CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09919/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato - censurato per l'applicazione della recidiva - e per la mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello .di Ancona conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Ancona, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 21/03/2019, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono nemmeno contestati dal ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, così come contestati ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Ancona sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, dei comportamenti criminosi di Ghouila e della sua anagrafe giudiziaria, che imponeva il riconoscimento della recidiva. Tale percorso argomentativo, al contempo, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e della reiterazione delle condotte illecite, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro Centonze s ez ictl