CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad AMANDOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 aprile 2022, la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la domanda tempestivamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale dal 16 giugno 2012 al 12 giugno 2013 (custodia in carcere dal 13 giugno 2012 al 28 febbraio 2013, poi arresti domiciliari). 2. La misura cautelare fu disposta con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Perugia del 9 giugno 2012 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti reati: - art. 270 bis, commi 1 e 2, cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico avente base in Perugia, da qualificare come organizzazione anarco- insurrezionalista dedita alla pratica delle azioni dirette, quali imbrattamento di immobili, danneggiamento, minacce gravi, vilipendio della Repubblica e delle sue istituzioni [capo A) della richiesta di rinvio a giudizio, capo E) della imputazione provvisoria]; - artt. 110, 81 cpv., 61 n. 5, 635, commi 1 e 2, n. 3, in relazione all'art. 625 comma 7, 639 comma 2, 663 comma 2 cod. pen., art. 5 legge 22 maggio 1974 n. 152, come modificato dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, art. 1 decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, per avere in concorso con altri, con l'utilizzo di copricapo nero per rendere difficoltoso il riconoscimento, danneggiato lo sportello bancomat di una banca con sede in Perugia, rendendola inservibile; con l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede e destinata al pubblico servizio; affiggendo inoltre sul muro antistante un manifesto a firma "anarchici e solidali" dal titolo "corteo contro la guerra di occupazione in Libia"; con l'aggravante di avere commesso il fatto con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico [capo C) della richiesta di rinvio a giudizio, capo H) dell'imputazione provvisoria]. Secondo l'impostazione accusatoria: il reato di cui al capo A) era stato commesso in epoca «antecedente e prossima al mese di marzo 2011» ed era in corso il 9 giugno 2012, quando fu emessa l'ordinanza cautelare; il reato di cui al capo C) era stato commesso il 13 aprile 2011. Il 17 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] fu prosciolta dall'imputazione di cui al capo A) con sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. «perché il fatto non sussiste».Con la medesima sentenza, il G.u.p. dichiarò non luogo a procedere, «perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di richiesta del Ministro della Giustizia», in relazione al reato cfi cui al capo B) della richiesta di rinvio a giudizio (artt. 110, 81, comma 2, 290, comma 1, 663, comma 2, cod. pen., art. 5 legge n. 152/1975, art. 1 d.l. n. 625/1979 per avere, in concorso con altri soggetti, col volto travisato per rendere difficoltoso il riconoscimento, affisso in Perugia, sulla [OSCURATO:PERSONA] ed in piazza Morlacchi un telo bianco con la scritta in spray "terrorista è lo Stato solidarietà agli anarchici", costituente vilipendio della Repubblica; per avere inoltre scritto con spray nero sul muro adiacente l'ingresso della mensa universitaria di via Pascoli "terrorista è lo Stato libertà per gli anarchici", da ritenere vilipendio della Repubblica, con l'aggravante di avere agito con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). La sentenza è divenuta irrevocabile il 6 marzo 2014. All'esito dell'udienza preliminare fu disposto, invece, il rinvio a giudizio per il reato di cui al capo C). [OSCURATO:PERSONA] è stata prosciolta da questo reato con sentenza del 16 ottobre 2019 del Tribunale di Perugia perché, nelle more, era decorso il termine massimo di prescrizione e il reato era estinto ex art. 157 cod. pen. Questa sentenza è divenuta irrevocabile il 3 novembre 2020. 3. La Corte di appello di Perugia ha escluso il diritto alla riparazione osservando: - che la misura cautelare è stata applicata, oltre che in relazione al capo A) dal quale la Iozzi è stata assolta nel merito, anche per un reato dichiarato estinto per prescrizione [capo C)); - che, «per lo meno nei limiti in cui tale reato legittimava il permanere della misura della custodia cautelare secondo il termine massimo di fase per esso consentito» (tre mesi, ex art. 303, comma i lett. a) n. 1 cod. proc. pen.), il diritto alla riparazione non sussiste; - che «l'aver commesso un fatto di danneggiamento in quel particolare contesto e forme, costituisce un fatto sicuramente doloso», e questo fatto ha «contribuito» all'adozione della misura cautelare «anche in relazione al più grave reato associativo»; - che l'aver intrattenuto contatti «con altri soggetti dell'ambiente anarchico», ponendo anche in essere specifiche azioni criminose, integra colpa grave concausale rispetto all'applicazione di misure cautelari; - che, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere, la Iozzi ha rinunciato a far chiarezza sugli esatti contorni della propria attività ed anche questo comportamento - che, secondo la Corte territoriale, rileva a titolo di colpa grave - ha determinato il protrarsi della misura cautelare.4. Contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso consta di due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 4.1. Col primo articolato motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che l'unico capo di imputazione che consentiva in concreto l'applicazione della custodia in carcere era quello di cui al capo A). Osserva che tale misura non avrebbe potuto essere applicata per il reato di cui al capo C) ostandovi la disposizione di cui all'art. :275, comma 2 bis, cod. proc. pen. Anche nel testo all'epoca vigente, infatti, questa disposizione vietava che potesse essere applicata la custodia in carcere se il giudice riteneva di poter sospendere condizionalmente la pena e la Tozzi è tuttora incensurata. Secondo la difesa, il diritto all'equa riparazione può essere riconosciuto anche quando risulti accertato con decisione irrevocabile che la misura era stata disposta senza che ne sussistessero le condizioni e deve esserlo, dunque, anche in un caso in cui si sia accertato che la pena avrebbe potuto essere condizionalmente sospesa. La ricorrente riferisce che l'ordinanza applicativa della misura fu confermata dal Tribunale per il riesame con ordinanza del 30 giugno 2012, ma questa ordinanza fu annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27838 del 08/04/2013. In questa sentenza la Corte di legittimità affermò che la gravità dei singoli episodi di danneggiamento ascritti alla Tozzi non era stata adeguatamente motivata essendo stata desunta unicamente «dalla personale contiguità della ricorrente» con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi conclamati esponenti della federazione anarchica informale (FAI): circostanza insufficiente per ritenere che i singoli episodi di danneggiamento ascritti alla Tozzi, fossero stati da lei commessi «come appartenente ad una cellula perugina della citata associazione anarchica, avendo peraltro lo stesso provvedimento impugnato dato atto che in nessuno degli specifici episodi di danneggiamento [...] è stata riscontrata un'esplicita rivendicazione da parte dell'associazione "FAI"» (così testualmente pag. 4 della sentenza n. 27838). Secondo la difesa, sulla base di tale motivazione, l'aggravante prevista dall'art. 1 d.l. n. 625/1979, avrebbe dovuto essere esclusa. Di conseguenza, difettavano le condizioni che, ai sensi degli artt. 280 cod. proc. pen., consentono l'applicazione della misura (il reato di cui all'art. 635, commi 1 e 2 n. 3, nel testo vigente all'epoca dei fatti, era punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni). La difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto di valorizzare il dato formale rappresentato dalla mancata esclusione dell'aggravante. Osserva che il Tribunale si è limitato a dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e che l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa già sulla base della decisione assunta dalla Cassazione in fase cautelare. Sotto diverso profilo, la difesa osserva che il G.u.p. ha escluso la partecipazione della Iozzi ad una associazione avente finalità eversive e censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui valorizza la distinzione operata dal G.i.p. tra «mera finalità eversiva/sovversiva» e finalità «di tipo terroristico». A questo proposito la difesa sottolinea che il G.u.p. ha ritenuto non fosse possibile desumere dall'ideologia anarchica, che condivideva con i coimputati, la partecipazione della Tozzi ad una associazione avente finalità eversive operante in Perugia, quale è quella contestata al capo A). La difesa sostiene, in sintesi, che l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito alla Iozzi una condotta eversiva che la sentenza di proscioglimento del G.u.p. ha espressamente escluso. La ricorrente sottolinea, inoltre, che non è possibile individuare nel danneggiamento di cui al capo C), in relazione al quale è stata sofferta privazione della libertà personale, una condotl:a dolosa avente rilevanza causale rispetto alla ben più lunga privazione della libertà personale conseguente alla ritenuta sussistenza del reato associativo, che è stata esclusa con sentenza definitiva. 4.2. Col secondo motivo, la difesa si duole che la scelta difensiva consistita nell'essersi avvalsa della facoltà di non rispondere sia stai:a valutata quale condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione dell'ingiusta detenzione. Sottolineai che, così argomentando, la Corte territoriale non ha tenuto conto del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 che ha modificato l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, e ha stabilito che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». La ricorrente sostiene che nessuna altra condotta, accertata nel corso del giudizio, può essere considerata causa della lunga privazione della libertà personale sofferta. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria depositata il 7 febbraio 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato nei termini di seguito specificati.2. Per miglior comprensione occorre ripercorrere brevemente la vicenda cautelare oggetto del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposta a misura detentiva con ordinanza del 9 giugno 2012 (eseguita il 12 giugno 2012). Anche se l'ordinanza non lo chiarisce, la misura cautelare non può essere stata disposta per i reati di cui al capo G) dell'imputazione provvisoria [divenuto poi capo B)], perché i titoli di reato non lo consentono. Anche nei motivi di ricorso, infatti si fa riferimento soltanto alle restanti imputazioni e, in particolare, ai capi A) e C) della richiesta di rinvio a giudizio [capi E) ed H) dell'imputazione provvisoria]. Contro l'ordinanza del G.i.p. fu proposta istanza di riesame, respinta dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 30 giugno 2012. All'esito del ricorso per Cassazione, tempestivamente proposto, questa ordinanza fu annullata con rinvio. La prima sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 27838 del 8 aprile 2013 (depositata il 26 giugno 201:3), ritenne che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse carente perché interamente incentrata sul riferimento all'associazione anarchica "FAI" ([OSCURATO:PERSONA]), «ritenuta associazione eversiva, resasi responsabile di vari episodi eversivi a livello nazionale», ancorché alla Iozzi non fosse stato conl:estato di essere partecipe di questa associazione, bensì di aver partecipato, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad altra associazione (promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], indicato in altro capo di imputazione come promotore e organizzatore anche della associazione FAI) «con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, basata sul principio di corrispondenza tra teoria e prassi, avente base in Perugia» [così, testualmente, il capo E) dell'ordinanza, poi diventato capo A)]. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza di annullamento, non escluse la sussistenza cli un grave quadro inidiziario in relazione al reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. e neppure affermò che l'aggravante dell'aver agito con finalità di terrorismo e di eversione - contestata nel capo H) dell'ordinanza [poi diventato capo C)] - non poteva essere ritenuta sussistente. Rilevò, tuttavia, una carenza dii motivazione sottolineando che i collegamenti tra l'associazione della quale la lozzi era accusata di far parte e la FAI erano stati ritenuti sussistenti «unicamente sulla base della personale contiguità della ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi conclamati esponenti dell'associazione anarchica anzidetta» e sottolineò che tale contiguità personale noni era da se sola sufficiente «per ritenere che i singoli episodi di danneggiamento, ascritti alla ricorrente» fossero stati da lei commessi «come appartenente ad una cellula perugina della citata associazione anarchica». Nel disporre l'annullamento, i giudici di legittimità precisarono che, in sede di rinvio, il Tribunale di Perugia avrebbe dovuto esaminare il ricorso «in piena autonomia di giudizio [...] colmando le riscontrate carenze motivazionali». A seguito dell'annullamento, con decreto del 30 ottobre 2013, il Tribunale del riesame di Perugia, fissò al 19 novembre 2013 l'udienza per la trattazione del ricorso. Dagli atti risulta che, già in data 12 giugno 2013, la Iozzi era stata posta in libertà perché la misura cautelare era divenuta inefficace ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a) cod. proc. peri, e, verosimilemnte per questo, il Tribunale per il riesame non si pronunciò nel merito. Se ne desume che la difesa non fece valere - come avrebbe potuto - il persistente interesse alla decisione. Si ricorda in proposito: che, per giurisprudenza costante, l'interesse all'impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rubino, Rv. 256497); che, in caso di provvedimento coercitivo emesse per una pluralità di imputazioni, tale interesse è ravvisabile «se si fa questione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta» (Sez. 6, n. 47173 del 05/11/2013, Baris, Rv. 257268; Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020, Frasconi, Rv. 279618); che, alla luce della pronuncia della Corte di cassazione n. 27838/2013, una tal questione avrebbe potuto essere proposta. Alla luce delle considerazioni svolte si deve escludere che, nel caso di specie, trovi applicazione l'art. 314, comma 2, cod. pen. Non è stato accertato, infatti, con decisione irrevocabile che i provvedimenti che disposero e mantennero la misura cautelare siano stati adottati senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. La sentenza pronunciata dal G.u.p. con riferimento al reato di cui all'art. 270 bis cod. pen., pur avendo deciso sui medesimi elementi posti all'attenzione del giudice della cautela, non ne ha escluso la sussistenza, né il valore indiziario, ma li ha valutati inidonei ai fini del rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. 1l proscioglimento dall'imputazione di cui al capo A), peraltro, non comportava necessariamente l'esclusione dell'aggravante dell'aver agito con finalità di terrorismo e di eversione, e il G.u.p. dispose il rinvio a giudizio per il reato aggravato così come era stato contestato (artt. 110, 61 n. 5, 635 commi 1 e 2 n. 3, in relazione all'art. 625 comma 7, art. 1 d.l. n. 625/1979). Si rammenta in proposito che, «in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito» (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022; sull'argomento v. anche: Sez. 4, n. 639 del 11/05/1993, Franceschini, Rv. 196185). Nel caso in esame, il provvedimento cautelare non risulta essere stato definitivamente annullato all'esito di impugnazioni, né la sua illegittimità è stata accertata dal giudice di merito. 3. L'ordinanza impugnata sottolinea che il provvedimento cautelare è stato adottato con riferimento a due capi di imputazione e che solo ir relazione ad uno di questi [capo A)] è stata pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito, atteso il reato di cui al capo C) è stato dichiarato estinto per prescrizione. Così argomentando la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778). Nel caso in esame non è controverso c:he la misura cautelare sia stata applicata non solo per i reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito, ma anche per il reato di danneggiamento aggravato dichiarato estinto per prescrizione. La circostanza che la pena edittale prevista per questo reato fosse superiore nel massimo ai tre anni di reclusione (la pena edittale massima di anni tre prevista, in allora, dall'art. 635 comma 2, cod. pen. deve essere aumentata ad anni quattro e mesi sei per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 1 d.l. n. 625/1979) fa sì che, in relazione ad esso, le condizioni che consentono l'applicazione di misure privative della libertà personale fossero sussistenti. Come la Corte territoriale ha opportunamente osservato, però, in ragione della pena edittale inferiore nel massimo a sei anni di reclusione, il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, non avrebbe consentito il protrarsi della misura senza l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, oltre i tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Nel caso di specie, dunque, la circostanza che la privazione della libertà personale sia stata disposta anche per il reato di danneggiamento vale ad escludere il diritto all'equo indennizzo solo per il periodo compreso tra il 13 giugno 2012 e il 12 settembre 2012. 3.1. Nel contestare tali conclusioni la ricorrente osserva che il G.i.p. dispose l'applicazione della custodia in carcere (sostituita con gli arresti domiciliari solo il 28 febbraio 2013, dopo più di otto mesi di detenzione) in ragione della ritenuta esistenza di gravi indizi del reato associativo (reato dal quale la Iozzi è stata definitivamente assolta per insussistenza del fatto) e solo questo quadro indiziario rendeva le esigenze cautelari cos 'i gravi da giustificare la misura custodiale. Sottolinea che una tal misura non sarebbe stata proporzionata riguardo a un danneggiamento, ancorché aggravato, e che, con riferimento a questa condotta, non avrebbe potuto essere formulata una prognosi negativa circa la concedibilità della sospensione condizionale. Così argomentando la difesa sostiene che, quando il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni e per alcune di queste il proscioglimento non è avvenuto con formula di merito, il diritto alla riparazione può essere escluso solo dopo aver compiuto una nuova valutazione "ora per allora" al fine di verificare se le esigenze cautelari sarebbero state sussistenti in relazione ai reati per i quali non vi è stato proscioglimento nel merito e che il giudice della riparazione dovrebbe valutare $e per questi ull:imi reati sarebbe stato possibile escludere la sospensione condizionale della pena. La tesi difensiva appare in contrasto con i principi di diritto che regolano l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. Si sostiene, infatti, che la Corte di appello avrebbe dovuto compiere un ragionamento di tipo congetturale, "scorporando" dall'ordinanza cautelare i reati oggetto di assoluzione nel merito, al fine di valutare se il reato poi dichiarato prescritto avrebbe giustificato in concreto, per la sua gravità, l'applicazione di misure cautelarí. È fin troppo evidente che tale valutazione non deve essere compiuta. Come già ricordato, infatti, nei casi previsti dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il giudice della riparazione deve verificare se, con decisione irrevocabile, sia stato accertato che la misura era stata disposta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito, ma non deve valutare se sussistessero le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare, in via meramente ipotetica, se per il reato dichiarato prescritto, da sé considerato, sarebbe stato astrattamente concedibile il beneficio della sospensione condizionale, ma la tesi non ha pregio. Basta in proposito rilevare che tale valutazione, certamente non richiesta al giudice della riparazione, non può assumere rilievo ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. neppure quando la sospensione condizionale sia stata effettivamente concessa nel giudizio di cognizione. Questa Corte di legittimità, infatti, ha sottolineato in più occasioni che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non sussiste quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione quel beneficio sia stato concesso (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv. 265582; Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896; Sez. 4, n. 9211 del 16/10/2013, dep. 2014, Morreale, Rv. 259080). 4. Con riferimento alla contestazione di cui al capo C) la difesa ha sviluppato un ulteriore argomento. Ha osservato, infatti, che l'aggravante di cui dall'art. 1 d.l. n. 625/1979 non è mai stata accertata e che il proscioglimento per prescrizione, che richiede la verifica dell'inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., non implicava una specifica valutazione in ordine alla sussistenza della aggravante. Si obietta in proposito che, anche in presenza di un reato prescritto, l'ordinamento giuridico non impedisce all'imputato di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, perché gli consente di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. Compiendo una tal scelta la Iozzi non avrebbe subito un irragionevole pregiudizio. Come sottolineato dalla sentenza Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607, infatti, l'esigenza di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e quella di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione non hanno «lo stesso rango valoriale» e se l'imputato, scientemente, decide di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, rinuncia alla possibilità di ottenere una pronuncia assolutoria nel merito e, quindi, anche alla possibilità di chiedere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione: «un effetto [...] indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità». 5. Con riferimento al periodo di privazione della libertà personale non imputabile al reato estinto per prescrizione, la Corte territoriale ha escluso il diritto all'equa riparazione ritenendo ostative, perché concausali rispetto alla applicazione della misura e gravemente colpose, le seguenti condotte: l'aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere rinunciando a «far chiarezza sugli esatti contorni» della propria attività; l'aver intrattenuto contatti con esponenti «dell'ambiente anarchico» ponendo in essere, in concorso con loro (in specie con [OSCURATO:PERSONA]) specifiche azioni illecite (tra queste il delitto di cui al capo C).5.1. L'argomentazione secondo la quale la scelta di esercitare il diritto al silenzio potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente è censurabile. In passato la giurisprudenza di legittimità si era orientata in tal senso, ma tale orientamento è stato superato dall'intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. L'opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti 'procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva). Si è stabilito, infatti, che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) , cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» e non può assumere, quindi, esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017; Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241 ). Ancorché in vigore dal 14 dicembre 2021, la norma preclude la possibilità di individuare nel silenzio serbato dall'imputato (pur se idoneo ad ingenerare la falsa apparenza di un reato) una colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'equa riparazione. Impone dunque, anche con riferimento ai procedimenti in corso, di abbandonare ogni interpretazione di segno diverso. Sancisce, infatti, che il diritto al silenzio è espressione di prìncipi fondamentali che coinvolgono, oltre alla presunzione di non colpevolezza (espressamene citata nel considerando n. 24 della citata Direttiva), anche il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.) e, così facendo, vincola l'interprete impedendogli di individuare profili di colpa nell'esercizio di un diritto di tale rilevanza. Per quanto esposto, il secondo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui si duole che l'esercizio del diritto al silenzio sia stato considerato ostativo al riconoscimento dell'equo indennizzo. Si deve tuttavia rilevare che, nell'economia complessiva dell'ordinanza, l'argomentazione viziata, non assume rilievo tale da condurre all'annullamento della decisione. Ed invero, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione poiché essa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento di recente: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877, ma l'indirizzo è risalente nel tempo e consolidato: Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773).6. Fatta questa doverosa precisazione si deve esaminare la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto concausale rispetto all'applicazione della misura, e gravemente colposa, la condotta consistita nell'aver intrattenuto rapporti con esponenti della federazione anarchica informale e con «altri soggetti dell'ambiente anarchico» ponendo contestualrnente in essere condotte illecite. 6.1. Come noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la reti() solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o / colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico--motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta„ Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - deo. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491) e tuttavia, proprio perché i due giudizi sono autonomi, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali. Tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 6.2. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che, secondo quanto emerso dalle intercettazioni ambientali e confermato dalla sentenza di proscioglimento, la Iozzi intratteneva stabili contatti con soggetti dell'ambiente anarchico, tra i quali - lo si deve ricordare - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati dalla Corte di cassazione, nella sentenza che annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia, quali: «conclamati esponenti dell'associazione anarchica» FAI. L'ordinanza impugnata sostiene che, poiché questi rapporti non si esaurirono nella libera manifestazione di una opinione politica, ma dettero luogo alla realizzazione di specifiche azioni illecite, determinarono l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio. L'argomentazione è congrua e non diviene illogica o contraddittoria sol perché le azioni illecite poste in essere dalla Tozzi non ebbero carattere di particolare gravità. La modestia del danno provocato, infatti, non esclude che tali condotte, unite alle frequentazioni sopra indicate, possano essere considerate gravemente imprudenti perché tali da rendere prevedibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria e l'adozione di provvedimenti restrittivi. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'Autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 7. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento all