CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 24123-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 22251/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], controricorrenti nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 22251 del 2021, hanno chiesto la correzione della citata sentenza per i seguenti errori materiali: - il cognome di [OSCURATO:PERSONA], indicato come “Oliviero” nella intestazione della sentenza e nella parte motiva a pag. 3, punto 1; - il cognome di [OSCURATO:PERSONA], indicato come “Figlioli” nella parte motiva a pag. 3, punto 1; - l’indicazione dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tra quelli che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società ricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]; - l’omessa indicazione di [OSCURATO:PERSONA] tra quelli che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società ricorrenti. 2. Le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. 4. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 4. Il ricorso merita accoglimento. 5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazionedella sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). 6. In altre pronunce il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è stato considerato “esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale” (così Cass. n. 4319 del 2019; Cass. n. 2815 del 2016). 7. Si è ulteriormente precisato che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delleparti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “meroerrore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile laparte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti” (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001). 8. Come si legge in Cass., S.U. n. 16415 del 2018 cit., il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l'effettività del principio della ragionevole durata del processo “che impone al giudice, anche nell'interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l' inutile dispendio di attività processuali, non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa”, dovendosi peraltro considerare che rispetto alle pronunce di legittimità, non impugnabili, sono ammessi, ai sensi degli artt. 391 bis e ter c.p.c., solo la revocazione per errore di fatto, l'opposizione di terzo e la correzione degli errori materiali. 9. Nel caso in esame, l’errore materiale nella trascrizione del cognome dei signori [OSCURATO:PERSONA], indicato come “Oliviero”, e [OSCURATO:PERSONA], indicato come “Figlioli” emerge in modo evidente dal confronto con il controricorso depositato nel giudizio definito con la sentenza n. 22251 del 2021 e con la relativa procura speciale rilasciata dai predetti al difensore. 10. Anche l’errore nell’elencazione, a pag. 3 della sentenza, dei controricorrenti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione emerge in modo evidente dal confronto con i verbali medesimi, depositati nel giudizio di cassazione, e che non si riferiscono ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mentre è in atti il verbale di conciliazione sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]. Sicché deve ritenersi che la S.C. sia incorsa in un errore materiale nella rappresentazione grafica della decisione assunta sulla base dei citati verbali di conciliazione. 11. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione degli errori materiali in cui è incorsa la citata sentenza nel modo seguente: - nella intestazione della sentenza e nella parte motiva a pag. 3, punto 1, deve correggersi il cognome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come “Oliviero”; Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- -nella parte motiva a pag. 3, punto 1, deve correggersi il cognome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come “Figlioli”; -a pag. 3, punto 1, della parte motiva devono eliminarsi dall’elenco di coloro che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], i seguenti controricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - a pag. 3, punto 1, della parte motiva deve aggiungersi all’elenco di coloro che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che la sentenza Cass. n. 22251 del 2021 s