CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 32273/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31069-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO, elettivamente domiciliato in Monasterace (RC) via [OSCURATO:SOCIETA]. presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 865/2020 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 26/11/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia di rigetto di appello avverso sentenza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31069/2020 Numero sezionale 9521/2021 del Giudice di Pace di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione Numero di raccolta generale 32273/2021Data pubblicazione 05/11/2021 (per violazione art. 172, comma 2, c.d.s.). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con tre motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato che, negli orari e nelle date indicati nelle ordinanze ingiunzione opposte, il ricorrente fosse alla guida dell’autoveicolo e nella parte in cui ha ritenuto che le violazioni fossero plurime. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I primi due motivi appaiono fondati, in quanto la prova che il ricorrente era alla guida dell’autoveicolo spettava all’amministrazione, mentre la sentenza la pone a carico del ricorrente con conseguente motivazione del tutto apparente. Il terzo motivo dovrebbe dichiararsi assorbito e, in ogni caso, sarebbe fondato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 24 marzo 2021 nella cause riunite C-870/19 e C-871/19. 3. il Collegio ritiene necessario demandare la decisione del ricorso alla pubblica udienza, stante la mancanza dei presupposti di cui all’art.380 bis c.p.c. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0