offesa arrecata; 6) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, effettuato senza alcuna considerazione di elementi a favore dell’imputato introdotti con l’atto di appello, nonché delle sue condizioni economiche disagiate, rilevanti anche al fine della mitigazione della sanzione pecuniaria. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che, dalla lettura delle due sentenze di merito – il cui contenuto si fonde stante l’omogeneità del giudizio di condanna – risulta che erano state acquisite al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e per il decesso nelle more intervenuto della vittima del reato, sia la querela da costei sporta e nella quale è contenuto il resoconto del fatto, sia la comunicazione ricevuta via mail dalla stessa persona offesa, esibita ai verbalizzanti contestualmente alla querela e speditale dal sedicente soggetto che l’aveva chiamata al telefono per indurla a pagare una somma di danaro non dovuta. Il ricorrente non contesta l’attendibilità della vittima, riconosciuta dalle due sentenze di merito, dalla quale discende l’attribuito valore probatorio e la sicura riferibilità alla persona offesa della mail allegata alla querela e per questo legittimamente acquisita agli atti come documento formatosi al di fuori del processo, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. In questa mail – come risulta assai chiaro dalla indicazione contenuta a fg. 3 della sentenza di primo grado - risultava indicata la somma di danaro che la persona offesa avrebbe dovuto pagare tramite un bonifico, l’IBAN del destinatario e, soprattutto, l’indicazione dell’intestatario del conto corrente, indicato nella mail con il nome ed il cognome del ricorrente. Tale effettiva intestazione del conto corrente – ritenuta decisiva ai fini della prova di responsabilità, in quanto idonea ad identificare l’autore della truffa in quanto beneficiario del profitto – non è stata mai smentita dall’imputato, il quale, piuttosto, sostiene che siffatto accertamento era avvenuto, presso [OSCURATO:PERSONA], attraverso atti investigativi inutilizzabili in quanto acquisiti senza il consenso delle parti. Al contrario, la prova che il conto corrente ove avrebbe dovuto essere bonificato l’importo acquisito con il comportamento decettivo fosse intestato all’imputato, è stata ricavata, a monte, dalla produzione della vittima e dall’incrocio tra il contenuto di tale produzione e le sue dichiarazioni contenute nella querela e nelle sommarie informazioni e ritenute attendibili senza smentita alcuna. Le ulteriori investigazioni presso [OSCURATO:PERSONA] son servite solo a confermare (come ha espressamente affermato il Tribunale) quanto era già documentalmente emerso attraverso atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, sicché la loro inutilizzabilità rimane irrilevante ai fini di prova. Tali considerazioni rendono infondato ed assorbono ogni ulteriore rilievo contenuto nel primo motivo di ricorso. 2. Quanto al secondo motivo, superata ogni questione in ordine alla acquisizione della prova del fatto che sarebbe stato l’imputato ad incassare il profitto della truffa, che doveva essere bonificato sul proprio conto corrente dopo le indicazioni fornite alla persona offesa dal sedicente interlocutore telefonico che l’aveva chiamata, la motivazione offerta dai giudici di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente è priva di manifeste illogicità, essendo stato il soggetto che, ove non diretto interlocutore telefonico della persona offesa, aveva fornito il suo IBAN e messo a disposizione il proprio conto corrente per realizzare la truffa, così concorrendovi. In proposito, le contrarie obiezioni difensive – come ha correttamente evidenziato la Corte di appello a fg. 7 della sentenza impugnata - risultano generiche nella parte in cui hanno minimizzato tale oggettivo rilievo e tentato di allontanare la persona del ricorrente, senza tuttavia alcuna specifica, da una utilizzazione diretta da parte sua del conto corrente. 3. Quanto al terzo motivo, sebbene la Corte di appello non abbia fornito una specifica risposta in ordine alla sussistenza oggettiva della tentata truffa, avuto riguardo alla attitudine ingannatoria della condotta tenuta dall’imputato, essa si ricava dalla sequenza cronologica degli avvenimenti riportata nella sentenza impugnata e dalle indicazioni contenute a fg. 3 della sentenza del Tribunale, per ciò che attiene alla presenza dell’induzione in errore del soggetto passivo idonea a configurare il reato. Sul punto, gli elementi di fatto indicati dalle sentenze di merito, non rivedibili in questa sede, danno conto della circostanza che la persona offesa era caduta in inganno tanto da rivelare al sedicente interlocutore telefonico il proprio indirizzo di posta elettronica dove questi avrebbe potuto inoltrare le precisazioni, poi effettivamente giunte attraverso la mail della quale si è già detto trattando dei precedenti motivi, idonee a realizzare il reato, non portato a consumazione perché la vittima aveva scoperto il trucco solo dopo aver contattato un numero verde e, quindi, solo dopo avere creduto, almeno inizialmente, a quanto le si chiedeva al telefono. Per il che, si attaglia al caso in esame il principio di diritto secondo il quale, in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri non è esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo, atteso che l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione ex ante, di causare l'evento (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012, Nigro, Rv. 253452-01). 4. Il quarto motivo, con il quale si censura la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è generico in quanto la Corte ha ben scolpito la condotta del ricorrente, ricordando che il reato di truffa è a dolo generico e che la responsabilità dell’imputato per il fatto illecito era reso evidente dalla deliberata volontà di ottenere un profitto ingiusto attraverso la messa a disposizione del proprio conto corrente ove doveva bonificarsi la somma ottenuta attraverso l’attività decettiva. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. In punto di diritto, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.). (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). La Corte di appello ha valorizzato i due precedenti penali specifici del ricorrente per reati della stessa indole, mentre il primo giudice aveva sottolineato il valore economico non certo irrisorio della richiesta truffaldina, a dimostrazione della non lievità della offesa. Sul punto, il ricorso è generico, poiché sorvola sulla natura significativa dei precedenti penali e sulla motivazione offerta dal Tribunale. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, per giustificare il trattamento sanzionatorio, assestatosi ben al di sotto della media edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha richiamato i precedenti specifici del ricorrente e, poco più avanti, anche il ruolo essenziale nella perpetrazione del reato. La motivazione della Corte di Appello sui predetti punti è ampiamente esauriente, perché si è fatto espresso riferimento ad alcuni parametri di cui all’art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv. 204768-01). Inoltre, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01). 7. Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche il relazione al contenuto della memoria depositata. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini